Sentenza 31 marzo 2016
Massime • 1
In tema di ingiusta detenzione, atteso il carattere indennitario e non risarcitorio della riparazione, la mancata specificazione, da parte del giudice di merito, di quanto attribuito, a titolo di riparazione, al richiedente in relazione a ciascun tipo di pregiudizio subito in conseguenza della privazione della libertà, non può essere considerata, di per sè, vizio di motivazione atto ad invalidare il provvedimento adottato. (Fattispecie in cui nell'ordinanza di condanna a titolo di riparazione per ingiusta detenzione veniva indicata esclusivamente la complessiva somma dovuta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/03/2016, n. 16664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16664 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2016 |
Testo completo
1 6 6 64/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI SSZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 31/03/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati Presidente SENTENZA N. 564/2016 VINCENZO ROMIS Dott. Consigliere CLAUDIO D'ISA Dott. Rel. Consigliere N. REGISTRO GENERALE Dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI Consigliere 51942/2015 Dott. VINCENZO PEZZELLA Dott. DANIELE CENCI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA 6 sul ricorso proposto da : AL BE OL GI;
nei confronti di : MINISTERO ECONOMIA E FINANZE Avverso la ordinanza della CORTE D'APPELLO DI MILANO in data 30 ottobre 2015; sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI, lette le conclusioni del PG in persona del dott. Giuseppe Coraasaniti che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata ordinanza la Corte di Appello di Milano condannava il Ministero dell'Economia e Finanze alla corresponsione in favore di PA AL AO GI della somma complessiva di € 25.000,00 a titolo di riparazione per ingiusta detenzione subita dall'istante in carcere dal 10 al 26 gennaio 2007 e, 1 successivamente a tale data, agli arresti domiciliari. Il PA era stato arrestato in relazione ai reati di truffa aggravata, associazione per delinquere e falso, da cui era stato assolto definitivamente a seguito di sentenza di questa Corte in data 25 giugno 2013 che annullava senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano che aveva condannato il PA alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione.
2. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il PA violazione di legge e vizio della motivazione laddove la Corte territoriale aveva liquidato il danno nella complessiva somma sopra indicata.
3. Si costituiva il Ministero resistendo al ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 4. La giurisprudenza di legittimità, in tema di liquidazione del quantum relativo alla riparazione per ingiusta detenzione, si è stabilmente orientata (v. Sezioni unite, 9 maggio 2001, n. 24287, Caridi, rv. 218975) nella necessità di contemperare il parametro aritmetico- costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo di cui all'art. 315 c.p.p., comma 2, (Euro 516.456,90) e il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni (sei anni ovvero 2190 giorni), moltiplicato per il periodo anch'esso espresso in giorni, di ingiusta restrizione subita con il potere di valutazione equitativa - attribuito al giudice per la soluzione del caso concreto, che non può mai comportare lo sfondamento del tetto massimo normativamente stabilito. Dato di partenza della valutazione indennitaria, che va necessariamente tenuto presente, è costituito, pertanto, dal parametro aritmetico. Siffatto parametro non è vincolante in assoluto ma, raccordando il pregiudizio che scaturisce dalla libertà personale a dati certi, costituisce certamente il criterio base della valutazione del giudice della riparazione, il quale, comunque, potrà derogarvi in senso ampliativo (purché nei limiti del tetto massimo fissato dalla legge) oppure restrittivo, a condizione però che, nell'uno o nell'altro caso, fornisca congrua e logica motivazione della valutazione dei relativi parametri di riferimento. La giurisprudenza è, pertanto, costante nel ritenere che il quantum vada definito in via equitativa (v. sul punto la già citata sentenza delle Sezioni unite Caridi), pur non dovendosi ricadere in valutazioni arbitrarie e svincolate dai confini della ragionevolezza e della coerenza e nella scelta di criteri di valutazione totalmente liberi. Applicando tali principi al caso in esame, va rilevato che i danni lamentati dal ricorrente sono stati almeno parzialmente riconosciuti (e liquidati) dall'impugnata ordinanza che ha rilevato (per quelli esclusi) che non vi era derivazione degli stessi con certezza dalla ingiusta detenzione subita. 2 5. E' appena il caso di ribadire come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, autorevolmente sostenuto -come già ricordato- dalle sezioni unite di questa corte, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la liquidazione dell'indennizzo dovuto deve ritenersi svincolata da parametri aritmetici o comunque da criteri rigidi, e si deve basare su una valutazione equitativa che tenga globalmente conto, non solo della durata della custodia cautelare, ma anche, e non marginalmente, delle conseguenze personali e familiari scaturite dalla privazione della libertà, e ciò sia per effetto dell'applicabilità, in tale materia, della disposizione di cui all'art. 643 c.p.p., comma 1, che commisura la riparazione dell'errore giudiziario alla durata dell'eventuale espiazione della pena ed alle conseguenze personali e familiari derivanti dalla condanna, sia in considerazione del valore "dinamico" che l'ordinamento costituzionale attribuisce alla libertà di ciascuno, dal quale deriva la doverosità di una valutazione equitativamente differenziata caso per caso degli effetti dell' ingiusta detenzione (Cass., Sez. Un., n. 1/1995, citata;
con la conseguenza che il riferimento al criterio aritmetico che risponde all'esigenza di garantire un trattamento tendenzialmente uniforme, nei diversi contesti territoriali non esime il giudice dall'obbligo di valutare le specificità, positive o negative, di ciascun caso e, quindi, dall'integrare opportunamente tale criterio, innalzando ovvero riducendo il risultato del calcolo aritmetico per rendere la decisione più equa possibile e rispondente alle diverse situazioni sottoposte al suo esame (v. Cass., Sez. 4^, n. 34857/2011, Rv. 251429). Le argomentazioni che precedono, tuttavia, non valgono a modificare la specifica natura della riparazione oggetto d'esame, destinata in ogni caso a conservare la propria indole indennitaria, senza assumere, in nessun caso, alcuna funzione di tipo risarcitorio, con la conseguenza che, proprio in ragione del carattere necessariamente equitativo della quantificazione della riparazione e l'esclusione della relativa natura propriamente risarcitoria, la mancata specificazione, da parte del giudice di merito, di quanto attribuito al richiedente in relazione a ciascun tipo di pregiudizio da lui subito in conseguenza della privazione della libertà non può essere considerata, di per sè, come vizio di motivazione atto ad invalidare, sul punto, il provvedimento adottato da detto giudice (v. Cass., Sez. 1^, Rv. 189353). n. 217/1992, Al riguardo, varrà ulteriormente ribadire come il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione per ingiusta detenzione debba ritenersi sottratto alla cognizione del giudice di legittimità (che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento, ma non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità), a meno che lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati, ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 25901/2009, Rv. 244226). Nel caso di specie, l'entità della somma complessivamente liquidata in favore del PA deve ritenersi tale da non costituire una forma meramente simbolica della riparazione invocata, ne' 3 calcolata in modo manifestamente arbitrario o immotivato, rispetto alle voci di danno rivendicati dall'odierno ricorrente, dovendo qualificarsi, la motivazione dettata dalla corte territoriale, in termini di adeguatezza logica e di coerenza argomentava, anche sotto il dellaprofilo proporzionalità equitativa perseguita.
6. Il ricorso va pertanto rigettato. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre in relazione al contenuto generico della comparsa di costituzione del Ministero appare congrua la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
dichiara compensate le spese tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 31 marzo 2016 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE тоить I SS (Francesco Maria Ciampi) (Vincenzo Romis) D CORTE SUPREMA DI SSZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA 21 APR. 2016 FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Drsa Gabella lamelza 4