Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2002, n. 3331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3331 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
T E G D U T I A P . E C ) S E R D A C 4 6 T I N I E I 9 . . 3 L ( 2 1 - - 1 9 1 9 . 1 1 N . E R S T R A I E G R A T E D E E S N E 3331/02 N IT LIANA O I Z A S S Oggetto A C SEZIONE SECONDA CIVILE APPALTO R I E D E Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T P A S M R U Dott. Mario SPADONE Presidente - R.G.N. 16103/99 1 Dott. Francesco CRISTARELLA ORESTANO -Consigliere Cron. IIM774 Dott. Alfredo MENSITIERI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud.24/10/01 Consigliere -Dott. Olindo SCHETTINO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CEIC SRL, in persona dell'Amm.re Unico e legale rappresentante Ing. Walter NAVARRA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOSCARI 40, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO COLAIACOVO, che lq difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
IL CO, ZI RE;
intimati avverso la sentenza n. 84/98 del Giudice di pace di 2001 L'AQUILA, depositata il 15/07/98; 1414 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- .. udienza del 24/10/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. ы м -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17 giugno 1996 la CEIC srl, in persona del suo legale rappresentante, conveniva in giudizio, dinanzi al Giudice di pace di l'Aquila, i coniugi Gianfranco Basile e LA RA per sentirli condannare al pagamento in suo favore della somma complessiva di L.1.310.400, IVA compresa. Deduceva l'attrice di aver eseguito, in forza di contratto d'appalto, opere di miglioramento nell'appartamento di proprietà dei convenuti. Questi ultimi si costituivano e, contestando l'assunto attoreo, ne chiedevano il rigetto. D Non negavano l'intervenuto appalto per lavori N A aggiuntivi, ma sostenevano di averlo definito, con un pagamento a saldo, del quale la società attrice aveva rilasciato ampia quietanza liberatoria, impegnandosi, peraltro, al completamento di alcune opere, mai eseguite. Spiegavano pertanto domanda riconvenzionale per il danno, da quantificarsi in corso di causa, per detto mancato adempimento, oltre a denunciare la scoperta di un vizio occulto (pericolosità di una ringhiera, mal fissata al muro). Risultato vano l'esperito tentativo di 3 conciliazione, espletati CTU, interrogatorio formale delle parti e prova per testi, il Giudice di pace, con sentenza 18.2-15.7.98, rigettava la domanda attorea ed in accoglimento della condannava la CEIC riconvenzionale dei convenuti srl al pagamento, in favore dei predetti, della somma di L. 960.310, a titolo di risarcimento monetaria danni, oltre interessi, rivalutazione dall'1.9.1993 e spese del giudizio. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la CEIC srl sulla base di quattro motivi. тр Non hanno spiegato attività difensiva in questa sede gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE Con quattro motivi di ricorso denunzia la ricorrente: a) Violazione dell'art. 36 cpc avendo il giudice di pace accolto la domanda riconvenzionale nonostante la sua inammissibilità, non dipendendo essa "dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello che già apparteneva alla causa some mezzo di eccezione", mancando l'atto del 31.7.93, in base al quale tale domanda aveva avuto accoglimento, di qualsiasi riferimento al contratto 15 gennaio 1992 avente ad oggetto la sostituzione dei radiatori di acciaio con quelli di ghisa. b) Violazione dell'art. 2697 C.C. in relazione alla domanda riconvenzionale di controparte, non essendo quest'ultima suffragata da alcun supporto probatorio. c) Violazione dello stesso art. 2697 CC con riguardo alla domanda principale, ritenuta infondata dal giudicante nonostante che la dichiarazione confessoria della RA dispensasse la società ricorrente, a favore della quale essa era stata fatta, dall'onere di provare il rapporto fondamentale. s d) Violazione e falsa applicazione dell'art. 232 u cpc avendo il giudice di pace tratto argomenti di A prova anche dalla mancata risposta delle parti al deferito ed ammesso interrogatorio formale, pur non avendo mai dato atto della mancata presenza delle parti a renderlo, né avendo mai chiesto le parti medesime che di ciò lo stesso giudice desse atto. Né esisteva, del resto, alcun altro elemento di prova che, ai sensi della citata norma del codice di rito civile, potesse "corroborare e far ritenere come ammessi i fatti dedotti". Il ricorso è infondato. 5 a) La doglianza è del tutto generica e pertanto 4 cpc non essendo viola palesemente l'art. 366 n. state specificate le ragioni per le quali la proposta riconvenzionale non corrisponderebbe ai requisiti di cui alla prima parte dell'art.36 cpc, richiamandosi un atto, quello delper di più 31.7.93, come mancante di ogni riferibilità al contratto del 15.1.92, senza specificarne in alcun modo il contenuto, in contrasto pertanto con il consolidato principio della autosufficienza del ricorso per cassazione. b) e c) Le dedotte violazione di legge (art. 2697 cc con riguardo sia alla domanda principale, sia alla riconvenzionale) non possono essere д и deidenunziate in questa sede in considerazione х limiti che connotano il ricorso per cassazione contro le sentenze del giudice di pace emesse secondo equità individuati dalla nota sentenza di questa Corte a Sezioni Unite n. 716/99 (vedi anche le successive, a sezioni semplici, n. 3290 e 3459 del 2001). d) La denunciata violazione di norma processuale, deducibile in questa sede in virtù della stessa richiamata giurisprudenza di legittimità, non può però essere invocata come motivo di annullamento della impugnata decisione, posto che la facoltà del giudice di merito di cui all'art. 232 primo comma cpc attiene ad un apprezzamento discrezionale del medesimo che sfugge ad ogni possibilità di sindacato da parte di questa Suprema Corte. Alla stregua delle svolte argomentazioni il proposto ricorso va respinto nella sua integralità, mentre la ricorrente evita le. spese di questo giudizio non avendo gli intimati spiegato attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso. о т ч Roma 24.X.2001. Gedore Alfreds Meuition extensore IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 4 O 7 L ) 3 L . DEPOSITATO IN CANCELLERIA E O N B C , -7 MAR. 2002 E 1 A E 9 P 9 N I 1 CANCELLIERE C1 - O D Roma I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T . S D I L U G I 9 E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T S N T I E ( R S * A