Sentenza 17 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 17/03/2003, n. 3895 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3895 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2003 |
Testo completo
. A 0 38 95 /03 G R.G.N. 15313/00 L O Y M O I D L BLICA ITALIANA E Ud. 11/4/02 O P * Cron. 8933 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE. Rep. SEZIONI UNITE CIVILI Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Primo Presidente f.f. Dott. Raffaele CORONA Presidente di Sezione Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere Dott. Michele VARRONE Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cons. Relatore lasting Dott. PE MARZIALE Regione Campania/Attività svolta in ha pronunciato la seguente: favore del Commissario del Governo aree terremotate/Controversie/Giurisdizione SENTENZA sul ricorso proposto da: ED RA, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico n. 38, presso l'avv. L. Napolitano, unitamente all'avv. Riccardo Marone, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
PE Marziale
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Funzionario nominato dal C.I.P.E.; - intimata - avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 4097/99 del 14 dicembre 1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 aprile 2002 dal Relatore cons. dott. PE Marziale;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele Palmieri, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto che con ricorso depositato il 23 luglio 1992 il signor AL BA - premesso: a) di essere stato assunto, con decorrenza dal 15 novembre 1982, alle dipendenze del Commissario Straordinario del Governo per la Regione Campania in esecuzione del decreto commissariale n. 108 del 2 novembre 1982; b) che il rapporto era stato disciplinato con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato il 27 dicembre 1982 conveniva in giudizio, innanzi al Pretore di Napoli, il Presidente della Giunta Regionale nella qualità di Commissario PE Marzialeམ་ཐལ་དཀར་རིམ་བ 2 straordinario di Governo (cui è subentrato il funzionario nominato dal C.I.P.E. ai sensi dell'art. 84, u.c., legge 14 maggio 1981, n. 219 in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri), chiedendone la condanna pagamento della complessiva somma di L. 21.998.686, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di maggiori competenze dovute per le mansioni effettivamente esplotate;
che il Commissario si opponeva all'accoglimento della domanda, eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario;
che la domanda era accolta dal Pretore, la cui sentenza veniva però riformata dal Tribunale che dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sul rilievo che il rapporto di lavoro aveva natura di pubblico impiego € che, conseguentemente, le relative controversie rientravano nella giurisdizione del giudice amministrativo;
che il BA chiede la cassazione di tale sentenza, sul rilievo che la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice ordinario;
che la parte intimata, alla quale il gravame è stato notificato il 24 luglio 2000, non resiste. PE Marziale Considerato in diritto che la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario è - fondata dal ricorrente sull'assunto che i rapporti convenzionali posti in essere dal Commissario straordinario del Governo per la Regione Campania nell'esercizio degli speciali poteri conferitigli dall'art. 84, legge 14 maggio 1981, n. 219, avrebbero natura privatistica;
che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte: a) - deve essere ravvisato un rapporto di pubblico impiego ogni volta che tra una pubblica amministrazione e un soggetto privato sia costituito un rapporto "non occasionale" di locazione di opere che comporti l'inserimento del secondo nell'organizzazione della prima per il perseguimento di sue finalità istituzionali;
b) la natura pubblicistica del rapporto non è esclusa né dalla mancanza di un formale atto di nomina, né dall'assenza di stabilità o dall'apposizione di un termine (essendo a tal fine sufficiente che le prestazioni del dipendente abbiano carattere continuativo, ancorché provvisorio) e non viene meno neppure quando, per l'espletamento del servizio, la pubblica amministrazione utilizzi beni strumentali che non le appartengono o si giovi della collaborazione di personc cstranee PE alla propria organizzazione, ma solo quando il servizio sia affidato in appalto a terzi o sia svolto con una distinta organizzazione improntata a criteri di economicità (Cass., sez. un., 15 marzo 199, n. 134; 9 luglio 1997, n. 6228; 12 marzo 1997, n. 2214; 28 marzo 1993, n. 4996): che l'intercorrenza del rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione è, nel caso di specie, incontroversa (Cass., sez. un., 134/99, cit.); che del pari incontroversa deve ritenersi la ricorrenza nel rapporto in esame delle caratteristiche specifiche del pubblico impiego, posto che detto rapporto: a) è stato espressamente definito "come di lavoro subordinato a tempo determinato"; b] ha per oggetto attività inerenti alle finalità istituzionali dell'ente; c) comporta l'inserimento dcl privato nella struttura organizzativa dell'ente e il suo conseguente assoggettamento al potere gerarchico e all'orario d'ufficio; d) è caratterizzato dall'attribuzione di un compenso rapportato a quello del personale non di ruolo avente analoga posizione (Cass.. sez. un. 134/99, cit;
11 dicembre 2001, n. 15639); che l'esattezza di tali conclusioni non è contraddetta dalla sentenza richiamata dal ricorrente (Cass., sez. un., 16 novembre PE Marzi 5 1992, n. 12251), dal momento che essa concerne situazioni non riferibili a rapporti di lavoro subordinato, ma a convenzioni in materia di attività libero professionali;
che deve quindi essere dichiarata la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con conseguente rigetto del ricorso, non potendo venire in considerazione i nuovi criteri di riparto della giurisdizione introdotti dall'art. 29, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 [ora art. 63, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165], sia perché la controversia attiene a rapporto anteriore al 1° luglio 1998 (art. 45, comma 17, d.lgs. cit. Jora art. 69, settimo comma, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165], sia perché l'applicazione della nuova disposizione sarebbe comunque esclusa dal principio enunciato dall'art. 5 c.p.c.; che non vi è lungo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto alcuna attività difensiva in questa sede;
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e dichiara la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Così decísu, in Roma, nella camera di consiglio dell'11 aprile 2002. Il Presidente L'ester Tricoli lows раз II. CANCELLIERE C1 ESENTE DA Giove listaGA REGISTRO, DA Depositata in Cancellerfa PE Marziale O DIRITTO AL 17 MAR. 2003 ILO DELLA oggi. KL. LPL ELLIERE 01 HL CA.