Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2003, n. 7374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7374 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NO DEL TOPOLO ITALIANO LA CORTE S0 7 3 7 4 / 0 3 Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 133/01 Dott. Vittorio DUVA Presidente Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere 16404 Cron. Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere - 1935 Rep. Dott. Donato CALABRESE -Rel. Consigliere Ud.06/11/02 Dott. Alfonso AMATUCCI - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AS RA, domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ARMANDO MINUCCI, con studio in 80100 NAPOLI VIALE GRAMSCI 19, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
NUOVA MAA ASSICURAZIONI SPA, con sede in Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO MIRABELLO 6, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO TROPIANO, che lo difende unitamente all'avvocato MARIA CATERINA2002 2145 GRILLO, giusta delega in atti;
1 - controricorrente nonchè
contro
AT RA IMMACOLATA;
intimata avverso la sentenza n. 1856/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, IV sezione civile emessa il 15/5/2000, depositata il 11/07/00; RG.3275/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/02 dal Consigliere Dott. Donato CALABRESE;
udito l'Avvocato TROPIANO MAURIZIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 31.10.1995 IO RA esponeva che verso le ore 12.30 del 14.1.1995, mentre percorreva a piedi il parco privato Rossetti di Napoli, era stata th investita dall'autovettura tg. NA/ 23613 di PA Lau- ra, riportando lesioni personali con esiti permanenti. Conveniva, quindi, ai sensi dell'art. 2043 c.c. la Pa- tisso dinanzi al Tribunale di Napoli per il risarcimento dei danni subiti. Inoltre, notificava l'atto di cita- zione "per mera scienza" e per gli effetti di cui agli artt. 2900 e 295 C.C. alla MAA spa, assicuratrice 2 dell'auto della PA. Questa restava contumace, mentre spiegava atto di intervento volontario la società assicuratrice, conte- stando il contenuto dell'atto di citazione, di cui chiedeva il rigetto. All'esito della prova per testi e della ctu, la IO chiedeva la condanna in via solidale della Pa- tisso e della società MAA. Con sentenza del 6.11.1998 il Tribunale rigettava la domanda, ritenendo la imperatività, per un verso, responsabilità di cui all'art.della presunzione di 2054 c.C., trattandosi di fatto non avvenuto su area ж privata ad uso pubblico, e, per altro verso, della re- sponsabilità ex art. 2043 C.C., non avendo l'attrice fornito la prova della colpa della automobilista. L'appello proposto dalla soccombente, cui resisteva la Nuova MAA Assicurazioni spa, mentre la PA re- stava contumace, veniva rigettato dalla Corte d'appello di Napoli con sentenza dell'11.7.2000. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la stessa IO RA con tre motivi, illustrati da memoria. Re- siste con controricorso la Nuova MAA Assicurazioni spa, mentre l'altra intimata PA IM LA non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE 3 Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2054 c.c., 116 c.p.c. e vizi della motivazione, la ricorrente sostiene di avere affermato, nell'atto di citazione, che il fatto era "accaduto non su strada ad uso pubblico o su area ad essa equiparata", ma di averlo detto solo per spiegare il perché non dava ingresso all'azione diretta contro l'assicuratore. Assume, quindi, che nella specie il proprio investimento avvenne nell'interno di un parco privato aperto ad un numero indeterminato ed indiscri- oth minato di persone e di autoveicoli, stante che porta ad un mercatino rionale pubblico, stante che porta ad un mercatino rionale pubblico, per cui andava applicato l'art. 2054 c.c., ed in particolare la presunzione di cui al 1 comma dello stesso. Con il secondo mezzo - sotto il profilo della vio- lazione del principio "iura novit curia", dell'art. 41 c.p. e di quello sul nesso di causalità, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. - la ricorrente sostiene che, comunque, la qualificazione giuridica della doman- da doveva essere data ed affermata dai giudici di meri- to con la lettura critica delle affermazioni della par- te istante. Deduce inoltre che doveva tenersi contro l'investimento ed il danno del nesso eziologico tra (fratture). I due motivi, esaminabili congiuntamente per la so- stanziale connessione delle censure, non possono rice- vere accoglimento. La Corte territoriale partenopea ha difatti rileva- to che l'esito della istruttoria di primo grado non consentiva di ritenere, comunque (e dunque prescindendo chiaramente dalla inapplicabilità nella specie della legge n. 990/1969), acquisto al processo il presupposto della circolazione del veicolo su strada privata comun- que adibita al traffico di pedoni o veicoli sì da poter applicare la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 c.c., nel mentre - ha evidenziato la stessa Corte era emerso che il conducente dell'auto investitrice era residente proprio nel parco privato [luogo del si- nistro], al cui accesso erano posti due cancelli a fun- zionamento elettrico per i veicoli, l'uno, e per i pe- doni, l'altro, senza che risultasse se avvenisse th l'apertura della circolazione al pubblico, anche se sotto specifiche condizioni o per determinate finalità. Trattasi di accertamento di fatto sufficientemente e correttamente motivato, di carattere assorbente ri- spetto ad ogni prospettazione di parte ricorrente, e Né dunque non soggetto a sindacato in questa sede. d'altro canto, risultando che il giudice a quo non ab- bia tenuto conto del nesso di causalità tra 5 l'investimento e l'evento dannoso, solo che ha ritenuto non provata la colpa del conducente dell'autovettura. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., dell'art. 2043 c.c. e dell'art. 2054 c.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. La ricorrente deduce che erroneamente la Corte d'appello ha considerato non concludenti le prove testimoniali raccolte nel giudizio di primo grado con riguardo all'art. 2043. Tali testimonianze sostiene ancora la ricorrente - valutate alla luce dell'art. 2054, comportavano la colpa provata e non presunta ai fini della responsabilità dell'incidente e del ricono- scimento del danno. Pure questo motivo non può trovare accoglimento, avendo la corte esplicitamente ritenuto che non era stata provata dalla odierna ricorrente IO la colpa del conducente dell'autovettura, osservando al riguardo che i testi sentiti avevano riferito che un'auto, usci- ta improvvisamente da una traversa posta alla destra della IO, l'aveva investita, ma nulla era stato dato di conoscere sulle caratteristiche delle due stra- de, sulla posizione e senso di marcia della donna ri- spetto alla strada per corsa dall'auto, sulla velocità dell'autovettura, sulle modalità di verificazione in sé dell'incidente. 6 Tale valuta to integra una motivazion quata, logica ed esente da vizi di diritto, che si *tref pèrtíð£ síðacat del ģiúdïce di leģittimi- cui è precluso ZiLiriesame di per sé dei fatti ed nuova diversà. valutazione.
1.3. A ricorso va pertanto rigettato, compensandosi per Pusti motivi le speses del presente giudizio tra le/' ti costituite (mentre nulla va disposto rispetto Waltra intimata PA, non costituitasi). Pep Dott. BU QI. M. La CORTE rigettacik. ricorso e compensa de spese dél Agfúdizio di Cassazione Y B V jul Così deciso, il 6:11.2002, nella Camera di consi- R > Z N r De IL. CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Житай Душа inte tel. Depositata in Cancelleria CANCELLIERECT 0092 esa Marie Aksio 14.05.03 uggi, ILCANGELLIEREⒸ1, Dottsse Mark Alelo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Şi attesta l'iscrizione a ruolo presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2. 23.10.13... al n. 3./2322 (art. 278 T.U. n° 115 del 30/5/2002), IL FUNZIONARIO