Sentenza 30 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/01/2001, n. 1252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1252 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2001 |
Testo completo
O L 4 7 L 3 O . ) B E N E , C 1 E A 9 N P 9 O 1 I I - Z 1 D A 1 - R E 1 T 012 52/ 0 1 C 2 S I I . G L D E U 9 R REPUBBLICA ITAL I 3 A G E D E 6 E 4 T N . . N T T E T S S I R E ( A LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Pasquale REALE R.G.N. 18007/98 Cron. 2662 Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere Rep. Dott. Antonio GISOTTI Consigliere Ud. 07/03/00 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE 341 S ENTENZA Richiesta copia_studin dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 31/1/01 RO MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA. IL CANCELLIERE BALDO DEGLI UBALDI 250, presso l'avvocato VIGGIANO G., rappresentato e difeso dall'avvocato DE ZIO DI MYRA CANCELLERIA ITALO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CG408166 F.G. FINANZIARIA GENERALE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato procura a margine del • 2000 TRAVERSA NICOLA, giusta controricorso;
502 -1- - controricorrente avverso la sentenza n. 1041/98 del Giudice di pace di BARI, depositata 1'11/05/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2000 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il giudice di pace di Bari, con la sentenza 11 maggio 1998, rigettava l'opposizione al decreto di ingiunzione emesso dallo stesso giudice su ricorso della S.p.A. F.G. - Finanziaria Generale - per l'importo di lire 1.087.000, proposta dall'ingiunto EL ON, che aveva eccepito la prescrizione del diritto di credito, fatto valere dalla ricorrente sul fondamento di una cambiale. Rilevava il giudice di pace che la cambiale era stata utilizzata dalla ricorrente come documento contenente la promessa di pagamento, prova scritta idonea perciò ad ottenere il decreto di ingiunzione, sicché al riguardo non operava la prescrizione triennale dell'azione cambiaria, non esercitata dalla creditrice. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione EL ON deducendo nell'unico motivo “violazione e falsa applicazione di norme di diritto", rilevando che l'azione causale fondata sul possesso di un titolo cambiario può essere esercitata soltanto nei confronti della persona dalla quale il portatore l'abbia ricevuta e dunque nella specie la cambiale poteva essere utilizzata - Losaro come chirografo - prescritta l'azione cambiaria soltanto dalla prenditrice del titolo S. a r.l. Apulia Service e non già dalla girataria Finanziaria Generale con la quale il ON non aveva intrattenuto alcun rapporto sul quale potesse fondarsi l'azione causale. Resiste con controricorso la S.p.A. F.G. Finanziaria Generale. MOTIVI DELLA DECISIONE con Costituendosi controricorso, la società F.G. Finanziaria Generale ha documentato che EL ON aveva proposto appello contro la medesima sentenza qui impugnata, con atto notificato il 22 giugno 1998, rinunciando poi agli atti del giudizio in ragione della riconosciuta inammissibilità dell'appello contro sentenza del giudice di pace pronunziata secondo equità. Riferisce altresì la società resistente che, non avendo essa accettato la rinuncia, il procedimento è rimasto pendente -davanti al giudice d'appello e da ciò conclude deriverebbe l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal ON con atto notificato 1'8 ottobre 1998. Non per questa ragione - osserva il Collegio il ricorso deve ritenersi inammissibile, ma per s n e h essersi nella specie verificata la decadenza w 4 dall'impugnazione, dal ON notificata 1'8 ottobre 1998 e dunque tenuto conto della sospensione feriale del termine oltre il dell' -sessantesimo giorno dalla notificazione inammissibile-appello (22 giugno 1998). Sul fondamento del principio generale - di cui è espressione lo stesso art. 326, comma 2, c.p.c. notificazione dell'impugnazione,che equipara la agli effetti della scienza legale, alla notificazione della sentenza, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 3111/1982) ha infatti affermato che dalla notificazione della prima impugnazione inammissibile o improcedibile decorre il termine breve per riproporre (finché non sia intervenuta la relativa declaratoria) il gravame e ha esteso la medesima regola al caso in cui il soccombente proponga, contro la sentenza di primo grado, una prima impugnazione davanti al giudice di appello e successivamente, ritenendo che la sentenza sia impugnabile invece per cassazione, una seconda impugnazione in sede di legittimità (Cass. 9393/1993). Dichiarata dunque l'inammissibilità del ricorso per decadenza dall'impugnazione -, il ricorrente è condannato al rimborso delle spese di questa fase Солоно del giudizio a favore della società resistente.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente EL ON al rimborso delle spese del giudizio, a favore della - Finanziaria Generalesocietà p.a. F.G. resistente, liquidate in complessive lire milione per onorari1.131.700,- delle quali lire di avvocato. Roma, 7 marzo 2000. Il Relatore formulozavest. Il Presidente forpliтой DEPOSITATA 2001 2001 IL CANCELLIERE GEHT Oggi, Maria Di Nuzzo 30 Lare IL CANCELLIERE Maria Di Nuzzo NTE DA REGISTRAZIONE FOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 (IST.NE GIUDICE DI PACE)