Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/1998, n. 637
CASS
Sentenza 3 febbraio 1998

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L'art. 665, comma terzo, cod. proc. pen., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello. (Fattispecie nella quale il rinvio era stato disposto ad altra Corte d'appello per un aspetto di sostanziale riforma della sentenza di primo grado, e cioè il diniego di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con la conseguenza del radicamento della competenza "in executivis" del giudice di rinvio, che aveva provveduto sul punto con sentenza passata per ultima in cosa giudicata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/1998, n. 637
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 637
    Data del deposito : 3 febbraio 1998

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