Sentenza 9 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 09/05/2002, n. 6608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6608 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2002 |
Testo completo
C.C. 61026 A _ 06608 /02 I IN NOME DEL LO ALI R 5 6 A . 8 ① T : N 9 E 1 U - N RTE SUPREMA DI CASSAZIONE / 4 B O B / I I Oggetto . 6 Z 2 L R A L . T R R A . SEZIONE TRIBUTARIA T C Tributaria . P S . B I D A G T L E A E R 1 I dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: D 3 R I 1 A S E D N T E S E A Dott. Pasquale REALE T - Presidente R.G.N. 15281/98 M N E G Consigliere Cron. 18956 E Dott. Enrico PAPA CICALA - Rel. Consigliere Dott. Mario Rep. - ConsigliereDott. Vittorio Glauco EBNER Ud. 04/10/01 Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA URTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA 61026 sul ricorso proposto da: N. MAGRELLI CANDIDA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EDOARDO D'ONOFRIO 43, presso lo studio dell'avvocato DE BENEDICTIS ANTONIO, che lo difende unitamente all'avvocato LOMBARDI ANTONIO, giusta procura in calce;
- ricorrente -
contro
PRIMO UFF II DD ROMA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO 2001 STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente · 1900 -1- avverso la sentenza n. 95/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 24/04/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/01 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GENTILI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 15281SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La sig.ra AN AG ricorre per cassazione deducendo quattro motivi avverso la sentenza 10/3/1998 del 24 aprile 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha rigettato l'appello della contribuente avverso la sentenza di primo grado che, a sua volta, aveva respinto l'impugnazione avverso l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio Imposte dirette di Roma aveva elevato il reddito d'impresa della sig.ra AG per l'anno 1986 da lire 20.131.000 a lire 142.155.000. La Amministrazione resiste con controricorso. La contribuente ha depositato memoria MOTIVI DELLA DECISIONE La contribuente impugna la decisione di secondo grado:
1. per avere il contribuente presentato istanza di definizione della lite fiscale pendente non ancora definita all'epoca dei fatti e quindi rientrante nella norma richiamata dall'Ufficio;
2. per la carenza della valutazione effettuata dall'Ufficio basandosi solo sull'accertamento del processo verbale della Guardia di Finanza che non tiene conto di alcun elemento di deterioramento del prodotto ma solo di generici dati scaturenti dalla fatturazione;
3.per la riforma delle sanzioni e soprattasse applicate in relazione al Decreto Legislativo 471/97; 4. per l'illegittimità della comunicazione dell'Ufficio Imposte Dirette con cui si dichiara inammissibile la domanda di chiusura di lite fiscale non richiamando alcuna procedura per ricorso avverso tale dichiarazione dell'Ufficio. I punti 1-4 sono infondati in quanto il limite di 20 milioni per la condonabilità della lite fiscale è espressamente enunciato dall'art. 2 quinquies del D.L. 564/1994, inserito dalla legge di conversione 656/1994, ed a tale norma si è correttamente richiamata la Commissione Tributaria. Il secondo motivo è infondato perché investe l'avviso di accertamento e non la sentenza impugnata. а Il terzo non è stato dedotto in giudizio in secondo grado quando già la normativa in questione era vigente. Il ricorso deve dunque essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in lire 2.650.000 (di cui 2.500.000 per onorari) oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 4 ottobre 2001. CORTEJe Presidente Il Relatore MC.ch IL CANCELLIERE C1 Arnaldo Casano de DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi _ -9 MAG 2002 14 CANCELLIERE C1 6 атель Arnaldo Casano A I R A 5 T . 6 U N 8 B 9 - I 1 E / B R N 4 . T / O L 6 I L 2 Z A . A A . R . I R B P T . R A S D T E I L 1 T G E 3 E A D 1 R I . M S N A N E D S I E A T N E S E