Sentenza 19 febbraio 1999
Massime • 1
I motivi inerenti alla giurisdizione, limitatamente ai quali è ammesso il sindacato della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato, vanno identificati o nell'ipotesi in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia violato, in positivo o in negativo, l'ambito della giurisdizione in generale, o nell'ipotesi in cui abbia violato i cosiddetti limiti esterni della propria giurisdizione. Ricorre la prima ipotesi quando il Consiglio di Stato abbia esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa (e, quindi, in situazione di cosiddetto difetto assoluto di giurisdizione), oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo convincimento che la domanda della quale sia stato investito non possa formare oggetto in modo assoluto dell'esercizio di una funzione giurisdizionale (cosiddetta erronea negazione assoluta di esistenza della giurisdizione). Ricorre la seconda ipotesi quando il Consiglio di Stato abbia giudicato su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria a ad altra giurisdizione speciale, oppure abbia negato la propria giurisdizione nell'erroneo presupposto che essa appartenga ad altro giudice, ovvero ancora quando, in materia attribuita alla propria giurisdizione limitatamente al solo sindacato sulla legittimità degli atti amministrativi, abbia compiuto un sindacato di merito (principi affermati in un caso nel quale era stata impugnata una decisione del Consiglio di Stato, avverso la quale si lamentava - come le Sezioni Unite hanno rilevato - un vizio di violazione di legge, per il quale il sindacato sulle decisioni del Consiglio di Stato non è ammesso, nella specie censurandosi l'interpretazione dell'art. 228 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, in base alla quale si era escluso il diritto di dipendenti comunali alla riparametrazione del trattamento economico, a seguito dell'incremento degli stipendi dei segretari comunali disposto dal d.P.R. 23 giugno 1972 n. 749)
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 19/02/1999, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Prof. Antonio LA TORRE - Primo Presidente Agg. to -
Dott. Francesco AMIRANTE - Presidente di Sezione -
Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO - Rel. Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto PREDEN - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Stefanomaria EVELTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CI SA, PE MA, IE RO, IE AR, NO AL, IE MA RORIA, RR IO, IF UN, DE EL MA RORIA, EZ IA, SE VI, LI MA, DE IO NA, LI MA, OL LE, IO NA MA, AR UL, DELLA RAGIONE NA MA, MA MA, DE FE ET, RI NA, AR MA, TI GE, OB IN, AR PP, SP MA RORIA, DE MA TT, DE IN NG, NE AF, EN RO, NO EM, IT MA NA, RO MA UN, ST EN, BA CO, TI TE PER LV RI, NE NE, DE SC ND, DE SC RO MA, IA LU, LA NA, IO IA, DE EN RO, NN CL, UE MA RORIA, SA AD, GE MA RORIA, IO RI PER D'AU MA IM, AN IA,OR LE, VE RO, LE EP, MA NO, DE EL TR, ER NG, SA UA, AN UN, CC ME, ER NA, RO NZ, TA UI, AN ID, FE TO, AS AD, TA MA, CICIO IA, SO MA, NO MA RORIA, FE AR, LE NA PER LE UA, AL HE, MO RO, DE VI LL, AN RR ER, LI ET, OG LU, OS MA RORIA, DEL GI RORIA, UN GI, TA MA PER DI IC IO, TE NAMA, TR UA, IO RO, OR IT, AN MI ULNA, AR NS, RE RO, RO ET, RU NE, GU MA RORIA, SC TA AN, RD LE, AN LO, CO IT, DE LU MARORIA, DI TO, SC MA, CO AR, EL UA, LI AF PER GE UR, SC ELIO, DE LU DD, OZ PP, SP MA, VI EN, SS LA TUTRICE DI SS MA TO, AM AB PER AM UGO, IE IM, MA LUNO, IC DO, SP GI, AR VE, AS EP, PIZZORSO ON PER ER EN, OT FE, VE AR, MO HE, LI AN, SA AN, DI PE UA, CI CA, RE CA PER LI CI, TT IC, OL IC, KA NZ, AD NO, AS EP, IO SA PER IO EN, OZ IO, MA SA, AE UI, AE RI, RZ MA RORIA, NO NA, SF LO, DE AN MA, RO AL, LE SA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CALCUTTA 45, presso lo studio dell'avvocato ALBERTO D'AURIA, rappresentati e difesi dall'avvocato ARCANGELO D'AVINO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
COMUNE DI NAPOLI, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato GIAN MARCO GREZ, rappresentato e difeso dall'avvocato BRUN RICCI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la decisione definitiva n. 157/97 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 13/02/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/98 dal Consigliere Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO;
uditi gli Avvocati Arcangelo D'AVINO, per i ricorrenti, Bruno RICCI, per il controricorrente;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'inammissibilità e in subordine il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al T.A.R. per la Campania, le parti ricorrenti, in epigrafe indicate, dipendenti, ex dipendenti o aventi causa da dipendenti del Comune di Napoli, esponevano che questi nel 1970 aveva determinato l' assetto retributivo dei propri dipendenti con effetto dall' 1 luglio 1970 e che il trattamento economico dei segretari comunali era poi aumentato in seguito con d.p.r. 23 giugno 1972 n.749. Sulla base di tale premessa, chiedevano che, ai sensi dell' art.228 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, venisse ristabilita l' equa proporzione del loro trattamento retributivo.
La domanda veniva accolta dal giudice adito, con sentenza 7 febbraio 1991 n. 9, ma, a seguito di appello del Comune di Napoli, il Consiglio di Stato, sez. V, con sentenza 13 febbraio 1997, n. 157, in accoglimento del gravame, rigettava le domande proposte dagli attuali ricorrenti.
Osservava il Consiglio di Stato che gli stipendi dei pubblici impiegati vanno determinati, salvo limitati effetti retroattivi riferiti a periodi compresi nel periodo di rideterminazione, per il futuro e non per il passato, per cui, se il Comune, nel 1988 (epoca della diffida avanzata dai dipendenti o ex dipendenti) avesse rideterminato gli stipendi del personale per gli anni 1972-1977, si sarebbe esposto alla censura di sviamento di potere. Sotto un diverso profilo, la richiesta di determinazione secondo il criterio di "equa ripartizione con il segretario comunale" - come riconosciuto dagli stessi interessati - lasciava alla discrezionalità dell'amministrazione di provvedere al riguardo, senza che si potesse configurare alcuna obbligazione pecuniaria a suo carico. Per l' annullamento di tale decisione ricorrono le parti soccombenti con tre motivi.
Resiste con controricorso il Comune di Napoli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti - dopo aver ampiamente ricordato la evoluzione della giurisprudenza del Consiglio di Stato sulla interpretazione dell'art.228 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e posto in evidenza come quel giudice con l' impugnta decisione avrebbe esorbitato dai suoi poteri, sostituendosi al legislatore - con il primo motivo denunziano violazione degli artt. 360 n. 1 e 4 e 362 comma 1 c.p.c., in relazione all' art. 48 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 ed all' art. 11 preleggi.
Assumono i ricorrenti che, nell' affermazione contenuta nella sentenza impugnata (secondo cui se il Comune avesse applicato retroattivamente la parametrazione richiesta, si sarebbe esposto alla censura di eccesso di potere), emerge la negazione di una norma di legge (art. 228 r.d. 383/1934), che il legislatore ha invece abrogato soltanto in epoca successiva al periodo interessato dalla domanda (1972-1979). Ed infatti quella norma poneva a carico del Comune un facere, senza alcun margine di discrezionalità in ordine all' an del provvedimento da adottare, così che il Consiglio di Stato, più che ridurre la portata della norma attraverso la sua interpretazione, l'ha sostanzialmente abrogata.
Con il secondo motivo, nel denunziare ulteriori profili di eccesso di potere e violazione degli artt. 360 nn. 1 e 4 e 362 c.p.c., in relazione all' art. 48 t.u. 26 giugno 1924 n. 1054 ed all'art. 11 preleggi, rilevano i ricorrenti che il Consiglio di Stato, escludendo la violazione del "minimo vitale" garantito all'art. 36 Cost., ha in sostanza negato l' esistenza della norma, sulla base del quale doveva configurarsi l' obbligo del Comune a disporre l' incremento retributivo, sia pure da determinarsi discrezionalmente, senza dover decidere sulla misura in cui il beneficio era accordabile.
Con il terzo motivo viene denunziato un conflitto negativo di giurisdizione in relazione all' art. 362 c.p.c., sul punto della impugnata decisione, con il quale è stata esclusa la configurabilità del silenzio-rifiuto del Comune, per inesistenza dell' obbligo di provvedere sulla domanda di mutamento delle retribuzioni e, di conseguenza, è stata negata una qualsivoglia tutela giurisdizionale, che potrebbe essere richiesta dal pubblico dipendente solo in presenza di un atto da impugnare.
2.1. Il collegamento esistente tra i motivi di ricorso ne consiglia l' esame congiunto.
Occorre ricordare che motivi inerenti alla giurisdizione, in forza dei quali è consentito richiedere la cassazione delle decisioni del Consiglio di Stato, consistono - secondo la costante giurisprudenza delle sezioni unite di questa Corte - quando il giudice amministrativo oltrepassa i limiti esterni della propria giurisdizione, ossia quando la decisione impugnata presenti vizi attinenti o alla stessa esistenza della giurisdizione od ai suoi limiti esterni (Cass.sez.un. 14 giugno 1995 n. 6688, 4 agosto 1995 n. 8550, 10 agosto 1996 n. 7410, 22 settembre 1997 n. 9344). Ricorre la prima situazione quando il Consiglio di Stato esercita la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o alla discrezionalità amministrativa, oppure, al contrario, quando neghi la propria giurisdizione sull' erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto in modo assoluto di funzione giurisdizionale.
La seconda si verifica quando il Consiglio di Stato giudichi su materia attribuita alla giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure neghi la propria giurisdizione sull'erroneo presupposto che essa appartenga ad altri, oppure ancora quando in materia attribuita alla propria giurisdizione il Consiglio di Stato compia un sindacato di merito in casi in cui la sua giurisdizione è limitata alla sola indagine sulla legittimità degli atti amministrativi.
2.2. Orbene, i tre motivi di ricorso sostanzialmente denunziano il vizio della decisione per non avere il Consiglio di Stato osservato i richiamati limiti esterni, sia perché avrebbe esercitato la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore, sia perché avrebbe negato qualsiasi tutela nella materia sottoposta al suo esame.
Le censure proposte, sotto questa duplice prospettazione, sono inammissibili, in quanto, sotto la veste del denunziato vizio di giurisdizione, in realtà sono prospettate delle violazione di legge, che ai sensi dell'art. 111, ultimo comma, Cost., non possono essere fatte valere contro le decisioni del Consiglio di Stato. Premesso che questi ha deciso su ricorso che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, la questione sottoposta al suo esame consisteva nell' accertare se, in forza dell'art. 228 r.d. 3 marzo 1934 n. 383, i dipendenti del Comune di Napoli, a seguito dell' incremento degli stipendi dei segretari comunali disposto con d.p.r. 23 giugno 1972 n. 749, avessero a loro volta diritto alla riparametrazione del trattamento economico. Orbene, il Consiglio di stato, come emerge dalla motivazione della sentenza, non ha condiviso la tesi dei dipendenti, non già negando il contenuto della normativa richiamata, ma escludendo il fondamento della domanda alla luce della interpretazione della stessa normativa. In altre parole, quel giudice, sulla base della interpretazione della portata della legge 43 del 1978, ha osservato che il Comune non aveva più il potere di rideterminare il trattamento economico per il periodo 1972-1977, senza che con questo invadere la sfera riservata al legislatore e senza con ciò negare, in via di ipotesi, la possibilità di tutela (non importa se dinanzi al giudice ordinario od a quello amministrativo), ma semplicemente escludendo - nell' esercizio del suo compito istituzionale di interpretazione della legge - la configurabilità di un obbligo del Comune, cui corrispondesse un diritto dei dipendenti, alla rideterminazione del trattamento economico, del quale, in ogni caso, non era stata nemmeno indicata la misura. Ed è appena il caso di aggiungere che l' ampio riferimento, contenuto nel ricorso, circa il cambiamento di opinione della Consiglio di Stato sulla portata del richiamato art. 228, dimostra come gli stessi ricorrenti non abbiano inteso che censurare, nella sostanza, la più recente interpretazione adottata da quel giudice, che a questa si è infatti riportato nella decisione ora impugnata.
E poiché in questa sede, come si è già ricordato, non è
consentito censurare le decisioni del Consiglio di Stato per asserita violazione di legge, non essendosi avuta, nella specie, alcuna invasione nella sfera di altro potere dello Stato o conflitto negativo di giurisdizione, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile.
3. Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 1998
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 1999