Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2014, n. 537
CASS
Sentenza 10 dicembre 2014

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Massime1

In tema di reati edilizi, il committente non coincide necessariamente con il proprietario dell'immobile, ben potendo assumere tale qualità anche il titolare di altro diritto reale, come l'usufruttuario o il titolare del diritto di abitazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza di condanna che aveva ritenuto responsabile della omessa esposizione del cartello di cantiere l'amministratore della società proprietaria dell'immobile e presunta committente dei lavori).

Commentario1

  • 1Abuso edilizio: Quando il proprietario non è punibile?
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    1. Premessa Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di reati edilizi, la prova della responsabilità del proprietario non committente delle opere abusive non può essere desunta esclusivamente dalla piena disponibilità giuridica e di fatto del suolo e dall'interesse specifico ad edificare la nuova costruzione, ma necessita di ulteriori elementi, sintomatici della sua compartecipazione, anche morale, alla realizzazione del manufatto, quali la presentazione della domanda di condono edilizio, i rapporti di parentela o affinità tra esecutore materiale dell'opera e proprietario, la presenza di quest'ultimo "in loco" e lo svolgimento di attività di vigilanza nell'esecuzione dei lavori …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2014, n. 537
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 537
Data del deposito : 10 dicembre 2014

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