Sentenza 16 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/01/2002, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
0 0306702 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO, LA COR ZIONE Oggetto dritto di acertar l'eradikt SEZIONE SECONDA CIVILE hercizione termine decomence Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Dott. Mario SPADONE Presidente R.G. N. 14507/99 Cron.873 Dott. Ugo Consigliere RIGGIO Dott. Olindo Consigliere Rep. 122 SCHETTINO - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE - Ud.25/09/01 Rel. Consigliere Dott. Francesco PA FIORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia_studio S ENTENZA dal Sig. 24 sul ricorso proposto da: per dirig GEP. 2002 IL CANCELLIERE LI IN, elettivamente domiciliato in ROMA PZZA ANTONIO MANCINI 4/H, presso lo studio FASANO, che lo difende, dell'avvocato GIOVANNANTONIO giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MO LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRISTOFORO COLOMBO 436, presso lo studio dell'avvocato BIANCA MARIA CARUSO, difeso dall'avvocato GIOVAMBATTISTA COVIELLO, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente avverso la sentenza n. 1392/99 della Corte d'Appello 1244 -1- di ROMA, depositata il 05/05/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/09/01 dal Consigliere Dott. Francesco PA FIORE;
udito l'Avvocato FASANO Giovannantonio, difensore del ha chiesto l'accoglimento del ricorrente che ricorso;
udito l'Avvocato COVELLO Giovambattista, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità o rigetto del ricorso. €1,55 L.3000 CANCELLERIA DH676631 €1,55 L.3000 CANCELLERIA DH676632 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 25 settembre 1991, NC NG conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, PA NT per ottenere, oltre al risarcimento del danno subito, il rilascio dell'appezzamento di terreno, in agro di Ardea, località Montagnanello, ad esso NG pervenu- to in successione (legittima) di GE NN IE, deceduto il 28 maggio 1975, e dal NT successivamente occupato senza titolo. PA NT si costituiva e resisteva alla domanda, eccependo che il NG non aveva titolo (parentale) per succedere al IE e, quindi, per acquistare in ragione della morte di quest'ultimo (come, invece, assunto) la proprietà di terreno in questione. Aldell'appezzamento contempo, in via riconvenzionale, chiedeva di accertarsi l'avvenuto suo acquisto per usucapione della proprietà di tale appezzamento di terreno, che possedeva e coltivava da circa trent'anni, prima della morte del IE. Con sentenza del 8/30 luglio 1996, il Tribunale di Roma, condannava il NT al rilascio dello appez- zamento di terreno in favore del NG e rigettava, invece, la domanda di risarcimento del 3 danno nonché quella riconvenzionale. Le parti interponevano gravame: il NT, in via principale, riproponendo l'eccezione e la domanda (riconvenzionale) non accolte in primo grado, nonché formulando eccezione (nuova) di prescrizione del diritto della controparte di accettare l'eredità di GE NN IE;
il Pieran- geli, in via incidentale, riproponendo l'accessoria e non accolta domanda di risarcimento del danno subito per l'illecita occupazione dell'appezzamento di terreno. Con sentenza del 18 dicembre 1998/5 maggio 1999, la Corte d'appello di Roma, rigettava la domanda del NG. Al riguardo, segnatamente argomentava che, pur avendo titolo il NG (siccome parente di quinto grado) a succedere al IE, deceduto il 28 maggio 1975, lo stesso NG ne aveva accettato l'eredità il 17 novembre 1990, oltre il termine decennale di prescrizione, di cui all'art. 480 C.C.. Di qui conseguiva il difetto di azione nei confronti del NT e l'assorbimento di ogni altro motivo di gravame. Per la cassazione di tale sentenza, NC NG ha proposto ricorso in forza di tre 4 motivi. PA NT ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 480 e 476 C.C., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della
contro
- versia, il ricorrente si duole che la Corte di merito, in conformità dell'eccezione sollevata dalla controparte in sede di gravame, abbia ritenu- to prescritto il suo diritto di accettare l'eredità di GE NN IE, deceduto il 28 maggio 1975. Tale diritto, infatti, a dire del ricorrente, non era prescritto, essendosi dovuto attendere il venir meno del diritto dei primi chiamati а quella eredità, e, per l'appunto, di tale NR Torregia- ni, la quale ebbe a rinunciare all'eredità con dichiarazione del 23 novembre 1982. D'altronde, l'accettazione espressa dell'eredità, operata da esso ricorrente nel 1990, era stata accettazione tacita, raffigurata dalpreceduta da compimento di atti, che presupponevano necessaria- mente la sua volontà di accettare e che non avrebbe avuto il diritto di fare se non nella qualità di erede. 5 Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1143, 1144 e 1147 C.C., nonché vizi di motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente muove doglianza analoga alla prima, ma sotto profili in parte diversi. In effetti, ribadisce l'intervenuta sua accettazio- ne tacita dell'eredità, sottolineando una moltepli- cità di circostanze, che vuole non valutate dalla Corte di merito e, appunto, raffigurate: nel compimento di atti di gestione dell'appezzamento di terreno in oggetto;
nella dichiarazione del curato- re dell'eredità giacente, in sede di relazione al pretore di Velletri, che esso ricorrente aveva accettato l'eredità; nel provvedimento di chiusura della stessa eredità giacente, con imposizione a carico di esso ricorrente di tutti gli oneri, accettazionediritti e doveri, connessi alla dell'eredità; nell'avere il cancelliere redatto e trasmesso alla conservatoria dei registri immobi- liari la nota di trascrizione a suo favore, sotto- lineando che esso ricorrente era sempre stato nel possesso dei beni ereditari e aveva compiuto atti di disposizione degli stessi. Deduce, poi, che la controparte aveva occupato l'appezzamento di terreno in questione, illegitti- mamente e abusivamente, e lo aveva detenuto in mala fede, sapendo di ledere l'altrui diritto. Con il terzo motivo, infine, denunciando omessa motivazione su punto decisivo della controversia, il ricorrente si duole che, con la decisione resa, la Corte di merito non abbia statuito sulla appar- tenenza dell'appezzamento di terreno in questione. L'avere ritenuto che esso ricorrente non fosse erede del IE e il non aver statuito che la controparte NT avesse acquistato per usucapione la proprietà del bene in contesa, precisa il ricorrente, comporta la mancata soluzione del punto controverso di chi sia l'effettivo proprietario del bene in contesa. I motivi esposti sono tutti privi di pregio. Ed invero, con riguardo ai primi due, da trattarsi congiuntamente per ragioni di connessione, va osservato che, giusta la chiara lettera dell'art. 480 c.C., il termine decennale di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre dal giorno dell'apertura della successione (ossia dal giorno 456 c.c.), con ledella morte del de cuius, art. sole due eccezioni dell'istituzione condizionale di erede (art. 633 c.c.) e dei chiamati ulteriori, ma キ solo nella particolare ipotesi in cui i primi chiamati abbiano accettato l'eredità e il loro acquisto ereditario sia successivamente venuto meno. La disentenza impugnata non presenta gli errori attività e di giudizio, che le vengono attribuiti al riguardo, non essendo neppure prospettata dal ricorrente la sussistenza delle dette eccezioni, nella specie: né quella della istituzione condizio- nale di erede, nient'affatto indicata;
né quella dei chiamati ulteriori rispetto a precedenti chiamati, che abbiano accettato l'eredità e quindi acquistato la qualità di erede (art. 459 c.c.), che il ricorrente sostanzialmente disconosce in capo a tale NR Torregiani, indicandola -appunto- quale rinunciante all'eredità (la rinuncia all'eredità è atto proprio del chiamato, che non ha ancora accettato l'eredità e, quindi, che non ha ancora acquistato la qualità di erede). La sentenza impugnata, poi, è esente dal sindacato di questa Corte quanto ai dedotti errori sulla supposta esistenza di precedente accettazione tacita dell'eredità da parte del ricorrente, per quanto tale esistenza è per la prima volta dedotta con il ricorso per cassazione, così che involge una 8 questione affatto nuova, non formulata nel giudizio di merito, e, quindi, inammissibile in sede di legittimità; e ciò, pur prescindendo dalla generi- cità della censura, priva di indicazione sul contenuto specifico degli atti, che sarebbero stati ероса anteriore all'accettazione compiuti in dell'eredità, avvenuta nel 1990, e che espressa configurato accettazione tacita della avrebbero stessa (eredità). Ed invero, il consentito esame degli atti evidenzia che, in sede di gravame, il ricorrente si limitò a contraddire l'eccezione di prescrizione del suo diritto di accettare l'eredità (allora sollevata dalla controparte), assumendo che il termine di prescrizione decorreva non già dall'apertura della successione, nel maggio 1975, bensì dalla rinuncia di primi chiamati alla eredità, nel novembre 1982, e nulla ebbe a dedurre sull'esistenza di preceden- te, sua accettazione tacita della stessa eredità (v. comparsa di risposta, in atti), per l'appunto non considerata dalla Corte di merito. Il terzo motivo, infine, è inammissibile siccome, al di là della formale prospettazione di omessa motivazione su un punto basilare e decisivo della controversia", quale l'appartenenza dello appezza- q mento di terreno in questione, si risolve in una sorta di petizione di giustizia sostanziale, non consentita. La Corte di merito, invero, non era chiamata а decidere a chi spettasse la proprietà dell'appezzamento di terreno, tra tutti i possibili aventi diritto, dovendo invece decidere sulle domande ed eccezioni proposte in giudizio. In particolare, era chiamata a decidere (oltre che sull'ulteriore e dipendente domanda di risarcimento del danno) sulla domanda di restituzione di quell'appezzamento di terreno, proposta dal ricor- rente in ragione di titolo successorio e, appunto, respinta per mancanza di esso (titolo). Il difetto di specifica statuizione sulla domanda riconvenzionale del resistente, avente ad oggetto l'accertamento dell'intervenuto acquisto per usucapione della proprietà dello appezzamento di terreno, è, poi, al di là di ogni altra considera- zione, difetto non censurabile dal ricorrente, non essendo sul punto attribuibile a quest'ultimo alcuna situazione di soccombenza, tale da legitti- marne l'impugnazione. Conclusivamente, quindi, per le ragioni svolte, il ricorso deve essere rigettato. 10 Le spese del giudizio di cassazione sono regolate secondo principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassa- zione in favore del resistente, liquidate in lire 302.000 ☑ ☑☑ oltre lire 4.000.000 per onorari. Così deciso il 25 settembre 2001, in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile. Il presidente Il is. est. Правами → = € 155,97 109T 129,11 - € 2065,83=€ ABCT 30,99 16010 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna 2 A M O DEPOSITAT R Roma 10 GEN 2002 TE A 4 R T N . 2 E 0 00 1 E / 2 LL A E T R 0 .1 C N A ) M 0 A IA O izi 6 S ati P Z 1 1 IP A erv N i FIL E to i Gjug C R G rea istra O D 9 A T razia 6 A N A g esponsabile Servizio E 7 t e H irigen G IC R .....C na . C n a C l a A Il D M uro R sa . tt.s (e p. M r. o (D (D R 11