Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2017, n. 2288
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Sentenza 28 novembre 2017

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Ai fini del giudizio sulla sussistenza del reato di pericolo di cui all'art. 181, comma 1 bis, d.lgs 24 febbraio 2004, n. 42 devono essere considerati tutti i lavori emergenti dal terreno che comportino un aumento del volume tecnico e idonei a determinare un diverso impatto paesaggistico; ne consegue che la realizzazione di tettoie in assenza di autorizzazione paesaggistica, non ricade nella disciplina di cui al richiamato comma 1-bis, bensì nella residuale ipotesi contravvenzionale di cui al comma 1, in quanto tali opere, non essendo chiuse sui lati, sono insuscettibili di essere valutate sul piano volumetrico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 28/11/2017, n. 2288
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2288
    Data del deposito : 28 novembre 2017

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