Sentenza 21 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/12/2002, n. 18239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18239 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2002 |
Testo completo
¡ Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA OLG ALIANO0 21 8239 % LA OR E BI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 10119/00 Consigliere Cron. 43020 BATTIMIELLO Dott. Bruno Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.27/06/02 Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RG TT, già elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, e da ultimo d'ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato CABIBBO SALVATORE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2002 presso rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 3132 -1- ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in atti;
controricorrente del Tribunale di avversO la sentenza n. 4304/99 TORINO, depositata il 14/09/99 R.G.N.772/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RILEVATO IN FATTO che la sentenza in epigrafe, sull'appello dell'INPS avverso la decisione di primo grado, ha ritenuto la incumulabilità di rendita INAIL ai superstiti e pensione di reversibilità INPS, affermando l'applicabilità del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 43, della legge n.335 del 1995 tra le due prestazioni in base ai seguenti rilievi: derivazione del diritto alla pensione di reversibilità dalla morte del coniuge della richiedente la prestazione, conseguente irrilevanza della situazione a monte di detto evento e dizione onnicomprensiva della disposizione, che giustifica il divieto di cumulo dei due trattamenti economici, anche nel caso in cui le prestazioni dirette erogate dall'INPS al dante causa fossero derivate da pensione di anzianità; che la soccombente ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, ai sensi dell'art. 360 nn.3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione di detta norma, oltre che dell'art. 13 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 e degli artt. 38, 36 e 3 Cost.; " che l'INPS ha resistito con controricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO che l'art. 1, comma 43, della legge 8 agosto 1995 n.335 (per quanto interessa) dispone: "Le pensioni di inabilità, di reversibilità o l'assegno ordinario d'invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro malattia professionale, non sono cumulabili con la rendita vitalizia liquidata per lo stesso evento invalidante, a norma del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124, fino a concorrenza della rendita stessa"...; 3 • che, secondo condivisa giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129), il divieto di cumulo stabilito da tale norma deve intendersi riferito alla reversibilità originata dalla titolarità (da parte del dante causa) di trattamenti INPS attribuiti per i medesimi eventi (infortunio o malattia professionale) determinativi della concessione della rendita INAIL al lavoratore poi deceduto per ragioni causalmente collegate all'infortunio o alla tecnopatia;
che perciò esso non riguarda i trattamenti di reversibilità di pensione INPS correlata al versamento dei contributi ed all'età dell'assicurato; - che l'obiettivo di contenere la spesa previdenziale, di cui parla l'Istituto resistente, non può realizzarsi discriminando i superstiti del lavoratore colpito da infortunio o malattia professionale, poiché ciò contrasterebbe con gli artt. 3 e 38 Cost. (v. Cass. 22 dicembre 2000 n.16129); - che nella specie non rilevano le innovazioni apportate in materia dall'art. 1, comma 2, d.l. 24 novembre 2000 n.346 (i cui effetti sono stati fatti salvi dall'art. 78, comma 33, 1. 23 dicembre 2000 n.388) e dagli art. 73, primo comma, e 78, comma 20, della legge appena citata, innovazioni in virtù delle quali il divieto di cumulo per i superstiti ora più non sussiste neppure in ipotesi di trattamenti di reversibilità originati dallo stesso evento invalidante determinativo della rendita INAIL (v. Cass. 20 dicembre 2001 n.16105 e 3 giugno 2002 n.2028, che però considerano soltanto il citato art. 73, primo comma); che il ricorso deve quindi essere accolto e che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con l'attribuzione alla ricorrente della pensione di reversibilità e con il pagamento dei relativi ratei, come richiesti con la domanda proposta al Pretore di Torino con il ricorso introduttivo;
; - che ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di legittimità e delle precedenti fasi di merito;
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P. Q. M.
. La Corte accoglie il ricorso e, decidendo la causa nel merito, dichiara il diritto della ricorrente NT BE a cumulare la pensione di reversibilità a carico dell'INPS con la rendita INAIL e condanna l'INPS al pagamento dei relativi ratei, con la decorrenza specificata nel ricorso al Pretore e oltre accessori;
compensa integralmente fra le parti le spese dell'intero processo. Così deciso, in Roma, il 27 giugno 2002. -Gotine Mecuris. Il Presidente - сино Il Consigliere est Autour Langu ESENTE Vi lave Brun RECE IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-0-73 N. 533 Depositato in Cancelleria Oggi, 2.1 DIC. 2002. A TASSA A LLART. 10 BOLLO, DI IL CANCELLIERE 5