Sentenza 26 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/02/2001, n. 2752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2752 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
IN02752/0 1 REPUBBLICA ITALIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Muista och off. SEZIONE SECONDA CIVILE | Ved of 2 1 1 1 8 4 1 4 6 5 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1967 Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 21920/98 Cron.5745 Dott. Antonio VELLA - Rel. Consigliere Rep. 880 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Consigliere Ud. 24/11/00 Dott. Giovanna SCHERILLO - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente S E NTEN ZA sul ricorso proposto da: LA NI, POLICASTRO VITO, TRANFAGLIA ATTILIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE BALDUINA 66, presso lo studio dell'avvocato SPAGNUOLO UFFICIO COPIE Richiesta copia studio GIUSEPPE, che li difende, giusta delega in atti;
IL SOLE 24 ORE dal Sig... per diritti £3000 - ricorrenti IL CANCELLERE
contro
LA TO, IN AN, FUMO SARA, presso LIRE 3000 elettivamente domiciliati in ROMA VIA ADDA 105, CANCELLERIA difesi lo studio dell'avvocato CHIAROMONTE, dall'avvocato MA FELICE, giusta delega in atti;
controricorrenti CG073949 2000 - nonchè contro 1915 -1- OR TO, RO OS OR, OR ASSUNTA;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE - intimati Richiesta copia esecutiva dal Sig. MA | avverso la sentenza n. 419/98 della Corte d'Appello di per diritti L. 50000 + 12 il 19 8FT 2001 SALERNO, depositata il 28/09/98; IL CANCELLIERE udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/11/00 dal Consigliere Dott. Antonio VELLA;
SPAGNUOLO, difensore del udito 1'Avvocato Giuseppe ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
LIRE 10000 CANCELLERIA udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. AX498067 LIRE 10000 CANCELLERIA LIRE 2000 AX498068 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 10000 LIRE 2000 CANCELLERI CANCELLE CANCELLERIA BF399261 BF399268 BF399262 AX498069 BF339263 BF399266 LIRE 2000 LIRE 10000] LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERY CANCELLE LIRE 2000 CANCELLERIA BF333269 AX498070 BF399264 BF399267 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto del 16 settembre 1982 AR MO e i coniugi Antonio AN e AM ER,proprietaria la prima di un appartamento di tre vani ed accessori e gli altri due comproprietari di un'unità immobilia= re di cinque vani con accessori nell'edificio sito in Salerno,via Dome= nico Fiore n. 14, assumendo che i costruttori del fabbricato, Antonio e Pasquale Fiore avevano ceduto,in violazione dell'art. 18 della legge n.765 del 1967,parte dell'area destinata, in base al progetto edilizio ap- provato,al parcheggio dei veicoli,ai coniugi Attilio GL e Nico- letta De SC,a Giovanni IL e a Vito LI;
citarono.da= vanti al Tribunale di Salerno, gli alienanti e gli acquirenti per l'accerta- mento della nullità dei contratti di compravendita di detta superficie e la condanna dei medesimi a rilasciarla al condominio. I convenuti,costituitisi in giudizio eccepirono l' infondatezza della domanda e la prescrizione del preteso diritto e chiesero l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini non citati. Il Tribunale, dopo l'espletatamento di una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza non definitiva del 10 febbraio 1992,per quel che interes' sa ancora in sede di legittimità, dichiarò la nullità dei contratti di com= pravendita "nella parte in cui non si era riservato agli attori il diritto reale d'uso sui terranei che di essi formavano oggetto,e rimise la causa ANCIE in istruttoria per la determinazione dell'area di parcheggio, previa in' integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini non costi- tuiti. I soccombenti proposero appello, eccependo pregiudizialmente la nul' lità della sentenza impugnata per non avere partecipato al procedimen- to i condomini,dei quali era stata disposta la citazione soltanto per la fase successiva del giudizio, e insistendo nel chiedere il rigetto della domanda degli attori. Con sentenza del 28 settembre 1998 la Corte d'appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado. Il IL, il LI e il GL (quest' ultimo in nome pro= prio e come erede di TT De SC) hanno proposto ricorso per cassazione con cinque motivi illustrati con memoria. Il AN,la ER e la MO resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo si sostiene che la Corte d'appello ha erroneamen- te omesso l'esame del gravame, con cui si era affermato che il Tribu= nale, con la statuizione di nullità dei contratti di acquisto della proprie= tà di tre terranei -da parte del IL, del LI e del Tranfa= glia- dichiarata per essere le relative superfici riservate al parcheggio dei veicoli della MO e dei coniugi Antonio AN e AM E- BI (acquirenti,la prima di un appartamento di tre vani e gli altri 2. E SUPRE T R O C due di un'unità immobiliare di cinque vani entrambi con accessori), non aveva rispettato "il rapporto tra cosa principale e cosa accessoria", avendo in tal modo attribuito complessivamente a costoro il diritto reale d'uso, di cui all'art. 18 della legge n.765 del 1967,1967, sull'area di tre terranei,mentre avrebbe dovuto assegnarlo sulla più limitata superficie di due locali, essendo i menzionati coniugi comproprietari di uno e non di due appartamenti. Il motivo è infondato. Il Tribunale, con la sentenza non definitiva confermata dal Giudice di appello, aveva dichiarato la nullità dei contratti di compravendita dei terranei, "nella parte in cui non si era riservato agli attori il diritto reale d'uso sui relativi spazi,in proporzione dei loro diritti condominiali"; e aveva rimesso la causa in istruttoria "per la concreta individuazione dell'area di parcheggio". Pertanto, poiché i contratti di compravendita dei terranei erano stati coinvolti dalla nullità, limitatamente alla man' cata attribuzione alla MO e ai coniugi AN-ER del diritto di uso sulla superficie, destinata al parcheggio dei veicoli, la cui concreta determinazione doveva risultare successivamente dalla sentenza defi= nitiva,soltanto contro quest'ultima si sarebbe potuta formulare even' tualmente la censura che aveva, invece, investito la pronuncia parziale.
2. Con il secondo motivo, denunziandosi la violazione degli art. 112 e 342 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 dello 3. PREMA NOIZ T stesso codice,si adduce che la Corte d'appello non ha esaminato la censura con la quale si era affermato che alla MO, unica condomina a cui non era stata riservata l'area di parcheggio,si sarebbe potuta as' segnare una parte della residua superficie scoperta;
ed, infatti, in sede di gravame,si era precisato che dell'area di 381 mq. da destinare al par= cheggio,263 mq.(costituiti da box) erano stati assegnati a tredici dei quindici condomini e al AN ventuno mq. Il motivo è infondato perché la Corte d'appello, contrariamente a quel che si afferma nel ricorso, ha considerato la censura e l'ha respinta, avendo ritenuto che:a)-non era stata concessa alcuna area per il par= cheggio alla MO;
b)- e questa si era servita, per il ricovero del suo veicolo dello spazio appartenente ai condomini di un edificio adiacen' te benefiando della loro tolleranza;
c)-gli stessi ricorrenti, avendo rico= 2 nosciuto che alla donna "poteva essere attribuita parte della superficie scoperta", avevano ammesso per implicito che prima dell'inizio della causa di nessuno spazio le era stato conferito il godimento. 3.- Con il terzo motivo,denunziandosi la violazione dell'art. 102 del codi= ce di procedura civile, in relazione all'art.360 nn.3,4 e 5 dello stesso codice,si eccepisce la nullità della sentenza impugnata per omessa in' tegrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini non costi= tuiti, integrazione disposta con la sentenza non definitiva di primo grado e che, invece, avrebbe dovuto avere attuazione sin dall'inizio del 4. E SUP T R O C I N processo. Il motivo è infondato. La sentenza non definitiva di primo grado non è affetta dalla nullità denunziata perché nella materia in esame non deve integrarsi il con' traddittorio nei confronti dei condomini non costituiti, agendo ciascuno dei proprietari delle singole unità immobiliari a tutela del proprio di= ritto reale esclusivo d'uso,e non potendo,quindi, la pronuncia del giudi- ce pregiudicare gli interessi degli assenti (conf.sent.n.2858 del 1995). E' vero che, nella specie,con la sentenza di primo grado si era rimessa la causa in istruttoria per la concreta determinazione dell'area di par= cheggio, "previa integrazione del contraddittorio... nei confronti di tutti i condomini”,ma questa erronea statuizione, costituendo il disposi- tivo dell'ordinanza connessa alla pronuncia non definitiva,non era vin- colante per i giudici competenti a deliberare la pronuncia definitiva e poteva essere dagli stessi revocata. Con il quarto motivo, denunziandosi la violazione degli art. 115 e 116 40- del codice di procedura civile in relazione all'art. 360 nn.3 e 5 del me= desimo codice,si censura la sentenza impugnata per non avere la Corte d'appello considerato che il diritto reale d'uso era stato già riconosciu- to sia ai coniugi AN-ER sia alla MO,essendosi concessa la disponibilità di un posto auto coperto ai primi due e di una porzione di area scoperta all'altra condomina.
5. E SUP T R O Il motivo è destituito di fondamento in quanto la Corte d'appello ha incensurabilmente accertato che al AN e alla ER,con delibe= razione dell'assemblea dei condomini del 28 giugno 1985, era stato as- segnato soltanto in comodato l'uso del locale occupato originariamen' te dalla caldaia per il riscaldamento centralizzato;
e che i medesimi e la MO avevano usufruito dello spazio annesso all' edificio contiguo fino a quando il parcheggio dei loro veicoli su di esso era stato tollera- dai condomini dell'immobile.
5- Con il quinto e ultimo motivo, denunziandosi la violazione degli art. dog art.2697 e 2946 del codice civile e 115 e 116 del codice di proce- dura civile, in relazione all'art.360 nn. 3 e 5 di quest' ultimo codice,si censura la sentenza impugnata per avere la Corte d'appello ritenuto er- roneamente che non si era fornita la prova dell'assegnazione del dirit' ritto d'uso alla MO e ai coniugi AN-ER,pur avendo il con' sulente tecnico d'ufficio scritto nella sua relazione che,come posto au- to,a questi ultimi due era stato di fatto già assegnato in uso esclusivo il locale di 21 mq.,anteriormente adibito a caldaia dell'impianto di ri= scaldamento centralizzato,e all'altra condomina poteva attribuirsi la superficie di 13,14 mq (determinata all'interno del piazzale come dal grafico allegato) “in ragione di 1/20 della cubatura totale del suo ap= partamento, come prescritto dalla legge n.765 del 1967.” Inoltre la Corte è incorsa nei seguenti errori: 6 E SUPRE T R O C A.-non ha esaminato l'eccezione degli appellanti di prescrizione del di ritto d'uso e ha adottato una motivazione insufficiente e contradditto= ria perché, da un lato,ha ritenuto che l'area destinata al parcheggio era quella coperta (assegnata a tredici condomini),da integrarsi con gli spa zi esterni possibili sino a raggiungere quella legale di 381 mq,e.dal' l'altro lato, ha dichiarato la nullità dei contratti di vendita di locali inidonei per il parcheggio. E al riguardo è sufficiente rilevare che la Corte ha omesso di tenere presente la prova da cui risultava che il ter= raneo acquistato dal IL come deposito non poteva costituire area di parcheggio, perché aveva accesso dalla via pubblica,all'esterno del cortile condominiale;
B.-ha ritenuto che i coniugi AN-ER avevano ottenuto solo in comodato un posto auto coperto di 21 mq. nel locale anteriormente destinato a caldaia,"senza dare conto che il bene comune spettava al condominio e al singolo proprietario era riservato solo il diritto reale d'uso"; C.-non ha esaminato la censura con la quale si era sostenuto che la Fu- mo con l'atto d'acquisto dell'appartamento aveva ricevuto dai co= " struttori un'area di parcheggio scoperta, così come richiesta,su mq.295 liberi dell'area scoperta complessiva di mq.409,comprensiva di mar= ciapiedi e viali d'accesso"; nè l'eccezione di prescrizione del diritto al godimento dell'area di parcheggio.
7. Il motivo è infondato perché le critiche che con esso si muovono alla sentenza impugnata per mancanza o contraddittorietà della motivazio= ne si risolvono vce nell'inammissibile prospettazione di un apprez= zamento dei fatti diverso da quello incensurabile della Corte d'appello, la quale non è neanche incorsa nel vizio di omesso esame dell'ecce= zione di prescrizione ordinaria, perché l'ha respinta espressamente.E la censura sul punto è generica non essendosi con essa esposte le ra= gioni per le quali il Giudice d'appello avrebbe dovuto ritenere prescrit ' - to il diritto,che essendo comunque di natura reale,si estingue dopo venti e non dieci anni,di non uso dall'acquisito dell'unità immobiliare (conf.sent.n.12736 del 1997). Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti a rimbor- sare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione ai sensi del' l'art.385 del codice di procedura civile. 69680 1 P. T. M. 316000 la Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso a favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di legittimità e le liquida in lire 3285900 di cui tre milioni di onorari d'avvocato. Roma 24 novembre 2000. Il consigliere estensore. Il presidente. (dott.M.Spadone) (dott. A. Vella) Правот грибаитку IL CANCELLTRE C1 FA AL LO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 26 FEB, 200126FEB. CANCELLIERE C1 UFFICIO DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in gola LUG. 2001 Serie 4 Din 33207. versate S. 310.000 n. trecentodiecimita (lire p. Il Dirigento Area Servizi (Dott.ssa Maria AR DI FILIPPO) Il Responsible ervizio Alti Giudiziari (r. M/RACCICHINI) 11 801 A R