Sentenza 28 settembre 2011
Massime • 1
L'estinzione dei delitti di contrabbando doganale, puniti con la sola pena della multa, a seguito dell'intervenuta definizione in via amministrativa, priva il giudice ordinario, che pronunci sentenza di proscioglimento per tale causa, del potere di disporre la confisca prevista dall'art. 301 del d.P.R. 26 gennaio 1973, n. 43, rientrando l'adozione della misura ablatoria nella competenza dell'autorità doganale in base al disposto dell'art. 334 del citato d.P.R. (Nella specie un'imbarcazione, costruita in Francia ed acquistata in Slovenia, era stata ivi registrata con versamento della tassa sui mezzi di navigazione, previa comunicazione all'ufficio imposte di Lubiana del pagamento, poi avvenuto, dell'IVA allo scadere del periodo di importazione temporanea).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/09/2011, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 28/09/2011
Dott. FIALE Aldo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1885
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 49454/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
1) AL DR, N. IL 04/03/1963;
avverso la sentenza n. 1046/2009 TRIBUNALE di TRIESTE, del 17/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALDO FIALE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della disposizione di dissequestro e di restituzione del natante;
udito il difensore avv. Sancin Boris, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso del PG.
RITENUTO IN FATTO
Il Tribunale monocratico di Trieste, con sentenza del 17.2.2010 pronunciata in esito a giudizio celebrato con rito abbreviato, assolveva LT RE - con la formula '"perche' il fatto non costituisce reato" - dal delitto di cui:
- al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 282 e 295 (contrabbando doganale), in relazione al D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 67 e 70 (evasione della relativa IVA. sull'importazione);
(perché, essendo cittadino comunitario sloveno residente in territorio comunitario, introduceva in acque doganali comunitarie l'imbarcazione da diporto, tipo catamarano, denominata DA, battente bandiera delle Isole Vergini Britanniche ed iscritta ai registri marittimi di Road Harbour - isola di Tortora, di proprietà della PH UP Ltd. Società extracomunitaria di cui era unico socio, ormeggiandola presso la marina di Porto San Rocco, utilizzandola per uso privato ed in regime di piena disponibilità (essendone l'armatore e il comandante), senza adempiere alle operazioni doganali in materia di importazione definitiva (immissione in libera pratica): in tal modo evadendo diritti di confine per un importo pari ad Euro 185.056,39 - acc. in Muggia, con sequestro dell'11.12.2008) e disponeva la restituzione all'avente diritto del natante in sequestro.
Il Tribunale, con ampia motivazione, evidenziava la configurabilità dell'errore sul fatto costitutivo del delitto contestato, per avere il LT giustificatamente ritenuto che la navigazione del natante in acque comunitarie potesse considerarsi lecita, sotto il profilo fiscale, dopo avere pagato in Slovenia (ove egli risiedeva) la tassa sui mezzi di navigazione e comunicato per iscritto all'ufficio delle imposte di Lubiana che sarebbe seguito il pagamento dell'IVA allo scadere del periodo in cui è consentita l'importazione temporanea.
Il dissequestro e la restituzione del natante venivano disposti sull'assunto della prevalenza delle disposizioni dell'art. 323 c.p.p., comma 1, e art. 324 c.p.p., comma 7, su quelle del D.P.R. n.43 del 1973, art. 301: norme interpretate nel senso che il divieto codicistico di restituzione dei beni da confiscarsi ex art. 240 c.p., non si estenderebbe alla confisca obbligatoria prevista per il contrabbando doganale.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste - limitatamente al disposto dissequestro del natante - il quale ha eccepito violazione di legge, evidenziando la obbligatorietà della confisca "in presenza della materialità oggettiva del fatto di reato".
Il difensore del LT ha depositato memoria in data 13.9.2011, alla quale - dopo avere confutato la obbligatorietà della confisca in caso di assoluzione per carenza dell'elemento soggettivo del reato - ha allegato copia di un provvedimento del 6.4.2011 del direttore dell'Ufficio delle Dogane di Trieste con cui è stato annullato, per doppia imposizione, l'invito di pagamento originariamente emesso nei confronti del LT per l'irregolare introduzione in acque doganali comunitarie dell'imbarcazione da diporto in oggetto. Tale provvedimento di autotutela si connette espressamente all'accertamento della circostanza che il LT "aveva già provveduto, in data 5.1.2010, all'importazione del catamarano DA in Slovenia, con contestuale pagamento dei diritti doganali dovuti".
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del P.G. deve essere rigettato.
1. A norma del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 301, comma 1, (come sostituito dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 11, comma 19), il giudice procedente per il delitto di contrabbando doganale deve "sempre" ordinare la confisca delle "cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto".
Tale disposizione - secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa Corte Suprema, condivisa dal Collegio - deroga alla disciplina generale posta dall'art. 240 c.p. e rende obbligatoria l'applicazione delta confisca tanto nel caso in cui l'imputato sia stato dichiarato colpevole e condannato, tanto nel caso in cui il medesimo sia stato assolto o prosciolto per cause che non riguardano la materialità del fatto e non interrompono il rapporto tra le cose ed il fatto della loro introduzione nel territorio dello Stato (vedi Cass., Sez. 3: 6.5.1980, n. 5645;
19.1.1984, n. 532; 31.10.1984, n. 9569; 19.5.1986, n. 3935; 5.4.1995, n. 1253; 2.12.1997, n. 3549; 7.2.2002, n. 4739; 19.10.2007, n. 38724;
7.7.2010, n. 25887).
Per i delitti di contrabbando puniti con la sola multa, qualora venga dichiarato di non doversi procedere a carico dell'imputato, per essere il reato estinto in dipendenza di definizione amministrativa, il D.P.R. n. 43 del 1973, art. 334 toglie al giudice ordinario il potere di disporre la confisca, delegandolo all'autorità doganale.
2. Nella fattispecie in esame, però, risulta che l'imbarcazione (costruita in Francia) venne acquistata in Slovenia e, al momento dell'acquisto, venne registrata in quel Paese "ai fini del pagamento della tassa sui mezzi di navigazione". Venne data inoltre contestuale comunicazione anche all'ufficio delle imposte di Lubiana e questo espressamente ritenne possibile il prospettato versamento differito dell'imposta corrispondente all'IVA disciplinata in Italia. Trattasi di vicende che, al di là della formula assolutoria adottata dal Tribunale, sostanzialmente attengono alla sussistenza del fatto delittuoso contestato e deve ritenersi, pertanto, che - a fronte del successivo pagamento in Slovenia dei diritti doganali dovuti - non sussista alcun profilo di pericolosità idoneo a giustificare l'applicazione della misura di sicurezza patrimoniale richiesta dal P.G. ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso del P.G.. Così deciso in Roma, il 28 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2012