Sentenza 13 aprile 2016
Massime • 1
Integra la violazione amministrativa prevista dagli artt. 9 e 17 bis, comma secondo, del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e non il reato di cui agli artt. 17 e 134 dello stesso T.U.L.P.S., la condotta di chi, in possesso di licenza del Prefetto, svolge attività di vigilanza in violazione delle prescrizioni impartite dall'autorità di P.S.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/04/2016, n. 33045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33045 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2016 |
Testo completo
33045/ 1 6 45 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano с LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE л TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sez. 1201 Sent. n. sez. Luca Ramacci -Presidente - Mauro Mocci UP 13/04/2016 R.G.N. 7531/2016 ON Di Stasi : Enrico Mengoni IU Riccardi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ER IU, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 01/06/2015 del Tribunale di Enna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere IU Riccardi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Mario Fraticelli, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere il : reato estinto per prescrizione;
udito il difensore, Avv. Francesco Azzolina, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 1 giugno 2015 il Tribunale di Enna condannava ER IU alla pena di € 250,00 di ammenda per il reato di violazione di prescrizioni previste dalla licenza per l'esercizio di istituto di vigilanza privata, di cui agli artt.
9-17 e 134 TULPS. st 1 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il difensore dell'imputato, Avv. Francesco Azzolina, deducendo i seguenti motivi: 1) violazione di legge sostanziale e vizio di motivazione, non essendo stata acquisita la licenza del Prefetto di Enna del 5/06/2007 le cui prescrizioni si assumono violate;
2) violazione di legge sostanziale, in quanto la violazione delle prescrizioni previste dalla licenza integra un mero illecito amministrativo, ai sensi degli artt. 9, 17, 17 bis e 134 TUPLS;
3) violazione di legge sostanziale in relazione all'art. 17 TULPS, in quanto la condanna è ad una pena superiore al massimo edittale di € 206,00 di ammenda;
4) vizio di omessa motivazione in ordine alla pena concretamente inflitta;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, richiesta all'udienza del 1.6.2015; 7) violazione di legge, essendo il reato contestato estinto per prescrizione in data 10.12.2014, prima della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. .
2. Assorbente è la questione, proposta con il secondo motivo, della natura penale o amministrativa della fattispecie. La sentenza impugnata, infatti, ha affermato la responsabilità penale dell'imputato per la violazione delle prescrizioni previste dalla licenza rilasciata dal Prefetto di Enna per l'esercizio dell'attività di vigilanza privata;
il fondamento normativo del reato è stato individuato negli artt. 9, 17 e 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS). Al riguardo, giova richiamare le disposizioni in esame: l'art. 9 prevede che : . "chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse"; l'art. 17 prevede: "Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le violazioni alle disposizioni di questo testo unico, per le quali non è stabilita una pena od una sanzione amministrativa ovvero non provvede il codice penale, sono punite con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 206,00. Con le stesse pene sono punite, salvo quanto previsto dall'art. 17-bis, le contravvenzioni alle ordinanze emesse, . 2 나 in conformità alle leggi, dai prefetti, questori, ufficiali distaccati di pubblica sicurezza o sindaci"; l'art. 134, inserito nel Titolo IV rubricato "Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza e di investigazione privata", prevede che "Senza licenza del Prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opere di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati". Ebbene, la clausola di salvezza contenuta nell'incipit dell'art. 17 ("Salvo quanto previsto dall'art. 17-bis") implica una residualità della rilevanza penale, rispetto a quella amministrativa, delle violazioni alle disposizioni del TULPS;
proprio il richiamato art. 17 bis, comma 2, prevede, al riguardo, che si applica la sanzione amministrativa "a chiunque, ottenuta una delle autorizzazioni previste negli articoli indicati nel comma 1, viola le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9". Pertanto, è proprio il richiamo, contenuto nella stessa imputazione, alla violazione delle "prescrizioni" imposte dall'autorità di p.s. ad attrarre la fattispecie nell'ambito della mera illiceità amministrativa, in ragione del combinato disposto di cui agli artt. 9 e 17 bis, comma 2, TULPS (in tal senso, seppur in diverso settore di disciplina, Sez. 3, n. 19233 del 08/03/2012, Md Kamal, Rv. 252762: "La mancata esposizione in un "internet-point" del cartello multilingue, contenente le informazioni al pubblico sulle condizioni d'uso degli apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni, integra l'illecito amministrativo previsto dagli artt. 9 e 17-bis r.d. 18 giugno 1931, n. 773″). Va, dunque, distinta l'ipotesi dell'esercizio dell'attività di vigilanza privata senza "licenza", perché non conseguita (ex multis, Sez. 1, n. 3032 del ř 28/04/1997, Montelli, Rv. 207684), ovvero rilasciata in relazione a territori diversi da quelli nei quali viene esercitata (Sez. 1, n. 22619 del 08/05/2014, . Ingrassia, Rv. 263187), penalmente rilevante ai sensi degli artt. 17 e 134 TULPS, dall'ipotesi dell'esercizio della medesima attività, previo ottenimento della "licenza", e tuttavia in violazione delle "prescrizioni" eventualmente impartite dall'autorità di p.s., rilevante, ai soli fini amministrativi, ai sensi degli artt. 9 e 17 bis, comma 2, TULPS.
4. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, con trasmissione di copia della sentenza alla competente autorità amministrativa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non previsto dalla legge come reato. Se 3 alla competente autorità Dispone trasmettersi copia della sentenza amministrativa. Così deciso in Roma il 13/04/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente IU Riccardi Luca Ramacci IU Riccardi you DEPOSITATA IN CANCELLERIA 28 LUG 2016 Il Fuerovele Tubeles Race Riff 4