Sentenza 27 maggio 2010
Massime • 1
In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, occorre non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione. (Nella specie è stata ritenuta sussistente l'aggravante nel fatto di agente che aveva forzato, con un calcio, la porta di ingresso di un appartamento, nel quale si era poi introdotto per compiere una rapina).
Commentario • 1
- 1. Sostuisce serratura: violazione di domicilio (Cass.23579/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 maggio 2018
Il proprietario di un appartamento pur se ci abita saltuariamente conserva il diritto di escludere ospiti non graditi, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto. Costituisce reato la sostituzione della serratura che ha consentito l'ingresso abusivo, impedendo l'accesso e l'uso al legittimo detentore. In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, occorre non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2010, n. 32277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32277 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro Antonio - Presidente - del 27/05/2010
Dott. GENTILE Domenico - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 2202
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 39970/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) D'ON RA N. IL 08/03/1985;
avverso la sentenza n. 462/2008 CORTE APELLO di POTENZA, del 22/05/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/05/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GENTILE;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Carmine Stabile che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udita l'arringa dell'Avv. Lopinfio Maria Stella in sostituzione dell'Avv. Cassotta Giorgio, di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
Il Gup presso il Tribunale di Melfi giudicava:
D'ON RA imputato:
a)- art. 614 c.p., u.c., per il reato di violazione di domicilio aggravata dalla violenza sulle cose, per essersi introdotto con violenza nell'abitazione di Karoui Moncef contro la presunta volontà dello stesso, dopo avere forzato la porta di ingresso con un calcio;
b)- artt. 81 e 628 c.p., perché, dopo essersi introdotto nell'abitazione del Karoui facendo uso della violenza di cui al capo a), si impossessava di Euro 300 che asportava da un tavolo e, quindi, armatosi di un coltello da cucina che puntava alla gola di SZ TO Marcin, sottraeva al predetto un telefono cellulare;
fatti avvenuti in Lavello lì 11.02.07;
- al termine del giudizio abbreviato il Gup condannava l'imputato alla pena di anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 400 di multa, concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e con la riduzione per il rito;
Avverso tale decisione l'imputato proponeva impugnazione ma la Corte di appello di Potenza, con sentenza del 22.05.09, respingeva i motivi proposti e confermava la sentenza di primo grado;
Ricorre per cassazione l'imputato, deducendo:
MOTIVI ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e). 1)- Il ricorrente censura la decisione impugnata per illogicità avendo ritenuto provata la penale responsabilità in ordine alla violazione di domicilio, ascritta al capo a), sulla scorta delle sole dichiarazioni della parte lesa che, invece, non andava considerata attendibile, atteso:
- che la circostanza del ritrovamento indosso all'imputato del telefonino sottratto non costituiva riscontro del reato di violazione di domicilio;
- che la porta in questione risultava leggermente danneggiata nella parte posteriore mentre il calcio sarebbe stato inferto nella parte anteriore;
2)- in ogni caso la circostanza aggravante della forzatura della porta non andava ritenuta atteso che gli agenti di PG avevano accertato che la porta era assai fragile poteva essere aperta con una semplice spinta;
3)- la sentenza era illogica per avere ritenuto esistente la prova anche sulla rapina ascritta al capo b), sulla base delle dichiarazioni della parte offesa, la cui attendibilità era stata ricavata dalla Corte di appello dal riscontro di due soli elementi: - descrizione fisica del prevenuto ed - apprensione del telefono, mentre erano restate prive di riscontri le altre circostanze inerenti le modalità della condotta, il tutto in violazione del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio" che avrebbe dovuto indurre la Corte ad una valutazione meno grave dei fatti.
Chiede pertanto l'annullamento dell'impugnata sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo appare totalmente infondato in quanto sostiene la tesi della inesistenza dell'aggravante della violenza sulle cose stante che la fragilità della porta di ingresso non richiedeva una particolare violenza, bastando una semplice spinta;
si tratta invero di una deduzione in aperto contrasto con la Giurisprudenza di legittimità che ha espresso il principio, cui si uniforma questo Collegio, secondo il quale: "In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l'aggravante della violenza sulle cose (che comporta la procedibilità di ufficio), occorre, non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla res, ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione. (Nella fattispecie, relativa a delitto tentato, la Corte ha ritenuto insussistente la aggravante nel comportamento dell'imputato, che, secondo quanto dichiarato da un teste, stava "maneggiando" sulla porta dell'appartamento nel quale aveva intenzione di introdursi)" Cassazione penale sez. 5^ 04 gennaio 2000 n. 2170. Appare evidente, dunque, che ai fini dell'aggravante in questione è sufficiente una qualsiasi forma di violenza, anche lieve, purché idonea ad alterare l'aspetto della cosa;
circostanza che è stata puntualmente riscontrata dalla sentenza impugnata che ha sottolineato come: "i CC di Lavello accertavano che la porta dell'abitazione del denunciante risultava leggermente danneggiata in basso a sinistra". Del pari infondata è la censura relativa alla formazione della prova sulla scorta delle sole dichiarazioni della parte offesa, pur se prive di riscontri, atteso che sul punto è ormai consolidata la giurisprudenza, anche di questa sezione, che ha espresso il principio per il quale la parte offesa può essere ritenuta attendibile sulla scorta della ritenuta credibilità intrinseca, anche in assenza di riscontri: "In tema di valutazione della prova testimoniale, stante il libero convincimento del giudice, la deposizione della persona offesa dal reato, pur non potendo essere equiparata a quella del testimone estraneo, può tuttavia essere assunta anche da sola come fonte di prova ove sia sottoposta ad un attento controllo di credibilità oggettiva e soggettiva, non richiedendo necessariamente neppure riscontri esterni, quando non sussistano - come nel caso di specie - situazioni che inducano a dubitare della sua attendibilità" Cassazione penale sez. 2^ 03 luglio 2008 n. 35201. Nella specie la Corte del merito non si è sottratta all'obbligo di valutazione della credibilità intrinseca della parte offesa, segnalando che la medesima appariva assolutamente credibile, avendo denunciato la sottrazione con violenza proprio di quel cellulare che poi era stato trovato in possesso dell'imputato.
Il ricorrente censura tale valutazione osservando che il ritrovamento del telefono non costituirebbe un riscontro certo ed univoco rispetto ai reati ascritti ma va considerato che la motivazione ha richiamato la circostanza al fine della valutazione dell'attendibilità della parte offesa, rimarcandone la linearità del racconto nell'ambito di una valutazione globale delle prove raccolte, tali da permettere l'organica coordinazione con i fatti accertati, in modo da consentire un collegamento diretto e univoco, con i fatti per cui si procede e con la persona contro cui si procede. (Cassazione penale, sez. 1^, 23 aprile 1993). La sentenza impugnata si è mossa su tale base interpretativa, sicché risulta incensurabile in questa sede di legittimità. Va ricordato che la Corte di cassazione non può fornire una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, ne' può stabilire se questa propone la migliore ricostruzione delle vicende che hanno originato il giudizio, ma deve limitarsi a verificare se la giustificazione della scelta adottata in dispositivo sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. Cassazione penale, sez. 4^ 29 gennaio 2007 n. 12255. Il ricorrente propone valutazioni alternative delle prove, osservando, quanto alla violazione di domicilio, che il sito del danneggiamene della porta risultava in contrasto con il racconto della parte offesa, introducendo così valutazioni del fatto che non possono trovare ingresso in questa sede perché la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune. In particolare l'illogicità della motivazione, come vizio denunciarle, dev'essere percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze;
Cassazione penale sez. 2^ 05 maggio 2009 n. 24847. I motivi di ricorso articolati collidono con il precetto dell'art.606 c.p.p., lett. e) in quanto trascurano di prendere in considerazione aspetti sostanziali e decisivi della motivazione del provvedimento impugnato, proponendo soluzioni e valutazioni alternative, sicché sono da ritenersi inammissibili. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, della somma di Euro 1000,00, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 maggio 2010. Depositato in Cancelleria il 24 agosto 2010