Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2010, n. 32277
CASS
Sentenza 27 maggio 2010

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Massime1

In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, occorre non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione. (Nella specie è stata ritenuta sussistente l'aggravante nel fatto di agente che aveva forzato, con un calcio, la porta di ingresso di un appartamento, nel quale si era poi introdotto per compiere una rapina).

Commentario1

  • 1Sostuisce serratura: violazione di domicilio (Cass.23579/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 maggio 2018

    Il proprietario di un appartamento pur se ci abita saltuariamente conserva il diritto di escludere ospiti non graditi, in quanto l'attualità dell'uso non implica la sua continuità e non viene meno in ragione dell'assenza, più o meno prolungata nel tempo, dell'avente diritto. Costituisce reato la sostituzione della serratura che ha consentito l'ingresso abusivo, impedendo l'accesso e l'uso al legittimo detentore. In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente l'aggravante della violenza sulle cose, che comporta la procedibilità di ufficio, occorre non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/05/2010, n. 32277
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32277
Data del deposito : 27 maggio 2010

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