Sentenza 20 maggio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/05/2003, n. 7882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7882 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA ESENTE DA REGISTRA NOME DEL POPOLO ITALIANO L ARTT. 46 Ê 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST: NE GIUDICE DLPAGEREMA DI CASSAZIONE LA CORT07882/03 Oggetto Responsabilità da circolazione stradale Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magist. Presidente R.G.N. 28061/01 Dott. Vincenzo CARBONE Consigliere - Dott. Paolo VITTORIA - Rel. Consigliere Cron.17334 Dott. Ernesto LUPO Consigliere Rep. Dott. RA TRIFONE Consigliere Ud. 05/03/03 Dott. Antonio SEGRETO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AC TO, LO IA, domiciliati in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato RA ALTAMORE con studio in 95042 GRAMMICHELE (CT) VIA GARIBALDI 64, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
SI RA;
· intimato - avverso la sentenza n. 13/00 del Giudice di pace di GRAMMICHELE, emessa 1'08/06/01 e depositata il 13/06/01 2003 (R.G. 03/00); 587 udita la relazione della causa svolta nella camera di 1 www . consiglio il 05/03/03 dal Consigliere Dott. Ernesto LUPO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. Domenico IANNELLI, che ha chiesto si rigetti il ricorso. La Corte Premesso che RA OS ha proposto domanda di risarcimento del danno subito dal proprio motociclo nello scontro avvenuto, il 6 ottobre 1999, tra il detto veicolo e la bicicletta guidata dalla minore IA TT Scacciante, di poco più di dieci anni, con- ge- { venendo davanti al Giudice di pace di Grammichele nitori della detta minore LV TT Scac- کیا ciante e IA RI;
Premesso che il Giudice adito ha accolto la domanda attorea, condannando i convenuti in solido dal pagamen- to della somma di L.
1.800.000 per la riparazione del motociclo e di L. 100.000 per fermo tecnico, oltre gli interessi dalla domanda e le spese processuali;
Considerato che
i due soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi, e che l'intimato non ha svolto attività difensiva davanti a questa Corte;
Ritenuto che
il primo motivo con cui i ricorrenti 2 deducono la nullità della sentenza impugnata per omessa motivazione, motivazione apparente e contraddittoria ed errores in procedendo in ordine alla loro responsabili- tà come genitori è manifestamente infondato, perché il Giudice di pace ha motivato sia in ordine alla re- sponsabilità esclusiva della minore, la quale, "nell'attraversare l'incrocio, ha omesso di dare la precedenza al motociclo", sia relativamente alla re- sponsabilità dei genitori della stessax (specificamente analizzata), onde non sussiste l'assenza di motivazione denunziata dai ricorrenti, che qualificano impropria- } mente come error in procedendo una censura relativa al- la motivazione della sentenza impugnata, la quale rile- va nelle sentenze di equità del giudice di pace solo in quanto manchi del tutto o sia radicalmente contraddit- toria (Sez. un. 15 ottobre 1999 n. 716); Ritenuto che il secondo motivo -con cui i ricorren- ti deducono la violazione di diverse norme processuali per il fatto che l'accertamento delle modalità dell'incidente e dell'ammontare del danno è stato dele- gato dal giudice al consulente tecnico, le cui valuta- zioni sono state poi acriticamente recepite dalla sen- tenza impugnata, mentre era stata motivatamente chiesta la sostituzione dello stesso consulente- è manifesta- mente infondato, perché legittima una consulenza tecni- 3 ca disposta dal giudice per accertare la dinamica dello scontro tra veicoli e l'entità dei danni subiti dagli stessi e perché il Giudice di pace, dopo avere richia- mato il consulente tecnico ing. Alberghina per chiedere chiarimenti sulla relazione scritta da lui redatta, ha spiegato le ragioni per le quali egli ha condiviso pie- namente le valutazioni del consulente "sia per quanto riguarda il nesso causale che il quantum", onde le cen- sure che i ricorrenti formulano nei confronti della consulenza tecnica non sono di natura processuale, ma concernono la motivazione della sentenza impugnata, کر che, essendo di equità, è censurabile nei soli limiti ch sopra precisati;
Ritenuto che
il terzo motivo -con cui i ricorrenti, censurando la liquidazione del danno, deducono la vio- lazione del "principio di equità in relazione alla omessa applicazione della compensatio lucri cum damno" e l'omessa pronunzia su tale applicazione- è inammissi- bile, poiché il criterio equitativo adottato dal giudi- ce di pace non è censurabile in cassazione (sentenza citata n. 716/99) e la sentenza impugnata ha motivato la liquidazione del danno subito dal motociclo recepen- do la valutazione del consulente tecnico;
Ritenuto che
il quarto motivo -con cui i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 112 c.p.c. in relazio- 4 ne alla liquidazione del danno- è manifestamente infon- $ dato, perché gli attori, dopo avere indicato, per la riparazione del motociclo, la somma di circa L. 1.470.000", hanno anche chiesto una somma "minore maggiore", con formula che non può considerarsi mera- mente di stile, ma che legittima la determinazione del danno per riparazione in L. 1.800.000 (comprensivo di IVA), onde non sussiste il denunziato vizio di extrape- tizione;
Ritenuto che
il quinto motivo -con cui i ricorrenti deducono la nullità della sentenza perché essa, nel ri- portare le conclusioni delle parti, rinvia al verbale di causa senza trascriverle- è manifestamente infonda- to, perché l'omessa trascrizione delle conclusioni non è motivo di nullità della sentenza, assumendo rilievo soltanto il fatto che sulle stesse sia stata emanata una decisione;
Ritenuto che
, non essendosi l'intimato costituito, manca il presupposto per la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione;
1 A
P.Q.M.
I C R 3 E E 0 L a R 0 L t La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del s E E 2 i l I l C . L a N G L B A E A s giudizio di cassazione. C C t M N N I n e A O c C o T Così deciso a Roma il 5 marzo 2003. n A L T n I I I S i O g P IL PRESIDENTE IL RELATORE-ESTENSORE g E O D Emesto cupo CANCELLERE C nocenz Mista 5