Sentenza 28 giugno 2001
Massime • 2
L'ordinanza ricorribile per cassazione, di cui all'art. 23, comma quinto della legge n. 689 del 1981, non deve contenere gli stessi elementi previsti per la sentenza all'art. 132 cod. proc. civ.. Più in particolare ai sensi dell'art. 134 cod. proc. civ., "se è pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale", la cui data, essendo sempre rilevabile dal ruolo, fa si che sia sempre presente il requisito di cui all'art. 176, comma secondo cod. proc. civ., con conseguenti richiami di qualsiasi nullità.
Nel procedimento di opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981, la sottoscrizione dell'opponente per presa visione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dimostra che lo stesso ha avuto conoscenza della data dell'udienza, il che tiene legittimamente luogo della mancata notificazione; pertanto, legittimamente il giudice convalida l'ingiunzione in assenza dell'opponente avvisato della data della udienza di comparizione in tali forme anziché con quelle di cui all'art. 23.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/06/2001, n. 8870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8870 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. DONATO PLENTEDA - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - Consigliere -
Dott. FABRIZIO FORTE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n 20945 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto da
RO TR, avvocato del foro di Taranto, difensore di se stesso, elettivamente domiciliato in Roma, V.le Tito Labieno n. 170 presso lo studio Nardelli.
- RICORRENTE -
CONTRO
MINISTERO INTERNO + 1
- INTIMATO -
avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 6 20 luglio 1999 di convalida della sanzione ex 5^ comma art. 23 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Udita, all'udienza del 14 marzo 2001, la relazione del Cons. Dott. Fabrizio Forte.
Sentito il P.M. dr. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Taranto in composizione monocratica, all'udienza di comparizione fissata ai sensi del 2^ comma dell'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689 a seguito dell'opposizione proposta ai sensi di detta norma ad avviso di mora da PI AS, emetteva ordinanza di convalida del verbale di contestazione di violazioni del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (da ora C.d.S.) a base dell'atto opposto, perché l'opponente, che aveva preso visione del decreto che la fissava, non era comparso all'udienza senza addurre un valido impedimento, e l'avviso impugnato non risultava illegittimo in base al ricorso e ai documenti prodotti dalla P.A. All'opponente nel 1999 era stato notificato avviso di mora, che intimava di pagare L. 501.712 per violazione del C.d.S., per la quale era stata chiesta iscrizione a ruolo nel 1996; con il ricorso s'era dedotta la nullità dell'avviso, non preceduto da notifica dell'ordinanza ingiunzione o della cartella esattoriale e l'estinzione dell'obbligo di pagare, per omessa notifica della violazione nei termini dell'art. 201 C.d.S. e per prescrizione, ai sensi dell'art. 28 della l. 689/81 e dell'art. 209 del C.d.S.
Per la cassazione di questa ordinanza ha proposto ricorso con tre motivi il AS.
Il Prefetto di Taranto non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Pregiudiziale è il terzo motivo di ricorso che deduce la nullità dell'ordinanza impugnata mancante di data per violazione dell'art. 132 comma 2^ n. 5 c.p.c. ed è da ritenere infondato.
"L'ordinanza ricorribile per cassazione" di cui al 5^ comma dell'art. 23 legge n. 689/81 non è una sentenza e non deve quindi "contenere"
gli stessi elementi imposti per questa dall'art. 132 c.p.c.; ai sensi dell'art. 134 c.p.c., essa "se è pronunciata in udienza è inserita nel processo verbale", la data del quale corrisponde a quella del provvedimento ai sensi dell'art. 176, 2^ comma c.p.c. (Cass. 3 dicembre 1999 n. 13356) e può sempre rilevarsi dal ruolo, per cui non è imposta a pena di nullità (Cass. 2 giugno 1989 n. 2679). Inoltre il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza notificato il 20 novembre 1999, nell'anno indicato nel verbale in cui è inserita l'ordinanza, è stato di certo tempestivo e di conseguenza alcun danno ha subito il ricorrente nei suoi diritti di difesa dalla incompletezza della data, da ricostruire in base agli atti esaminabili anche in questa sede per la natura processuale del motivo.
Dall'istanza rivolta dal AS alla Cancelleria del Tribunale di Taranto di trasmettere a questa Corte il fascicolo del giudizio di merito ai sensi dell'art. 369 c.p.c. emerge che l'ordinanza fu emessa all'udienza del 6 luglio e comunicata il 20 luglio 1999. Ai fini della validità dei provvedimenti giurisdizionali rileva la data di pubblicazione e non quella di deliberazione (Cass. 3 dicembre 1999 n. 13505) e l'ordinanza risulta deliberata e resa pubblica il 6 luglio 1999 giorno dell'udienza di comparizione, rilevabile anche dagli atti allegati al ricorso, oltre che dal ruolo e ben nota al ricorrente che ne aveva incontestatamente avuto conoscenza, per cui il motivo di ricorso è infondato.
2. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 23, comma 2^, legge n. 689/81, per non essersi notificati ricorso e decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione all'opponente ma al solo prefetto, con conseguente illegittimità dell'ordinanza pronunciata per omessa comparizione del ricorrente cui non sono stati notificati gli atti sopra indicati.
2.1. Il tribunale nell'ordinanza afferma di aver "verificato che l'opponente ha sottoscritto per presa visione il ricorso e il pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione". L'incontestata attestazione del tribunale dimostra che il AS aveva avuto conoscenza della data dell'udienza di comparizione, con atto simile alla comunicazione già ritenuta sufficiente a surrogare la mancata notifica (Cass. 2 giugno 1995 n. 6228) nella stessa ipotesi.
Sarebbe contrario ad ogni principio di economia processuale ritenere nulla la c.d. presa visione del ricorso e del decreto dalle parti del procedimento dell'art. 23 L. 689/81, solo perché la norma prevede la notifica di detti atti, dovendosi ritenere raggiunto lo scopo di portare a conoscenza la data dell'udienza d'inizio del procedimento, con modalità che garantiscono che il destinatario ne ha preso visione in presenza del cancelliere.
Anche detto motivo di ricorso è, quindi, infondato.
3. È infine dedotta la violazione dell'art. 23, comma 12, della l. n. 689/81, pure per omessa e insufficiente motivazione, non avendo il tribunale indicato i motivi per i quali la sanzione inflitta non è illegittima nonostante l'opposizione e la documentazione in atti.
3.1. Anche questo motivo di ricorso, non indicandosi le ragioni dell'opposizione o i documenti della P.A. che in concreto rendono illegittimo l'atto opposto, deve rigettarsi.
Non risultando dall'opposizione e dalla documentazione inviata l'illegittimità dell'atto opposto, emesso per la mancata impugnazione del verbale e della cartella di pagamento, divenuti titoli esecutivi a fondamento dell'avviso di mora, il tribunale, in conformità a quanto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza 5 dicembre 1990 n. 534, ha esattamente convalidato l'atto oggetto di opposizione.
Nulla deve disporsi per le spese del presente giudizio non essendosi difesa la Prefettura.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 28 giugno 2001