Sentenza 26 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/01/2001, n. 1076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1076 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2001 |
Testo completo
ee 65242 0 1 0 7 6 / 0 1 R E P UB BL I CA I TALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 1 sezione civile oggetto composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: compensazione spese Presidente giudiziarie: motivazione. dr. Pellegrino Senofonte dr. Vincenzo Ferro Consigliere R.G. N. 14227/99 dr. Maria Gabriella Luccioli Consigliere Cron. 23 dr. Francesco Felicetti Consigliere Rep. 346 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. ha pronunciato la seguente: Ud. 09.11.2000 S E NT E NZA sul ricorso iscritto al n. 14227 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1999, proposto DA BE RI CA, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Bainsizza n. 1, presso l'avv. Mauro Mel- 0240693 lini, che lo rappresenta e difende, per procura in D240694 calce al ricorso. RICORRENTE
CONTRO
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Mini- stro in carica, per legge domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale del- lo Stato e da questa rappresentato e difeso. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CONTE UFFICIO COPIE 2071 CARTON: CIVILE Richiesta copia studio 2000 dal Sig. IL SOLE 2LORE. N. 65242 per diritti L. 3000 2001"2 टे CELLIERE 2- CONTRORICORRENTE CANCELLERIA avverso la sentenza del Tribunale di Roma, IV^ sez. civ., n. 9586, del 2 - 21 maggio 1998. Udita, all'u- dienza del 9 novembre 2000, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Uditi l'avv. Mauro Mellini, per il ri- corrente, che chiede l'accoglimento del ricorso, l'av- CANCELLERIA vocato dello Stato Macaluso, che ne domanda il riget- to, e il P.M. dr. Dario Cafiero, che conclude per l'i- nammissibilità o il rigetto dell'impugnazione. Svolgimento del processo Uniformandosi ai principi di diritto affermati dalla ANCELLERIA Corte di cassazione, il Tribunale di Roma in sede di rinvio, con sentenza del 21 maggio 1998, accoglieva l' appello di BE LL LC contro la decisio- ne del locale Pretore che aveva revocato un suo decre- to, che ingiungeva al Ministero di Grazia e Giustizia CANCELLERIA di pagare all'appellante £. 4.977.786, quale compenso per la custodia di veicoli oggetto di sequestro pena- le, rigettando l'opposizione dell'indicata Amministra- zione e compensando integralmente tra le parti le spe- se dei vari gradi di causa, per la "complessità e ra- gionevole disputabilità delle questioni trattate". Per la cassazione di questa sentenza, propone ricorso il LL LC per un unico motivo e il Ministe- ro di Grazia e Giustizia resiste con controricorso. NEMA DI CASSAZIONE ICIO COPIE Tuta copla legale Podestl 12000+) ilti L. 24 LUG 2001- II. CANCELLIERE 3 - MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso deduce violazione dell'art. 92, in relazio- ne all'art. 96 c.p.c., per l'evidente assurdità della motivazione sulla compensazione delle spese di causa, non essendo disputabile il diritto del LL, con- testato da rilievi vaghi e generici sulla giurisdizio- ne e attuato in ritardo per le ostruzionistiche e te- merarie eccezioni del Ministero e per la mancata pre- visione del compenso al custode nell'irregolare prov- vedimento di vendita del presidente del tribunale. Erroneamente la compensazione delle spese è stata e- stesa dal tribunale al giudizio di rinvio, nel quale tutte le questioni sono state già risolte dalla Supre- ma Corte e non sono più complesse o disputabili.
1.2. La sentenza impugnata, nell'ampio svolgimento del processo, rileva che il pretore ha revocato il decreto opposto con sentenza confermata dal tribunale, sia per incompetenza del giudice civile sul compenso al custo- de nominato in sede penale, sia per non essere sicuro il titolo del deposito dei veicoli venduti, che poteva essere o il sequestro penale o l'ordine amministrativo del comune comportanti obblighi di soggetti diversi. f La Corte Suprema ha dichiarato competente il giudice civile, solo per il fatto che il presidente del tribu- nale ha ordinato la vendita dei beni sequestrati, non spettando al custode la ricerca dei fascicoli penali contenenti i sequestri, nè essendo egli legittimato a impugnare il decreto di vendita, e ritenendo il Mini- stero obbligato, almeno ai sensi dell'art. 2041 c.c. Per gli indicati principi e in mancanza di prova che i beni sequestrati e venduti vennero custoditi su or- dine del comune, il giudice del rinvio ha accolto l' appello e rigettato l'opposizione. Appaiono evidenti la complessità in fatto e la dispu- tabilità in diritto delle questioni trattate, potendo l'individuazione dell'autorità che aveva ordinato il deposito comportare anche in sede di rinvio l'esisten- za di un obbligato diverso dal Ministero, ed essendosi nella fase di merito antecedente alla cassazione dene- gata la competenza del giudice civile, sulla base di una lettura delle norme del codice di procedura penale non condivisa dalla Suprema Corte ma non irragionevole o basata su"vaghe e generiche eccezioni"del Ministero. L'individuazione del titolare dell'obbligo nell'auto- rità che dispose la custodia, che poteva essere il co- mune e non un giudice penale, è un fatto del quale po- teva darsi prova anche nel giudizio di rinvio, per cui anche in quest'ultimo, non era risolto ogni problema e poteva disporsi logicamente la compensazione. La storia del procedimento e la stessa soluzione della 5 controversia, giustificano la compensazione delle spe- se di cui alla sentenza impugnata e ciò è sufficiente a fondare la decisione ex art. 92 2° co. c.p.c. (Cass. 5 maggio 1999 n. 4455), stante la piena logicità della motivazione, per la quale il ricorso è infondato, dato che le spese comunque non sono state poste a carico e- sclusivo del vincitore (Cass. 27 aprile 2000 n. 5390). La sentenza giustifica la compensazione in modo razio- nale e adeguato ed è incompatibile con la condanna per lite temeraria ex art. 96 c.p.c., mai richiesta in se- de di merito e inammissibile in Cassazione (così Cass. 40000 30 marzo 2000 n. 3876). Anche per tale profilo il ri- 290000 corso è, quindi, infondato.
3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese anche del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
2 La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. ( . Così deciso nella Camera di consiglio del 9 novembre 0 0 1 0 . 0 0 9 0 2000. 2 2 L E I i Il presidente F T d I A u i D R T G N C E C A e t B n e g i r H consigliere estensore a i s D s l . I D S ( . E p R duns . . . . . . . e r i attix