Sentenza 3 febbraio 1998
Massime • 1
L'art. 665, comma terzo, cod. proc. pen., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello. (Fattispecie nella quale il rinvio era stato disposto ad altra Corte d'appello per un aspetto di sostanziale riforma della sentenza di primo grado, e cioè il diniego di applicazione della diminuente per il rito abbreviato, con la conseguenza del radicamento della competenza "in executivis" del giudice di rinvio, che aveva provveduto sul punto con sentenza passata per ultima in cosa giudicata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 03/02/1998, n. 637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 637 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ENZO PIROZZI Presidente del 03/02/1998
1. Dott. VITO LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. Dott. CAMILLO LOSANA Consigliere N. 637
3. Dott. PIERO MOCALI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. PAOLO BARDOVAGNI Consigliere N. 41433/1997
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul conflitto di competenza rilevato dalla Corte d'appello di Messina, con ordinanza del 22/10/1997, nel procedimento di esecuzione concernente US ZO, nato a [...] il [...];
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Piero MOCALI udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Dott. PERSIANI, che ha concluso per la dichiarazione di competenza della Corte d'appello di Reggio Calabria;
OSSERVA
La Corte d'appello di Reggio Calabria, richiesta quale giudice dell'esecuzione - dal US di applicare la disciplina del reato continuato ai fatti di cui alle sentenze di condanna Tribunale di Messina 12/02/1993 e Corte d'appello di Messina 03/11/1994, rilevato che, in relazione a quest'ultima pronuncia, vi era stato annullamento da parte di questa Corte, con rinvio a quella di Reggio Calabria solo per la posizione di un coimputato del US (il ricorso del quale era invece stato rigettato), dichiarava la propria incompetenza a provvedere sull'istanza da costui proposta, disponendo che gli atti fossero inviati alla Corte messinese.
Quest'ultima, investita del procedimento, osservava che, per il generale principio dell'unicità del giudice dell'esecuzione anche nel caso di plurimi imputati, il criterio individuatore della competenza stabilito dall'art. 665 c. 3 c.p.p. si applica anche nei confronti di imputati non contemplati dalla pronuncia di annullamento con rinvio;
dichiarava a sua volta - con l'ordinanza di cui in epigrafe - la propria incompetenza e rilevava conflitto, chiedendone a questa Corte la risoluzione.
Il conflitto sussiste, in quanto due giudici ordinari contemporaneamente ricusano la cognizione del medesimo procedimento loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo prevista dall'art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme successive.
Tale conflitto va risolto nel senso indicato dal giudice che lo ha rilevato e che correttamente ha citato la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale -l'art. 665 - c. 3 c.p.p., riproducendo sostanzialmente l'art. 629 di quello abrogato, ha ribadito il principio di unicità del giudice dell'esecuzione, comprendendo nella competenza del giudice di rinvio anche l'esecuzione nei confronti dei coimputati per i quali non fu pronunciato l'annullamento, in sede di legittimità, della sentenza di appello.
Nel caso in esame, oltre tutto, il rinvio alla Corte reggina venne disposto (come la medesima riconosce nell'ordinanza declinatoria della competenza) per un aspetto di sostanziale riforma della sentenza di primo grado (ovvero il diniego dell'applicazione della diminuente per il rito abbreviato), onde a maggior ragione deve radicarsi la competenza in executivis del giudice che ha provveduto sul punto, con sentenza pacificamente passata per ultima in giudicato, secondo il dettato normativo dell'art. 665 c.p.p., ai commi 2 e 4.
Deve, dunque, dichiararsi la competenza della Corte d'appello di Reggio Calabria, cui gli atti vanno trasmessi per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Dichiara la competenza della Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma, il 3 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 1998