Sentenza 4 gennaio 2000
Massime • 1
In tema di violazione di domicilio, perché possa ritenersi sussistente la aggravante della violenza sulle cose (che comporta la procedibilità di ufficio), occorre, non solo che l'azione sia esercitata direttamente sulla "res", ma anche che essa abbia determinato la forzatura, la rottura, il danneggiamento della stessa o ne abbia comunque alterato l'aspetto e/o la funzione. (Nella fattispecie, relativa a delitto tentato, la Corte ha ritenuto insussistente la aggravante nel comportamento dell'imputato, che, secondo quanto dichiarato da un teste, stava "maneggiando" sulla porta dell'appartamento nel quale aveva intenzione di introdursi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/01/2000, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Vincenzo G. Pandolfo Presidente del 4.1.2000
Dott. Franco Marrone Consigliere SENTENZA
Dott. Pasquale Perrone Consigliere N.10
Dott. Alfonso Amato Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Maurizio Fumo Consigliere N.36694/99
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze
Avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze del 22.3.1999, che, confermando la sentenza del Pretore di Lucca, sezione distaccata di Viareggio del 12.4.1995, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di FE EF, nato a Lucca il [...], in [...] al delitto di cui all'art. 110-56-614 cp, per mancanza di querela. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Maurizio Fumo,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto procuratore generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In fatto ed in diritto
Il PG di Firenze ricorre per cassazione avverso la sopra indicata sentenza deducendo mancanza ed illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 614 comma 2 cp, in relazione all'art. 56 stesso codice e lamentando che non correttamente i giudici di merito hanno ritenuto sussistente la ipotesi semplice e non quella aggravata (e dunque procedibile di ufficio) della violazione di domicilio. A sostegno della decisione adottata, la Corte territoriale ha posto una motivazione solo apparentemente plausibile, in quanto, pacifica essendo la ricostruzione storica del fatto, i giudici hanno operato una forzatura semantica delle parole dei testi, giungendo, in tal modo, alla conclusione che il FE ed il suo ignoto complice non tentarono di forzare la serratura della porta di ingresso dell'appartamento nel quale avevano intenzione di introdursi e, dunque, non tentarono di esercitare violenza sulle cose. Ed invero, poiché è emerso dalla istruttoria dibattimentale che i due stavano "maneggiando" sulla predetta porta di ingresso, certamente ricorre la ipotesi aggravata di violazione di domicilio, con conseguente procedibilità di ufficio.
Qualora, viceversa, la Corte fiorentina abbia ritenuto che il tentativo di scasso non integri la aggravante di cui al secondo comma dell'art. 614 cp, essa è caduta in un evidente errore di diritto, dal momento che, anche in tema di tentativo, sono riconoscibili ed applicabili le circostanze che hanno quale effetto quello di comportare, in astratto, un aggravamento della pena. Il ricorso è infondato.
L'aggravante della violenza sulle cose ricorre, ovviamente, quando l'agente eserciti la sua azione su di una res, forzandola, rompendola, danneggiandola o comunque, in qualche modo, alterandone l'aspetto e/o la funzione.
Nel caso di specie, l'impugnante PM deduce la sussistenza della aggravante da una frase, riportata in sentenza, pronunciata da un testimone oculare, vale a dire da una persona che assistette al tentativo del FE di introdursi nella abitazione del cognato. Il teste, come premesso, ebbe a riferire che l'imputato, insieme con uno sconosciuto, stava "maneggiando" sulla porta di ingresso. L'espressione, se presa alla lettura, è ovviamente impropria, in quanto "maneggiare" è un verbo transitivo che implica l'impiego di un successivo complemento oggetto. Ma, nel caso di specie, come è chiaro, il verbo è sinonimo di "armeggiare", "cincischiare", "muovere le mani". L'azione, di per sè, no implica ne' danno, ne' violenza alla cosa "maneggiata". D'altra parte, ne' la sentenza, ne' il ricorso riferiscono, assumono o dimostrano che la porta sia stata in qualche modo danneggiata, ne' che, comunque, essa presenti tracce di violenza o di forzatura. Neanche si deduce, poi, il rinvenimento di arnesi atti allo scasso.
Va da sè, d'altronde, che qualsiasi accertamento che pretendesse di andare al di là di quanto risulta dal testo del provvedimento impugnato sarebbe precluso in questa sede.
L'impianto argomentativo della impugnata sentenza, per altro, appare congruo, logico e completo;
conseguentemente neanche sotto il profilo della carenza o della apparenza della motivazione la sentenza appare censurabile.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2000