Sentenza 16 marzo 2004
Massime • 1
Ai fini dell'osservanza dell'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio, gravante, ai sensi dell'art. 677, comma secondo bis, cod. proc. pen., sul condannato non detenuto che avanzi domanda di applicazione di una misura alternativa alla detenzione, non può ritenersi sufficiente la semplice indicazione, in detta domanda, del proprio indirizzo anagrafico, non essendo idonea, di per sè, tale indicazione, a rendere chiara la volontà dell'interessato di assumere detto indirizzo come proprio domicilio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/03/2004, n. 15429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15429 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 16.03.2004
Dott. RIGGIO Gianfranco - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 1380
Dott. GRANERO Francantonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - N. 035142/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE AR N. li, 09/01/1964;
avverso ORDINANZA del 10/04/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. DUBOLINO PIETRO;
lette le conclusioni del P.G. Viglietta, il quale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
RILEVATO IN FATTO
- che con il decreto di cui in epigrafe il presidente del tribunale di sorveglianza di Napoli dichiarò inammissibile, per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio prescritta dall'art. 677, comma 1^ bis, c.p.p., la richiesta di concessione di misure alternative alla detenzione avanzata da RR MA;
- che avverso il suddetto provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione la difesa del RR denunciando:
1) violazione di legge ex art. 606, comma 1^, lett. b), c.p.p., per non essersi ritenuta valida la dichiarazione o elezione di domicilio effettuata in sede di cognizione, la cui efficacia, ai sensi dell'art. 164 c.p.p., è estesa ad ogni stato e grado del procedimento, ivi compresa la fase esecutiva;
2) ulteriore violazione di legge, in relazione all'art. 24 della Costituzione, per non essersi considerato che vi era già stata,
nella specie, la notifica, andata a buon fine, nel domicilio dichiarato per il giudizio di merito, del decreto di sospensione dell'esecuzione, emesso ai sensi dell'art. 656, comma 5^, c.p.p.;
3) manifesta illogicità della motivazione, per non essersi considerato che, nella richiesta di misure alternative presentata dal RR, questi aveva fatto "espressa menzione dell'indirizzo relativo alla propria residenza";
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che l'art. 677, comma 1^ bis, prevede come tassativa ed inderogabile condizione di ammissibilità della richiesta di misure alternative alla detenzione da parte di condannato non detenuto, che detta richiesta sia accompagnata da dichiarazione o elezione di domicilio, senza fare in alcun modo salva l'eventualità che analoga dichiarazione o elezione sia già stata effettuata, in precedenza, ad altri fini ed abbia consentito la rituale notifica di altri atti;
- che, a fronte di tale specifica prescrizione, nessun valore può quindi assumere il richiamo operato dalla difesa del ricorrente al principio generale di cui all'art. 164 c.p.p., ne' il fatto che, prima della presentazione della richiesta, sia andata a buon fine la notifica, al domicilio precedentemente dichiarato o eletto, del decreto di sospensione dell'esecuzione;
- che la semplice indicazione del proprio indirizzo anagrafico non può valere come dichiarazione o elezione di domicilio, in quanto non idonea, di per sè, a rendere chiara la volontà dell'interessato in tal senso;
- che pertanto il ricorso, in quanto privo di giuridico fondamento ed, anzi, al limite dell'inammissibilità, non può che essere respinto, con le conseguenze di legge in ordine alle spese;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 16 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2004