Sentenza 3 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2002, n. 6325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6325 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2002 |
Testo completo
Aula B 0.6.3 25 / 02 ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO R.G.N 7142/99 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Cron. 18214 Dott. Vincenzo MILEO Presiderte Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Relatore Md. 15/1/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI Consigliere ha pronunciato la seguente: S EN TENZA sul ricorso proposto da INPS, Istituto nazionale della previdenza sociale, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore, prof. Massimo Paci, elettivamente domiciliato in Roma, via della Frezza n.17 presso l'Avvocatura Generale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Ponturo, Fabrizio Correra e Fabio Fonzo, giusta procura agli atti;
-ricorrente
contro
: 129 S. r.
1. FIORCOM, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Rodolfo Fioroni, elettivamente domiciliato in Ud. 15. Roma, Piazza dei Caprettari n.70, presso l'avv. Bruno Guardascione che 1.02 lo rappresenta e difende, sia unitamente che disgiuntamente, all'avv. Rodolfo Valdina, in forza di procura agli atti;
-controricorrente- avverso la sentenza del Tribunale di Terni, del 30 marzo - 7 maggio 1998, n. 36, RGAC n. 1931 del 1997, cron. 3301; Udita nella pubblica udienza del 15 gennaio 2002 la relazione della causa svolta dal relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. R. Valdina;
Udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 30 marzo- 7 maggio 1998, il Tribunale di Terni respingeva l'appello proposto dall'INPS avverso la decisione del locale Pretore che aveva accolto l'opposizione proposta dalla società a liamidata responsabilità FIORCOM avverso due decreti ingiuntivi per omissioni contributive relative al periodo dicembre 1987-aprile 1992 relativi (per quanto ancora interessa la presente controversia) a permessi retribuiti obbligatori non fruiti dai dipendenti della società. I giudici di appello osservavano che l'INPS non aveva fornito la prova di quanto dedotto (vale a dire della mancata fruizione di tali permessi). Da un lato, la richiesta di esibizione dei libri paga e matricola non poteva essere accolta, non potendo in tal modo aggirarsi l'onere probatorio posto a carico dell'Istituto creditore. L'Istituto, sottolinea il Tribunale, non aveva neppure specificato a quali periodi tali permessi fossero riferiti. dre In ogni caso, gli stessi dipendenti della società avevano confermato l'avvenuta fruizione di tali permessi retribuiti, con dichiarazioni ritenute inattendibili con giudizio sommario dagli Ispettori del lavoro. 2 Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione l'INPS con due distinti motivi. Resiste la società FIORCOM con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile, nonché omessa e/o insufficiente motivazione su di un punto decisivo della controversia (art.360 nn.3 e 5 codice di procedura civile). Il Tribunale avrebbe, in maniera del tutto illogica e incongruente, respinto le istanze istruttorie, già formulate in primo grado, relative all'esibizione dei libri paga e matricola e del libro delle presenze, sostenendo contemporaneamente che l'Istituto non aveva fornito neppure un inizio di prova dei crediti azionati. Tale affermazione era, in realtà, contraddetta da tutte le risultanze processuali da cui emergeva chiaramente l'esistenza di una prova certa costituita dal verbale di ispezione depositato agli atti e confermato ' in giudizio dall'Ispettore del lavoro, il quale aveva esaminato i fogli di presenza dai quali aveva desunto la mancata fruizione dei permessi, come risultava evidente dalla pagina 1 "altri documenti esaminati DM 10- 01/M, 03/M, fogli di presenza anni 1986-1987-1988-1989 e 1990". Con il secondo motivo, l'Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 2699 e 2700 codice civile e degli articoli 115 e 116 codice di procedura civile, e connessa omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile. Il Tribunale, secondo il ricorrente, non avrebbe tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale che attribuisce fede privilegiata a quanto i verbalizzanti dichiarino essere avvenuto in loro presenza o da essi stessi compiuto. 3 Quanto invece accertato dagli Ispettori del lavoro о degli Enti previdenziali per averlo conosciuto da terzi o per il tramite di indagini diverse, ove contestato, non degrada tuttavia (segnala lo stesso ricorrente) a semplice indizio, ma ha pur sempre, per la garanzia connessa alla natura pubblica dell'organo, un grado di attendibilità che può essere infirmato solo da una specifica prova contraria. Nel caso di specie, gli Ispettori verbalizzanti avevano accertato dall'esame diretto dei libri paga e matricola e da quello del libro delle presenze che i dipendenti indicati nel verbale non avevano usufruito dei permessi retribuiti, né avevano percepito la corrispondente retribuzione ai sensi dell'art. 68, comma 6, del CCNL aziende del terziario, che stabilisce : "I permessi non fruiti entro dil'anno maturazione decadranno e pagatisaranno con la diretribuzione difatto cui atto al momento della scadenza, oppureall'art. 155, seconda parte, in potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo". secondo il ricorrente non avrebbe potuto La decisione del Tribunale di condanna della società opponente, la quale non aveva essere che fornito la prova contraria alla mancata fruizione dei permessi entro il 30 del giugno successivo alla loro maturazione. I due motivi, da esaminare congiuntamente, perché connessi tra di loro sono fondati. La motivazione della sentenza impugnata è carente e contraddittoria, nella parte in cui nega l'esibizione dei libri paga e matricola dal 1987 dall'altra, ritiene che l'Istituto non abbia fornito nemmeno al 1992 e, un inizio di prova. L'esame diretto di tutta la documentazione amministrativa ed, in del libro delle presenze aveva, infatti, indotto il particolare, verbalizzante a ritenere l'evasione dei contributi previdenziali relativi, 4 alla mancata fruizione dei permessi retribuiti maturati nel periodo in contestazione. Non appare esatto, pertanto, il rilievo che l'Istituto non avrebbe neppure provveduto ad indicare il periodo in cui si collocava la pretesa evasione contributiva e che lo stesso, attraverso la richiesta di un ordine di esibizione della documentazione amministrativa, abbia - in realtà tentato di “aggirare l'ostacolo dell'onere probatorio". Pur riconfermando che l'adozione dell'ordine di esibizione è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito (incensurabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione: Cass. n. 3883 del 29 giugno 1985), va ravvisata nella decisione impugnata una evidente contraddizione nella parte in cui, da un lato, si afferma che l'Istituto non avrebbe provato i fatti costitutivi della propria pretesa dall'altro, non si ammette la prova documentale di tali fatti (tra e, l'altro già esaminata dall'Ispettore verbalizzante, con i risultati già ricordati più sopra). Si impone, pertanto, l'accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che deciderà anche in ordine alle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Perugia anche per le spese. h Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2002 0 A 1 S au . , S T A O IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE R T L L A 3 Vincenzo Millo A ' O 3 L Phillie S L 5 E I E P S . D D I N I A N S T G N S E O O E 14. CANCHY S P A G I M D I G A E E O L -3 T T I A T T R S L I I L N CANCELLIERE D G E E E S D O R E 5