Sentenza 25 febbraio 2015
Massime • 1
Il giudice dell'esecuzione competente, nel caso di annullamento con rinvio disposto dalla Corte di cassazione solo nei confronti di alcuni coimputati, si individua, anche per i coimputati per i quali la sentenza di appello sia divenuta definitiva, nel giudice di rinvio.
Commentario • 1
- 1. Cassazione: accordi economici degli ex coniugi e poteri istruttori del giudiceLicia Albertazzi · https://www.studiocataldi.it/ · 19 giugno 2015
di Licia Albertazzi - Corte di Cassazione civile, sezione prima, sentenza n. 11882 del 9 Giugno 2015. Fino a che punto rilevano gli accordi economici assunti dai coniugi nei confronti dei figli in sede di separazione personale? Nel caso di specie il genitore ricorrente ricorre avverso la sentenza di merito che non avrebbe tenuto conto di tali circostanze, avendo proceduto il giudice a porre a carico del coniuge non convivente - a seguito di affidamento condiviso dei minori - senza considerare gli importi già fissati tra ex coniugi da accordo precedente. "Ciascuno dei genitori deve provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, consentendo al giudice di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 25/02/2015, n. 11882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11882 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 25/02/2015
Dott. NOVIK Adet Toni - Consigliere - SENTENZA
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - N. 499
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 45606/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
CORTE ASSISE APPELLO LECCE;
nei confronti di:
CORTE ASSISE APPELLO BARI;
con l'ordinanza n. 3/2014 CORTE ASSISE APPELLO di LECCE, del 24/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Cedrangolo Oscar, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del Gip del Tribunale di Palermo. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di assise di appello di Bari, con ordinanza del 19 novembre 2013, dichiarava la propria incompetenza a decidere sull'incidente di esecuzione proposto da RR AN al fine di anticipare al 3.2.1989 l'espiazione della carcerazione utile per l'esecuzione del cumulo di pene concorrenti operato dal P.G. della Corte di appello di Bari in data 26.8.2013. Deduceva in particolare la corte che giudice dell'esecuzione competente a conoscere dell'incidente era la Corte di assise di appello di Lecce, cui rimetteva gli atti, giacché da tale autorità pronunciata, il 25.1.1999, la sentenza passata in giudicato per ultima (il 16.11.2000).
La Corte di assise di appello salentina, in tal modo investita, con ordinanza del 24 luglio 2014, ha sollevato conflitto di competenza giacché ritenuta competente a conoscere l'incidente in executivis innanzi sintetizzato la corte di assise di appello barese. A sostegno il giudice rimettente deduceva: con la sentenza richiamata anche dalla corte barese, quella del 25.11.1999, furono giudicati 71 imputati e, tra costoro, furono condannati, RR AN e ZZ UL;
con sentenza del 16 novembre 2000 la Corte di Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso di legittimità proposto dal RR, ma annullò con rinvio la sentenza di condanna a carico del coimputato ZZ limitatamente ai capi P3 e Q3, disponendo la trasmissione degli atti per il processo di rinvio alla Corte di assise di appello di Bari, la quale giudicò il RI con sentenza del 4.12.2001, divenuta irrevocabile il 19.3.2002. Di qui la competenza in executivis della corte barese, giacché sostanzialmente riformata la sentenza di prime cure a carico di uno dei coimputati del RR.
2. Ciò premesso osserva il Collegio che si verte, con certezza, in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., poiché due organi giurisdizionali, in funzione di giudici dell'esecuzione, hanno rifiutato di prendere in esame una istanza per l'applicazione della disciplina circa la formazione del cumulo di pene concorrenti a carico del proponente l'incidente. Quanto al merito del conflitto rammenta la Corte che, ai sensi dell'art. 665 c.p.p., comma 4, qualora l'esecuzione abbia ad oggetto pronunzie adottate da giudici diversi, la competenza spetta al giudice che abbia emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo (Cass., Sez. 1, 02/07/2008, n. 31368). Il principio normativo trova poi un suo completamento nella regola, dettata dal comma 2 della medesima norma, ai sensi della quale, in costanza di sentenza per la quale è stato proposto appello, giudice dell'esecuzione è il giudice di primo grado quando la sentenza di appello è stata confermativa di quella di prime cure ovvero ne ha riformato esclusivamente la pena;
in caso contrario, quando cioè la sentenza di appello non è confermativa di quella di prime cure e l'ha riformata oltre il trattamento sanzionatorio, giudice dell'esecuzione è quello di secondo grado. Orbene, nel caso in esame, come opportunamente annotato dalla corte territoriale rimettente, la sentenza a carico del RR divenuta definitiva per ultima è quella pronunciata dalla corte distrettuale barese il 4.12.2001, la quale ha riformato, ancorché in sede di rinvio, quella di secondo grado deliberata dalla Corte di appello di Lecce il 25.11.1999, annullata con rinvio dal giudice di legittimità in relazione ad uno dei numerosi coimputati del RR, detenuto che ha proposto l'incidente di esecuzione dedotto nel conflitto in esame. E con riferimento all'applicazione dei principi innanzi rammentati, in ipotesi di sentenza di secondo grado pronunciata in sede di rinvio per annullamento deliberato dalla suprema corte in favore del coimputato dell'imputato non impugnante, si rammenta la lezione ermeneutica non recentissima alla quale il Collegio aderisce, secondo cui "l'art. 665 c.p.p., comma 3, riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello. (Fattispecie nella quale il rinvio era stato disposto ad altra corte d'appello per un aspetto di sostanziale riforma della sentenza di primo grado, e cioè il diniego di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con la conseguenza del radicamento della competenza "in executivis" del giudice di rinvio, che aveva provveduto sul punto con sentenza passata per ultima in cosa giudicata) (Cass., Sez. 1, 03/02/1998, n. 637, Raguseo).
3. Alla stregua delle esposte considerazioni ed in applicazione pertanto delle richiamate norme positive, va in questa sede dichiarata la competenza della Corte di assise di appello di Bari a conoscere della domanda come innanzi proposta da RR AN, corte territoriale alla quale vanno pertanto restituiti gli atti.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza della Corte di assise di appello di Bari, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2015