Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/07/2001, n. 9874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9874 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
☐ AULA "A" IN NOME9874 0 1 REPUBBLI oggetto LAVORO ALIA LA CORTES PREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente Dott. Ettore MERCURIO Consigliere R. G. N. 14341/98 Dott. Giovanni MAZZARELLA Rel. Consigliere Dott. Guido VIDIRI Consigliere Cron. 22477 Dott. Pasquale PICONE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD.06.06.2001 da VI TO ANT ON IO CAPE CE 2660 rapp.ta e difesa dall'avv. Paolo Di Giovanni, presso il quale elett.te domicilia in Roma, via di Fioranello, n. 96, giusta procura speciale a margine del ricorso,
- ricorrente -
contro
M I N I S TER O DELL ' I N TE RNO -intimato per 1'annullamento della sentenza del Tribunale di Potenza n. 00489/98 del 16.04/12.05.1998, R. G. n. 1 00173/98, notificata 1'08 giugno 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06 giugno 2001 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale la Dott. Giuseppe Napoletano, che ha concluso per improcedibilità del ricorso. Svolgimento del processo Con sentenza n. 1109 resa 1'11 novembre 1997 il Pretore di Potenza, espletata consulenza medico legale, rigettava la domanda proposta da TO ON CE contro il Ministero dell'Interno, diretta al riconoscimento del diritto all'assegno mensile di invalidità dalla data della domanda amministrativa del 23 luglio 1990 per insussistenza del requisito sanitario. Il Tribunale di Potenza rigettava l'appello proposto dal CE TO ON;
irripetibili le spese del grado. Ricorre per cassazione CE TO ON con unico motivo di censura. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso CE TO ON denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 della legge 20 marzo 1971, n. 118, e 1 della legge 15 2 maggio 1997, n. 127, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.. Preliminare all'esame dei motivi di censura è quello relativo alla procedibilità del ricorso. La causa era stata rinviata all'odierna udienza a seguito della concessione del termine perentorio per la rinotifica del ricorso al Ministero presso l'Avvocatura Generale dello Stato, essendo stato il ricorso stesso la prima volta notificato al medesimo Ministero presso l'Avvocatura Distrettuale. A tale adempimento il ricorrente non ha proceduto, e comunque della rinotifica del ricorso non vi è traccia in atti, sicché il ricorso Va oggi dichiarato improcedibile (da ultimo, Cass. 05.01.2000, n. 00053). Non va adottato alcun provvedimento in ordine alle spese del giudizio di cassazione, nel quale ultimo il Ministero intimato non ha svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
improcedibile il C o r t e dichiara la ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 06 giugno 2001. Il Consigliere est. Giovanni Mazzarella Il Presidente Give va n lifepparilla Giuseppe Hanni erto % 3 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 20 LUG 2001 A M E R IL CANCELLIERE R O C , DI O I BOLL SSA A, TA T. 10 D COSTA EV s I a C G ZDA A F