Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 9251
CASS
Sentenza 26 gennaio 2005

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che sanziona chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 51.645,69 euro, non è integrata da condotte genericamente mirate ad eludere l'imposizione tributaria, essendo piuttosto necessario che l'interessato ponga in essere comportamenti specificamente idonei a rendere inefficace una procedura in atto di riscossione coattiva.

Commentario1

  • 1Ancora una pronuncia della suprema Corte sul delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
    Sperduti Massimo · https://www.diritto.it/ · 14 dicembre 2006

    Cassazione penale, Sez. III, 4 aprile 2006, n. 17071, depositata in Cancelleria il 18 maggio 2006 Il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo cui “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”, contrariamente a quanto disposto …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 9251
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9251
Data del deposito : 26 gennaio 2005

Testo completo