Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 1
In tema di atti sessuali con soggetto infraquattordicenne, il consenso del minore, sebbene in astratto non del tutto trascurabile ove congiunto alla obiettiva minima intrusività delle condotte poste in essere, assume una rilevanza assolutamente marginale ai fini della graduazione della intensità della lesione patita dalla vittima e dell'eventuale riconoscimento dell'attenuante ex art. 609-quater, comma quarto, cod. pen., in quanto il vizio radicale che colpisce tale manifestazione di volontà ne comporta la sostanziale svalutazione in assenza di altri significativi fattori denotanti la modestia dell'episodio criminoso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/09/2014, n. 6168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6168 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SQUASSONI Claudia - Presidente - del 30/09/2014
Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere - SENTENZA
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - N. 2609
Dott. GENTILI Andrea - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 47364/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S.M.S. , nato a (OMISSIS) ;
L.M.G. , nato a (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 854/2012 della Corte di appello di Messina, del 24 ottobre 2012;
letti gli atti di causa, la sentenza impugnata e i ricorsi introduttivi;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;
sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
sentiti, altresì, l'avv. MANCUSO Giuseppe, del foro di Patti, per la costituita parte civile, che ha depositato conclusioni scritte, e l'avv. L'ABBATE Giuseppe Walter, del foro di Patti, anche in sostituzione dell'avv. FABIO Massimiliano, del foro di Patti, per i ricorrenti, il quale ha insistito per l'accoglimenti dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 24 ottobre 2012, ha confermato la decisione assunta dal Gip del Tribunale di Patti in data 7 luglio 2010 e con la quale - dichiarata la penale responsabilità di S.M.S. e L.M.
.G. , ciascuno imputato del reato di cui all'art. 609 quater c.p. per avere, il primo in più occasioni, compiuto atti sessuali con B.M.C. , all'epoca dei fatti minore infraquattordicenne - costoro erano stati condannati rispettivamente alla pena di anni due e mesi sette il primo, cui era contestata anche la continuazione relativamente a più episodi di violenza, e anni due e mesi tre il secondo, oltre accessori.
Avverso tale sentenza, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione i due imputati, ciascuno tramite il proprio difensore di fiducia, sviluppando argomenti in larga parte coincidenti.
In particolare era sostenuta la illegittimità della sentenza per vizio della motivazione in quanto la Corte di appello, così come il Tribunale, avevano ritenuto provata la penale responsabilità dei due imputati, sulla base delle deposizioni rese dalla parte offesa, ritenendo questa attendibile, laddove doveva essere, invece, considerata del tutto compromessa l'attendibilità della medesima parte in ragione della molteplicità delle contraddittorie versioni dei fatti rese dal B. , il quale, in più occasione, aveva espressamente dichiarato di essersi inventato degli elementi non marginali delle vicende da lui narrate;
la Corte aveva, viceversa, ritenuto che proprio la mutevolezza delle dichiarazioni fosse indice della mancata preordinazione di esse.
Tali dichiarazioni erano state, altresì, ritenute riscontrate da elementi obbiettivi, quali la descrizione degli imputati fatta dal B. nonché il loro riconoscimento fotografico ovvero il fatto che questi fosse in possesso di un foglio con annotato il numero di telefono di uno degli imputati o, infine, il fatto che le utenze telefoniche di costoro fossero state raggiunte da numerose telefonate fatte da telefoni pubblici ubicati nei pressi dei luoghi abitualmente frequentati dalla parte offesa;
siffatti elementi dovevano, invece, essere considerati del tutto equivoci: ad esempio per ciò che concerneva la descrizione fisica dei prevenuti, atteso che risultava pacificamente che sia il B. che i due imputati, ciascuno per proprie ragioni, erano spesso all'interno della Stazione ferroviaria di (OMISSIS) sicché il ragazzo ben poteva conoscere le fattezze dei due uomini.
Detti elementi erano stati addirittura smentiti dalla stessa parte offesa che, ad esempio, non dice di avere contattato telefonicamente i due imputati.
Ritengono i due ricorrenti che le diverse dichiarazioni del B. , tanto più in quanto intimamente discordanti fra di loro, dovevano essere oggetto da parte dei giudice del merito di una verifica, tanto più approfondita proprio in ragione della mutevolezza delle versioni di esse date dalla parte offesa;
verifica che, invece, non è stata operata, mancando alcun elemento di serio riscontro di dette dichiarazioni.
In tale senso la sentenza avrebbe dovuto essere assolutoria nei confronti degli imputati, quantomeno sotto il profilo della insussistenza della prova dello loro colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio.
La sentenza è, altresì, censurata nella parte in cui in essa non si è ritenuto che i due imputati non fossero consapevoli della età infraquattordicenne della parte offesa, ove si consideri che questi sia nei graffiti da lui scritti nei bagni della Stazione che nelle riferite conversazioni con gli imputati aveva dichiarato di essere quattordicenne ed aveva mostrato una certa dimestichezza coi temi della sessualità, sì da fare ragionevolmente presumere che avesse almeno l'età per potere legittimamente disporre di tale aspetto della vita di relazione.
Infine è censurata la motivazione della sentenza nell'avere escluso la ricorrenza dell'ipotesi di minore gravità di cui all'art. 609 quater, penultimo comma, senza tenere conto che, secondo le dichiarazioni della parte offesa, le condotte poste in essere ai suoi danni non erano state realizzate con violenza nei suoi confronti ma con la sua piena adesione, anzi esse erano state in parte provocate dallo stessa condotta del B. .
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi proposti da ambedue i prevenuti non sono meritevoli di accoglimento e vanno, pertanto, entrambi rigettati. Va preliminarmente ricordato che, stante la piena consonanza fra i due dispositivi, la sentenza di primo grado e la sentenza emessa dal giudice del gravame costituiscono un unicum, sicché non sarebbe metodo corretto di analisi delle relative motivazioni, e quindi della loro tenuta logica e giuridica, quello di procedere atomisticamente all'esame delle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale per confermare la decisione assunte dal giudice di prime cure, senza contestualmente provvedere ad integrare, ove necessario, la motivazione del giudice del gravame con gli elementi valorizzati dal primo giudice, evidentemente tenuti presenti, anche laddove non puntualmente richiamati, anche dal giudice dell'appello. È, pertanto, in questa ottica che vanno viste talune apparenti superficialità motivazionali rilevabile nella sentenza della Corte messinese, le quali, invece, perdono tale carattere laddove siano lette e considerate unitariamente alle valutazioni svolte, sul medesimo argomento, dal Tribunale di Patti.
Fatta questa premessa di metodo, rileva la Corte che la sostanziale omogeneità dei motivi di impugnazione formulati dai ricorrenti giustifica la congiunta trattazione dei due gravami. Ambedue i ricorrenti censurano, sotto una pluralità di profili, la sentenza impugnata con riferimento alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla parte offesa, relativamente alle quali il giudice del gravame avrebbe omesso di esaminare le numerose contrastanti versioni dei fatti per cui è causa offerte da detta parte;
molteplicità di versioni che, ad avviso dei ricorrenti sarebbe indice della scarsa attendibilità delle stesse. Al riguardo, onde evidenziare la poca concludenza del ragionamento posto a base del motivo di impugnazione, è sufficiente svolgere solo qualche breve considerazione.
Data per scontata la consolidata giurisprudenza di questo giudice secondo la quale, in particolare nei reati legati alla violazione della libertà sessuale, la testimonianza anche della sola parte offesa, ove venga sottoposta ad un'indagine positiva sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di chi l'abbia resa, è di per sè sufficiente a fondare l'affermazione della penale responsabilità di chi viene indicato dalla medesima parte come l'autore dell'illecito, atteso il dato esperienziale, ricorrente nella massima parte dei casi, secondo il quale l'accertamento dei fatti dipende dalla valutazione del contrasto delle opposte versioni di imputato e parte offesa, per lo più uniche fonti di prova dichiarativa (Corte di cassazione, Sezione 4 penale, 1 dicembre 2011, n. 44644 ), con la precisazione che il vaglio critico cui deve essere sottoposta la dichiarazione resa dalla parte offesa, tanto più ove questa, essendosi costituita parte civile abbia dimostrato l'esistenza di un concreto e diretto interesse al contenuto della decisione con la quale viene definito il giudizio, deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi altro testimone (Corte di cassazione, SS.UU. penali, 24 ottobre 2012, n. 41461 ), rileva il Collegio che nel caso in questione sia il Tribunale che la Corte di appello hanno compiutamente svolto la prescritta indagine - il cui esito, se raggiunto a conclusione di un procedimento immune da vizi logici o giuridici, è, peraltro, in quanto afferente ad una quaestio facti, insindacabile in sede di legittimità (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 18 dicembre 2006, n. 41282 ) - verificando, per un verso, la intrinseca capacità della persona offesa di rendere validamente testimonianza - capacità senz'altro riconosciuta all'esito di espressa perizia - e per altro verso sottoponendo le risultanze istruttorie rivenienti dalle dichiarazioni accusatorie del minore persona offesa ad un'accurata disamina critica sia in relazione alla loro coerenza, sia evidenziando la esistenza di numerosi elementi di riscontro a quanto affermato dalla giovane vittima degli abusi.
In particolare è stato segnalata dai giudici del merito, a riprova della piena attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa, l'esistenza obbiettiva di diversi dati di fatto riferiti dalla persona offesa, quali la descrizione fisica di quanti avevano abusato di lui, la conoscenza dei loro nomi di battesimo, il possesso da parte del B. , circostanza della quale non è stata data alcuna diversa giustificazione che non fosse l'esistenza di una relazione fra questo e gli odierni imputati, di annotazioni contenenti i numeri di telefono cellulare di costoro, la descrizione, sempre opera della persona offesa, corrispondente al reale, delle autovetture riconducibili agli imputati, la frequentazione da parte di costoro, nonché del B. , della stazione ferroviaria di (OMISSIS). Tale impalcatura accusatoria, ulteriormente fortificata dal mancato riscontro di preesistenti motivi di rancore o di rivalsa, che potessero giustificare inesistenti intenti calunniatori del B. in danno degli odierni imputati, non è certamente suscettibile di essere messa in crisi dalla mutevolezza di quanto riferito dal ragazzo in ordine alle modalità di concreto svolgimento dei fatti di abuso, in particolare in relazione alla sua partecipazione, più o meno volontaria, agli episodi in contestazione;
è, infatti, del tutto ragionevole il rilievo formulato dai giudici del merito secondo il quale ci sarebbe stato a volte da parte del B. il tentativo, peraltro non sempre perseguito con fermezza considerato che in definitiva la giovane vittima degli abusi per cui è processo ha riconosciuto che gli stessi non sono stati caratterizzati da condotte contrastanti col suo volere, di limitare il proprio apporto volontario alla realizzazione dei fatti all'evidente fine di ridurre la propria responsabilità morale in ordine agli stessi. Ma, è appena il caso di ricordare, il fattore della volontarietà o meno della partecipazione del minore alle congiunzioni di cui ai capi di imputazione è dato di per sè del tutto marginale nell'economia del presente giudizio e non rilevante rispetto alla sua definizione in quanto, stante il fatto che il B. al momento degli eventi non aveva ancora raggiunto l'età di quattordici anni, egli comunque non era ancora in condizione di potere validamente disporre della sua libertà sessuale.
Di tal che il suo consenso agli atti sessuali è dato privo di specifico significato.
Riguardo al motivo di impugnazione avente ad oggetto la mancanza dell'elemento psicologico del reato per essere i due ricorrenti non consapevoli della età del giovane B. , inferiore ai quattordici anni, anche in questo caso è sufficiente applicare i principi formatisi nella giurisprudenza di questo supremo consesso per evidenziarne la infondatezza.
Al riguardo, infatti, questa Corte, dando seguito alla nota sentenza della Corte costituzionale n. 322 del 2007, avente ad oggetto proprio la legittimità costituzionale dell'art. 609 quater c.p. nella parte in cui, secondo la erronea prospettazione dell'allora rimettente, esso avrebbe introdotto "in deroga ai principi generali in materia di dolo - una sorta di presunzione iuris et de iure di conoscenza dell'età della persona offesa da parte dell'agente, impedendo conseguentemente a quest'ultimo di provare l'incolpevole ignoranza di detta età o l'erroneo convincimento di una età superiore", ha chiarito i termini della predetta disposizione, precisando, sia pur in fattispecie che, sebbene relativa alla violazione di diversa disposizione penale, presenta la medesima problematica ora in discussione, che, in relazione all'ignoranza inevitabile circa l'età della persona offesa, siffatto elemento, idoneo ad escludere la ricorrenza dell'elemento soggettivo necessario per la integrazione del reato di cui, fra l'altro, all'art. 609 quater c.p., è configurabile solo se emerga che nessun rimprovero, neppure di semplice leggerezza, possa essere rivolto all'agente, per avere egli fatto tutto il possibile al fine di uniformarsi ai suoi doveri di attenzione, di conoscenza, di informazione e di controllo, attenendosi a uno standard di diligenza direttamente proporzionale alla rilevanza dell'interesse per il libero sviluppo psicofisico dei minori (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 27 gennaio 2014, n. 3651 ). In tale occasione la Corte, in particolare, ebbe ad escludere la efficacia scriminante dell'affidamento superficialmente fatto sulla mera dichiarazione del minore vittima di avere un'età superiore a quella effettiva, senza che fosse stata esperita dall'imputato alcuna puntuale verifica circa la veridicità dell'affermazione. È questo il caso ora in questione in cui i due imputati non hanno svolto alcuna indagine finalizzata a controllare se la dichiarazione fatta dal B. di avere più di quattordici anni rispondesse al vero, assumendosi in tal modo il rischio (tanto più evidente e concreto ove si considerino le modalità - del tutto occasionali e tali da suggerire l'esigenza di una attenta verifica della corrispondenza al vero di detta affermazione - con le quali è sorto il loro legame con il minore) che il giovane non fosse nella condizione di prestare un valido consenso alla disposizione della sua libertà sessuale.
Infine, con riferimento alla qualificazione giuridica dei fatti contestati, se cioè essi fossero sussumibili entro il paradigma normativo dell'art. 609 quater c.p., comma 4, come ritenuto dai ricorrenti e come invece escluso dalla Corte di appello, osserva questo giudice che il criterio discretivo ai fini della rilevabilità o meno dei casi di minore gravità è identificabile, all'esito di una valutazione globale del fatto che coinvolga quali indici da esaminare i mezzi, le modalità esecutive, il grado di coartazione esercitato sulla vittima, le condizioni fisiche e mentali di questa, le sue caratteristiche psicologiche in relazione all'età, in funzione della intensità della lesione patita dalla persona offesa al bene interesse tutelato dalla norma violata nonché del danno da quella patito anche in termini psichici (Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 25 settembre 2014, n. 39445 ; idem Sezione 3, penale/6 giugno 2014, n. 23913 ). È di chiara evidenza che, in una fattispecie in cui viene contestata la violazione dell'art. 609 quater c.p., comma 1, n. 1), è tuttavia assolutamente marginale (sebbene in astratto non del tutto trascurabile, ove congiunta alla obbiettiva minima intrusivita delle condotte poste in essere: cfr. Corte di cassazione, Sezione 3 penale, 27 luglio 2011, n. 29618 ) la rilevanza che può essere data, ai fini della graduazione della intensità della lesione patita dalla vittima del reato, alla circostanza che il minore infraquattordicenne abbia prestato il proprio consenso al compimento di atti sessuali con lui;
il vizio radicale che, infatti, colpisce la espressione di siffatto consenso ne comporta la sostanziale svalutazione, laddove non manifestatosi in compresenza con altri significativi fattori denotanti la modestia dell'episodio criminoso, anche ai fini della individuazione della complessiva gravità del fatto. Nel caso che interessa correttamente la Corte di appello ha escluso che si potesse parlare di minima intrusività delle condotte poste in essere;
e ciò, in particolare con riferimento alla posizione dello S. , in funzione della iterazione nel tempo delle condotte delittuose, e, con riferimento ad ambedue gli imputati, in considerazione del grave pregiudizio, ritenuto in sede di perizia personologica eseguita sul minore B. , da questo patito a causa degli abusi subiti con riguardo alla strutturazione e formazione della sua personalità.
Al rigetto dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della attività difensiva svolta di fronte a questa Corte dal patrono della costituita parte civile, la rifusione delle spese per il presente grado di giudizio, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita parte civile B.M.C. , liquidate in complessivi Euro 2.500,00, oltre accessori come per legge. Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2015