Sentenza 5 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/06/2001, n. 7598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7598 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2001 |
Testo completo
_ 7598/0 1 I 9 L 8 L e 6 l O . a B n E N e , E p 1 N a 8 PUB O m I 9 e Z 1 t - A s 1 i R IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 1 s T - S l I 4 a G 2 e E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto . h R L c i A f i 3 D 1° sezione civile sanzioni amministrative: d 2 E o . T m T N composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: buona fede ed errore R E S A E Presidente scusabile sulla norma. dr. Alfredo Rocchi Consigliere R.G. N. 7550/99 dr. Massimo Bonomo Consigliere rel. dr. Fabrizio Forte Cron. 17471 Consigliere dr. Luigi Macioce Consigliere dr. Bruno Spagna Musso Rep. ud. 15.03.2001ha pronunciato la seguente: SENTENZA su ricorso iscritto al n° 7550 del Ruolo Generale de- gli affari civili dell'anno 1999, proposto DA AL RI, anche quale legale rappresentan- te della s.p.a. CARTIERE RI, elettivamente domi- ciliato in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Fuganti di Rovereto per procura a margine del ricorso. RICORRENTE
CONTRO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, in persona del presiden- te, autorizzato con delibera della G.P. n. 3168 del 30 aprile 1998 ed elettivamente domiciliato in Roma alla 772 2001 - 2 - Via P.A. Micheli n. 78, presso l'avv. Ugo Ferrari, che la rappresenta e difende per procura speciale autenti- cata del 6 maggio 1999. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza del Pretore di Rovereto n. 21/98 del 13 febbraio · 6 marzo 1998. Udita, all'udienza del 15 marzo 2001, la relazione del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti gli avv. Fuganti e Ferrari che hanno chiesto rispettivamente l'accoglimento e il rigetto del ricor- so e il P.M. dr. Stefano Schirò, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Il Pretore di Rovereto, con sentenza del 6 marzo 1998, rigettava l'opposizione della s.p.a. Cartiere Fedrigo- ni in persona del legale rappresentante Alessandro Fe- drigoni, avverso l'ordinanza della Provincia Autonoma di Trento del 27 marzo 1996, che aveva ingiunto di pa- gare £. 4.005.000, per violazione dell'art. 48 D.P.G. P. 28 gennaio 1987 n. 1-41, avendo accertato il c.t.u. l'emissione dallo stabilimento della società di cloro attivo, in misura del 20% degli scarichi, superiore ai massimi consentiti dello 0,1 per milligrammo. Il pretore rilevava che l'impianto di depurazione non 3 - era stato predisposto per dare l'allarme in caso di scarico di cloro attivo nella percentuale indicata, essendo il rilevatore di presenza di cloro tarato su quello libero e non su quello combinato, per cui evi- dente era l'imperizia manifestata nel costruire l'im- pianto, costitutiva della colpa nella violazione. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- corso con un motivo la s.p.a. Cartiere Fedrigoni, in persona del suo rappresentante Alessandro Fedrigoni. La Provincia autonoma di Trento ha svolto attività di- fensiva con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'impugnazione si deduce violazione dell'art. 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 dal giudice a quo che erroneamente ha ritenuto esservi colpa per imperi- zia nella predisposizione del clororesiduometro, tara- to per rilevare la percentuale di cloro libero negli scarichi e non quella di cloro combinato, in tal modo impedendo di accertare il superamento dei limiti lega- li, dato che la quantità di cloro attivo esistente in mg. 0,1 di elemento combinato è minore di quella pre- sente in mg 0,1 di elemento puro, con conseguente al- larme ritardato dell'inquinamento illegittimo. Il pretore, per accertare la violazione, si è avvalso della consulenza di un tecnico con preparazione speci- 4 fica superiore alla media e quindi, come già affermato da questa Corte (Cass. 4 luglio 1992 n. 8180), doveva ritenere scusabile l'errore della società, perchè de- rivato dall'ignoranza inevitabile della norma non ov- viabile dall'interessato con l'ordinaria diligenza, in rapporto anche agli elementi d'equivocità esistenti nelle norme da applicare, ancor più rilevanti quando chi viola il precetto è tenuto a particolare diligenza per l'attività professionale espletata. La controricorrente eccepisce l'inammissibilità del ricorso che censura giudizi tecnici del c.t.u. fatti propri dalla sentenza e l'infondatezza dello stesso, essendo chiare le norme di legge che, nella tabella allegata alla legge provinciale 10 maggio 1976 n. 319, precisano che l'espressione cloro si riferisce a "clo- ro attivo come C12", normalmente combinato in natura con altri elementi e come tale inquinante. Secondo la Provincia, manca nel testo di legge l'ele- mento positivo idoneo a ingenerare l'errore inevitabi- le e la violazione è frutto d'imperizia o ignoranza, aggravate dal fatto che la ricorrente già in preceden- te giudizio con lo stesso c.t.u. aveva avuto conoscen- za della portata del divieto di scarico del cloro.
2. Il ricorso è infondato perchè esattamente il preto- re individua la colpa dell'opponente nella omessa pre- - 5 - disposizione dell'impianto di allarme del depuratore in base alla percentuale del cloro combinato, quale è quello in genere esistente in natura e non di quello libero, come rileva la norma che si riferisce al cloro "attivo come CL2", cioè costituito da molecole biato- miche, che si manifestano come gas combinato con altri elementi e cioè in genere come cloruro. Sulla base del cloro combinato andava tarato il clororesiduometro del depuratore, predisposto per rilevare il cloro libero, con maggiore elemento attivo per l'inquinamento del combinato, per cui si era avuto allarme tardivo e l' inquinamento vietato. Non essendo indicato dalla ricorrente l'elemento posi- tivo che l'avrebbe indotta in errore, oltre tutto ido- neo a trarre in inganno la generalità dei destinatari della norma (cfr. Cass. 11 febbraio 1999 n. 1151), 1' inevitabile ignoranza di questa è indimostrata;
è anzi incontestatamente rilevato che la predisposizione del- l'allarme in base a cloro più inquinante, è frutto di imperizia anche per le precedenti uguali conclusioni del c.t.u. in analogo processo, che confermavano come l'ignoranza delle norme in questo caso fosse sicura- mente evitabile esistendo invece gli elementi identi- ficativi della colpa del trasgressore. Concorrono giusti motivi, in rapporto alla complessi- tà dei mezzi d'accertamento della violazione contesta- 6 - ta per compensare tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso nella Camera di consiglio del 15 marzo A four 2001. Il consigsigliere estensore Il Consigli M IA ELLER C 1 N 0 A Maria Di Nuzzo Juors C 0 IL CANCELLIERE 2 IN IU TA SITA G 5 E O P LLIER E D ggi, uz E C i N O N D A aria C IL M " e 9 l a 8 n 6 I e L . L p N O a B , m 1 E e 8 t E s 9 i N 1 s O - I l 1 Z a 1 A - e R 4 h T 2 c S i I . f i G L d E o R 3 2 m A . D T E R T A N E S E