Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10654 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
Qe 60762 EPUBBLICA ITALIANA ASSAZIONERTE UP M10 6 5 IN NOME DEL PORGLO A I R 5 6 A . 8 E T 9 N N 1 Oggetto U / O 4 I S / O Z 6 R 2 IVA A SEZIONE TRIBUTARIA R Q T R cessione all'esportazion A T S . I V B mediante commissionar D G A E L ta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T A E R I 1 D 3 R I A 1 S E D - Presidente R.G.N. 12137/ N T Giovanni OLLA E Dot N E - S A T I N A M 8 E S Consigliere Dott. Enrico PAPA E Cron. 23272 Dott. Giovanni PAOLINI Consigliere Rep. Re. Consigliere Dott. Enrico ALTIERI Ud. 18/05/01 Consigliere Dott. Vincenzo DI NUBILA CORTE SUPREMA D. CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 60762 sul ricorso proposto da: илио MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FAMECCANICA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELLO LUPI, che la difende, giusta procura con delega dep. 2001 8.2.2000; 1263 resistente con mandato avversO la sentenza n. 75/97 della Commissione regionale di L'AQUILA, depositata il tributaria 06/05/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/01 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il resistente, l'Avvocato LUPI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo نکاباناں Sulla base di processo verbale di constatazione i.v.a. di Chieti della Guardia di Finanza l'ufficio notificava alla CA s.p.a. avviso di accerta- mento, col quale contestava indebita detrazione di CO- sti e ricevimento di fatture ad aliquote inferiori a quella dovuta. La società proponeva ricorso alla commissione tri- butaria di primo grado, la quale lo accoglieva parzial- annullando l'accertamento solo per il secondo mente, rilievo. La decisione veniva impugnata dall'ufficio i.v.a. e dalla società con appello incidentale. La commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sentenza 18 marzo 6 maggio 1997, rigettava il gravame dell'ufficio e accoglieva l'appello incidenta- le, osservando che tra la società e la ID non erano intercorse cessioni di beni, esistendo tra i due soggetti un rapporto di commissione e che, comunque, pur ammettendosi che vi fossero state delle cessioni, le stesse non erano soggette ad i.v.a., essendo la Fa- meccanica esportatore abituale, e potendo, quindi, av- valersi del regime degli acquisti in sospensione del- l'imposta di cui all'art.8, secondo comma, d. P. R. n. 633 del 1972. hese Quanto all'altro rilievo, numerose sentenze e riso- luzioni ministeriali avevano ammesso la detraibilità dell'i.v.a. relativa agli acuisti oggetto della
contro
- versia. Avverso tale sentenza l'Amministrazione finanziaria ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre mezzi d'annullamento. L'intimata non ha svolto attività difensiva. $ 2. I motivi di ricorso 2.1. Col primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 8 del d.P.R. 26 otto- 1731 cod. civ., nonché omessa moti-bre 1972, n. 633, e vazione su un punto decisivo della controversia, in re- lazione all'art. 360, n. 3 e n.5, cod. proc. civ., l'Ammi- 3 nistrazione finanziaria deduce che la sentenza abbia qualificato il rapporto tra CA e ID come commissione ( e perciò ricondotte le operazioni al- l'ipotesi di esportazione di cui all'art. 8, lett. a, legge i. v. a. ) senza alcuna motivazione, e cioè senza alcun riferimento alla documentazione e alle ragioni svolte dall'ufficio. Rileva, inoltre, che, come emergeva dal processo verbale di constatazione, la CA, una volta acquistati i beni dalla ID, procedeva al comple- tamento della linea di produzione offerta al cliente has estero, assemblando il macchinario ricevuto con quello da essa prodotto acquistato da altri, al collaudo, allo smontaggio, alla spedizione all'estero e ai successivi rimontaggio e collaudo nel luogo di destinazione. Per- tanto, tra i beni ceduti dalla ID e quelli ceduti dalla CA al cliente estero non sussisteva quel nesso di identità materiale e funzionale richiesto dal- le norme del codice civile che disciplinano il contrat- to di commissione. Poiché quest'ultimo è una specie di mandato senza rappresentanza, se ne deduce che è essenziale per la sua configurabilità che il bene alienato dal committen- te sia esattamente quello oggetto di proprietà del com- mittente. 4 Nella specie, avendo quest'ultimo effettuato una autonoma attività di trasformazione del bene, non può non parlarsi di una vendita per conto del committente, bensì di due separati contratti di compravendita, il primo dei quali integrante una cessione in territorio italiano, e quindi soggetto ad i.v.a. Né, secondo l'Avvocatura, potrebbe invocarsi la di- sposizione di cui allo stesso art.8, lett. a), secondo cui i beni possono essere sottoposti а lavorazione, trasformazione, montaggio prima dell'esportazione, in quanto tali operazioni devono avvenire esclusivamente have per conto del cessionario, e tale circostanza non emer- gerebbe nel caso concreto.
2.2. Col secondo motivo, denunciando ulteriore violazione dell'art.8 d. P.R. n. 633/72 ed omessa motiva- zione su un punto decisivo della controversia, in rela- zione all'art. 360, n. 3 e n.5, cod. proc. civ., la ricor- rente lamenta l'inesistenza di qualsiasi motivazione a sostegno dell'affermazione che, quand' anche si fosse escluso un rapporto di commissione, la cessione non avrebbe dovuto essere assoggettata ad i.v.a. in quanto la CA avrebbe potuto beneficiare del regime dell'i.v.a. sugli acquisti, prevista di sospensione dall'art. 8, secondo comma, per gli esportatori abitua- li. 5 In ogni caso, non risultava che la CA avesse adempiuto alle formalità richieste per benefi- ciare del regime di sospensione, e cioè, in particola- re, l'aver presentato dichiarazione di utilizzare il plafond costituito dall'ammontare complessivo delle esportazioni dirette effettuate nell'anno precedente.
2.3. Col terzo motivo, denuncianco violazione del- l'art. 19 del d.P.R. n. 633/72 nonché omessa motivazione su altro punto decisivo della controversia, in relazio- ne all'art. 360, n.3 e 5, cod.proc. civ., 1'Amministra- zione deduce che l'accoglimento dell'appello della SO- cietà non sia stato sostenuto da alcuna motivazione, was tale non potendosi ritenere il generico riferimento a non meglio specificate circolari ministeriali o senten- ze. Rileva che, comunque, doveva condividersi la moti- vazione della decisione di primo grado, la quale aveva ritenuto l'indetraibilità dell'i.v.a. per non essersi potuta accertare l'identità dei soggetti che avevano beneficiato delle prestazioni. $ 3. Motivi della decisione 3.1. Le censure di omessa e/o insufficiente motiva- zione, svolte nel primo motivo e nella prima parte del terzo, meritano accoglimento. La commissione regionale ha, infatti, qualificato 6 come commissione il rapporto contrattuale intercorso tra la CA e la ID senza alcuna motiva- zione, nonostante le specifiche censure dedotte nel- l'appello dell'ufficio. La Corte non è, pertanto, in grado di esercitare alcun controllo sulla correttezza giuridica e sulla coerenza logica del ragionamento che ha sostenuto la decisione, tanto più che la sentenza non contiene alcu- no specifico riferimento allo svolgimento del proces- so e alle difese delle parti. іски L'accoglimento delle censure comporta la cassazione dell'intera sentenza, con assorbimento delle altre que- stioni svolte nel ricorso e con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. Ai giudici di rinvio è rimessa anche la decisione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per spese, ad altra sezione della commissione tributaria regionale dell'Abruzzo. г Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 18 maggio 2001. I Consigliere estensoretions from Presidente IL CANCELLIERE C1 i g g O Osvaldo Ascanio 1