Sentenza 26 gennaio 2005
Massime • 1
La fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, che sanziona chiunque alieni simulatamente o compia atti fraudolenti su beni al fine di sottrarsi al versamento delle imposte o di sanzioni ed interessi pertinenti a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 51.645,69 euro, non è integrata da condotte genericamente mirate ad eludere l'imposizione tributaria, essendo piuttosto necessario che l'interessato ponga in essere comportamenti specificamente idonei a rendere inefficace una procedura in atto di riscossione coattiva.
Commentario • 1
- 1. Ancora una pronuncia della suprema Corte sul delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposteSperduti Massimo · https://www.diritto.it/ · 14 dicembre 2006
Cassazione penale, Sez. III, 4 aprile 2006, n. 17071, depositata in Cancelleria il 18 maggio 2006 Il reato di cui all'art. 11 del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo cui “salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a lire cento milioni, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva”, contrariamente a quanto disposto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/2005, n. 9251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9251 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ROMANO Francesco - Presidente - del 26/01/2005
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 132
Dott. ROSSI Nello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - N. 36974/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA LO, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 20-7-2004 del Tribunale di Roma. Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito l'avv. Bruno Assumma, che ha insistito per l'annullamento della ordinanza impugnata.
FATTO
1.1.-. Con ordinanza in data 20-7-2004 il Tribunale di Roma, adito ex art. 309 c.p.p., ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Roma in data 17-5-2004 nei confronti del maresciallo della Guardia di Finanza, RA LO, indagato di abuso di ufficio in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lvo n. 74 del 2000), commesso in concorso con gli amministratori di fatto e i soci occulti della AD s.r.l.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che, in base ad alcune intercettazioni telefoniche riportate nella ordinanza, erano stato acquisiti gravi indizi che dimostravano che il pubblico ufficiale, dopo essere stato incaricato di svolgere una verifica fiscale nei confronti della s.r.l. AD Pubblicità, violando i suoi compiti istituzionali, aveva strumentalizzato la sua funzione, suggerendo ai complici (e cioè i reali amministratori della citata società) strategie tributarie per non pagare all'Erario quanto dovuto, attraverso la costituzione di società fittizie che avrebbero dovuto fungere da "spugne", assorbendo il carico di imposta della prima società per poi essere pilotate verso il fallimento. Ad avviso del Tribunale, la avvenuta strumentalizzazione della funzione pubblica con il suo asservimento a interessi privati ed illegali dimostrava la sussistenza in capo allo RA del "pericolo recidivante", che imponeva la conferma della disposta misura cautelare.
1.2.-. Avverso la predetta ordinanza del 20-7-2004 ha proposto ricorso per Cassazione il difensore di RA LO, chiedendone l'annullamento per insussistenza dei reati di abuso di ufficio e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposta contestati. Con il primo motivo di ricorso si deduce la inosservanza o erronea applicazione della legge sostanziale, in quanto i fatti contestati non sarebbero stati realizzati durante la verifica tributaria, ma circa un anno dopo la chiusura della stessa, con la conseguenza che i "consigli" dati dal maresciallo RA al titolare della società non sarebbero stati fomiti nell'esercizio della "funzione" pubblica, ma come privato. Segnatamente, l'accertamento tributario sarebbe terminato il 20-12-2001: ne deriverebbe che esso avrebbe al più rappresentato l'occasione sulla quale si sarebbero poi innestati i successivi rapporti tra l'indagato e i responsabili della società, non essendo state rilevate irregolarità nel corso della verifica, e che, conseguentemente, lo RA avrebbe agito al di fuori delle sue "pubbliche funzioni". Inoltre, nel caso di specie non sarebbe risultato che dalla asserita operazione realizzata "al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dirette e dell'IVA" fosse derivato alla società AD alcun ingiusto vantaggio patrimoniale, in quanto detta società non avrebbe beneficiato di alcuna riduzione per l'eventuale debito di imposta, da porsi in relazione con l'intervento del maresciallo RA. A parte il fatto che, nel caso di specie, il vantaggio patrimoniale non avrebbe potuto neppure qualificarsi ingiusto ai sensi dell'art. 323 c.p., anche se effettivamente conseguito.
Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la erronea applicazione dell'art. 11 D.lvo n. 74 del 2000, in quanto tale disposizione individuerebbe gli autori del reato unicamente nei "contribuenti", definendoli come coloro che sono obbligati ai sensi delle sole imposte dirette ed IVA e che sono soggetti ad obbligo di pagamento di somme che, in relazione alle predette imposte e relativi accessori, possono oltrepassare l'importo di 100 milioni. Dell'accertamento della sussistenza di tali condizioni non vi sarebbe, però, alcuna traccia nel provvedimento censurato, e "il prospettato condono tributario" (cui avrebbe aderito la società AD) avrebbe fatto venir meno "l'ipotetico debito di imposta, escludendo così l'esistenza dell'elemento costitutivo del reato in questione". Inoltre l'unico atto realizzato (e cioè la costituzione della società Roma Affissioni) sarebbe del tutto inidoneo ad offendere l'interesse tutelato e assolutamente equivoco anche ai fini della configurabilità del tentativo. Infine il ricorrente segnala che quest'ultima società sarebbe stata costituita in epoca precedente rispetto ai "consigli" fomiti telefonicamente dallo RA al titolare della s.r.l. AD.
DIRITTO
2.1.-. Il ricorso è fondato.
L'art. 11 del D.Lgt.vo n. 74 del 2000 punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni "chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi e sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro 51.645,69, aliena simulatamene o compie altri atti fraudolenti sui propri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva". Il reato in questione - ricompreso nel capo 2^, intitolato "Delitti in materia di documenti e pagamento di imposte" del Titolo D del D.Lgtvo 74 del 2000, recante "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'art. 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" - consiste in comportamenti fraudolenti miranti a frustrare specifiche procedure di riscossione coattiva delle imposte dirette sul redditi o sul valore aggiunto, comportamenti che diventano penalmente rilevanti quando l'ammontare delle somme non corrisposte è superiore ad euro 51.645,69. Pur notevolmente diversa nella formulazione e nei presupposti, la citata disposizione trova il suo precedente nel comma 6 dell'art. 97 del DPR n. 602 del 1973, che puniva gli atti fraudolenti compiuti per rendere inefficace l'esecuzione esattoriale (nonna che ora figura al primo posto nell'elenco delle abrogazioni di cui all'art. 25 del D.Lgt.vo n. 74 del 2000).
Il tenore letterale e la collocazione dell'art. 11 del D.Lgtvo n. 74 del 2000 rendono chiare le coordinate essenziali e l'ambito di applicazione della nonna incriminatrice. Il reato in esame è, infatti, configurabile ove ricorrano i seguenti elementi: a) l'esistenza di specifiche procedure di riscossione di imposte dirette sui redditi o sol valore aggiunto;
b) Individuazione di attività fraudolente miranti a frustrare tali procedure esecutive;
c) l'identificazione dell'ammontare delle somme non corrisposte in misura superiore alla soglia fissata dal legislatore in euro 51.645,69.
Ne consegue che la norma incriminatrice è destinata a trovare applicazione non in relazione a generiche manovre fraudolente finalizzate alla evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma solo in presenza di atti fraudolenti miranti a rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva di tali imposte. Ed è a tali coordinate che occorre fare riferimento anche nella fase di adozione e di controllo sulle misure cautelari disposte per il reato in questione.
Nel caso di specie la motivazione della ordinanza censurata non si è adeguatamente soffermata su questi profili usando una formula ellittica che allude alla "costituzione di società fittizie che simulatamene si accollano i debiti di altra società realmente operante con il proposito di non versare nulla all'Erario", senza indicare con la necessaria precisione se e come tale manovra sia configurabile come attività fraudolenta mirante a vanificare procedure di riscossione di imposte dirette o sul valore aggiunto e quali siano le procedure di riscossione coattiva che l'indagato ha inteso rendere inefficaci. A ciò va aggiunto che ne' la richiesta applicazione di misure cautelari del Pubblico Ministero ne' l'ordinanza del G.I.P. contengono riferimenti ad un significativo elemento della fattispecie, rappresentata dall'ammontare delle somme non corrisposte, non consentendo di valutare su quali basi esso sia stato stimato come superiore alla soglia fissata dal legislatore in euro 51.645,69.
2.2.-. L'ordinanza impugnata va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Roma al fine di consentire - sulla base delle considerazioni svolte - una riconsiderazione degli elementi indiziali ravvisatali nella fattispecie concreta ed una adeguata ed analitica motivazione delle determinazioni assunte.
Analoghe considerazioni valgono in riferimento ai passaggi della ordinanza censurata che motivano sulla sussistenza in capo al ricorrente dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al contestato reato di abuso di ufficio. È infatti indubbio (in base alle intercettazioni telefoniche effettuate) che il maresciallo RA, agli inizi del 2004, sia stato "prodigo di consigli per suggerire al Faro le strategie per eludere gli obblighi nei confronti dell'Erario", ma il Tribunale non ha in alcun modo spiegato come tale abusiva attività fosse da collegare alla verifica fiscale effettuata dal medesimo RA presso la società AD alla fine del 2002.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Roma per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2005.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2005