Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15429
CASS
Sentenza 16 marzo 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio, gravante, ai sensi dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., sul condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può ritenersi sufficiente la semplice indicazione, in detta domanda, del proprio indirizzo anagrafico, non essendo idonea, di per sè, tale indicazione, a rendere chiara la volontà dell'interessato di assumere detto indirizzo come proprio domicilio.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15429
    Data del deposito : 16 marzo 2004

    Testo completo