Sentenza 21 aprile 2009
Massime • 1
Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione per ingiusta detenzione è sottratto al giudice di legittimità, che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento ma non sindacare la sufficienza o insufficienza dell'indennità, a meno che, lo stesso giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta. (Nel caso di specie la Corte ha annullato la decisione del giudice di merito che aveva motivato una sensibile decurtazione dell'indennizzo calcolato sulla base del parametro aritmetico esclusivamente in ragione del fatto che l'istante era rimasto latitante per oltre due anni).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/04/2009, n. 25901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25901 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARZANO Francesco - Presidente - del 21/04/2009
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere - SENTENZA
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - N. 931
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 17369/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. VERNO PIETRO n. il 21.01.1962;
contro
2. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE;
avverso l'ordinanza emessa dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 26.10.2007;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA Claudio;
lette le conclusioni del Procuratore Generale, nella persona del Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha chiesto il rigetto del ricorso. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza, in data 26.10.2007, la Corte d'Appello di Reggio Calabria ha condannato il Ministero dell'Economia e delle Finanze al pagamento della somma di Euro 6.000,00 in favore di VERNO PIETRO, a titolo di equa riparazione per ingiusta detenzione subita. Il VERNO ricorre per Cassazione avverso la suddetta ordinanza;
l'istante, a mezzo del suo difensore, deduce la violazione di legge con riguardo ai criteri di determinazione della prestazione riparatoria. In particolare, si argomenta che la Corte d'Appello ha omesso di prendere in esame e di fare riferimento al parametro matematico al quale riferirsi per garantire un trattamento identico a tutti i soggetti potenzialmente interessati alla riparazione del danno subito.
La circostanza, tenuta in significativo conto dalla Corte, che il ricorrente abbia trascorso un periodo in stato di latitanza non inficia ne' pregiudica il diritto al pieno ristoro della privazione della libertà personale.
Il provvedimento impugnato assume a base di calcolo la somma di Euro 100,00 giornalieri importo che si discosta palesemente da quello indicato dalla giurisprudenza della Corte di legittimità. Con parere scritto, il Procuratore Generale ha chiesto rigettarsi il ricorso sul rilievo che il provvedimento impugnato ha applicato correttamente i principi dettati dalla Corte di Cassazione in materia.
Il ricorrente ha subito sessanta giorni di detenzione in carcere, il calcolo del relativo indennizzo di riparazione per ingiusta detenzione, con il solo riferimento al parametro matematico (Euro 235,86 x 60), ammonta all'importo di Euro 14.151,6 a fronte della somma liquidata di Euro 6.000,00.
Come è comunemente riconosciuto la riparazione per l'ingiusta detenzione non ha natura di risarcimento del danno ma di semplice indennità o indennizzo in base a principi di solidarietà sociale per chi sia stato ingiustamente privato della libertà personale. La natura di indennizzo della somma liquidata a titolo di riparazione conduce a importanti conseguenze anche nel giudizio di legittimità perché i criteri, necessariamente equitativi, utilizzati dal giudice di merito non possono essere sindacati in questo giudizio se non nei limiti di seguito indicati e non certo quando, con il ricorso, si intende in realtà non denunziare la violazione di legge o un vizio di motivazione del provvedimento impugnato ma evidenziare l'insufficienza della somma liquidata a favore dell'istante. Il controllo sulla congruità della somma liquidata a titolo di riparazione - quale tipico giudizio di merito - è dunque sottratto al giudice di legittimità che può soltanto verificare se il giudice di merito abbia logicamente motivato il suo convincimento e non certo sindacare la sufficienza, o insufficienza, della somma liquidata a titolo di riparazione a meno che, discostandosi in modo assai sensibile dai criteri usualmente seguiti - che fanno riferimento al tetto massimo liquidabile correlato alla durata massima della custodia cautelare - il giudice non abbia adottato criteri manifestamente arbitrari o immotivati ovvero abbia liquidato in modo simbolico la somma dovuta.
Nel caso in esame è ravvisabile uno di questi casi;
il giudice ha liquidato l'indennità in parola assumendo come base per la liquidazione la somma giornaliera di Euro 100,00, adducendo che essa andava determinata in tal senso in quanto il ricorrente, rimanendo latitante per quasi due anni, ha dimostrato di avere avuto un collegamento con ambienti criminali, desunti da pregresse frequentazioni con pregiudicati, ed in conseguenza di tanto il pregiudizio sofferto sarebbe stato minore.
Orbene, a parte la considerazione che è da ritenere del tutto apodittica la deduzione che il NE abbia avuto collegamenti con ambienti criminali sol perché si è dato alla latitanza, si osserva che l'aver dovuto nascondersi con tutte le conseguenze immaginabili che ciò può comportare rispetto ad una vita "normale" può avere comportato per lui maggiori sofferenze nella consapevolezza di essere stato raggiunto da un provvedimento cautelare ingiusto. Dunque la motivazione appare del tutto incongrua.
È evidente che la liquidazione operata dalla Corte dell'indennizzo in parola, essendo di molto inferiore al parametro indicato, e non giustificata da alcun altro elemento limitativo di natura soggettiva od oggettiva, assume carattere arbitrario e puramente simbolico. In sostanza, il criterio matematico va, in ogni modo, posto a base della valutazione del giudice della riparazione che potrà, comunque, derogarvi in senso ampliativo - purché nei limiti del tetto massimo fissato della legge - o restrittivo a condizione che, in un caso o nell'altro, dia congruo conto della valutazione dei relativi parametri di riferimento e ciò pur nel contesto di una delibazione guidata dal metodo equitativo, in coerenza, si ripete, con l'indole indennitaria e non risarcitoria della somma liquidata a titolo di riparazione. Questa Corte ha altresì affermato che il riferimento all'equità si traduce nell'attribuzione al giudice di un più vasto potere di apprezzamento per la soluzione del caso concreto, ma non in funzione additiva rispetto al parametro aritmetico, e la massima indennità giornaliera va tenuta presente dal giudice di merito come parametro per modulare concretamente l'indennizzo in relazione alle specifiche conseguenze personali e familiari patite dall'istante per effetto della ingiusta detenzione.
Tutto ciò ribadito il provvedimento impugnato non risponde correttamente ai cennati principi, per cui se ne impone l'annullamento limitatamente alla determinazione dell'indennizzo con rinvio sul punto alla Corte d'Appello di Reggio Calabria per un nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, nella Udienza Camerale, il 21 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2009