Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8870
CASS
Sentenza 28 giugno 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

L'ordinanza ricorribile per cassazione, di cui all'art. 23, comma quinto della legge n. 689 del 1981, non deve contenere gli stessi elementi previsti per la sentenza all'art. 132 cod. proc. civ.. Più in particolare ai sensi dell'art. 134 cod. proc. civ., "se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale", la cui data, essendo sempre rilevabile dal ruolo, fa si che sia sempre presente il requisito di cui all'art. 176, comma secondo cod. proc. civ., con conseguenti richiami di qualsiasi nullità.

Nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, la sottoscrizione dell'opponente per presa visione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dimostra che lo stesso ha avuto conoscenza della data dell'udienza, il che tiene legittimamente luogo della mancata notificazione; pertanto, legittimamente il giudice convalida l'ingiunzione in assenza dell'opponente avvisato della data della udienza di comparizione in tali forme anziché con quelle di cui all'art. 23.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8870
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8870
    Data del deposito : 28 giugno 2001

    Testo completo