Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 429
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Sentenza 28 settembre 2011

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L'estinzione dei delitti di contrabbando doganale, puniti con la sola pena della multa, a seguito dell'intervenuta definizione in via amministrativa, priva il giudice ordinario, che pronunci sentenza di proscioglimento per tale causa, del potere di disporre la confisca prevista dall'art. 301 del d.P.R. 26 gennaio 1973, n. 43, rientrando l'adozione della misura ablatoria nella competenza dell'autorità doganale in base al disposto dell'art. 334 del citato d.P.R. (Nella specie un'imbarcazione, costruita in Francia ed acquistata in Slovenia, era stata ivi registrata con versamento della tassa sui mezzi di navigazione, previa comunicazione all'ufficio imposte di Lubiana del pagamento, poi avvenuto, dell'IVA allo scadere del periodo di importazione temporanea).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 429
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 429
    Data del deposito : 28 settembre 2011

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