Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2001, n. 6636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6636 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
IN NOME D6636 /0 1 REPUBBLICA ITALIAN LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Riscatto del fondo confi- SEZIONE TERZA CIVILE nante. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6478/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron. 14515 Consigliere TRIFONE Dott. Francesco Rep. 2418 Dott. Mario Consigliere FINOCCHIARO Ud. 09/02/01 Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio, SEN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 2001 3005 sul ricorso proposto da: erdiri ET VA, da considerarsi domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LIRE 3000 ANGELO TOMASELLI, con studio in 95100 CATANIA VIA F. CANCELLERIA RISO, 12, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG512733 NO RI, NO OS;
intimati - avverso la sentenza n. 524/98 della Corte d'Appello di 1 CATANIA, SEZIONE PROMISCUA, emessa il 26/2/1998, 2001 depositata il 26/06/98; RG.808/95, 290 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 6.10.84, PE IO conveniva in giudizio PU Mario e RA AR, domandando la pronuncia del riscatto agrario di un fondo, con il conseguente trasferimento della proprietà in proprio favore e la condanna dei predetti convenuti al risarcimento dei danni subiti per la mancata percezione dei relativi frutti;
chiedeva, altresì, darsi atto dell'offerta di pagamento del prezzo versato per l'acquisto del bene da parte dei coniugi citati al loro dante causa. Premetteva la sua qualità di coltivatore diretto e la titolarità del diritto di proprietà su un appezzamento di terreno confinante. Esponeva che PE PE aveva venduto, con rogito 14.10.83 l'immobile in questione ai convenuti. Lamentava di non aver ricevuto alcuna comunicazione del trasferimento anzidetto e di non essere stato quindi posto in condizione di esercitare il diritto di prelazione previsto dagli artt. 8 della L. 590/65 e 7 della L. 817/71. PU Mario e RA AR domandavano la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto delle istanze del PE ed, in via subordinata, la rifusione delle spese sostenute per le migliorie eseguite nell'immobile. Nel corso dell'istruzione venivano richieste informazioni al OL Generale d'Italia ad Hannover. -Con sentenza n.456/95 del 27/10/94 27/2/95 il Tribunale di Catania, rilevato tra l'altro che dalle informazioni date dal OL Generale di Italia di Hannover emergeva che il PE aveva risieduto ininterrottamente in Germania dal 1961 al 1987 ed ivi aveva gestito un locale ove venivano somministrate bevande e preparati dei pasti ai clienti, rigettava la domanda dei PE condannandolo alle spese. 3 Proponeva appello il PE. PU Mario e RA AR chiedevano il rigetto dell'appello con vittoria di spese, in subordine, per il caso di accoglimento della pretesa attrice, chiedevano condannarsi il PE alla rifusione delle spese sostenute per migliorare il fondo. Con sentenza 26.2 26.6.98 la Corte di Appello di Catania rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese di II° grado. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione PE IO con due motivi. Le controparti non hanno svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 413 c.p.c.; con riferimento all'art. 360, 3 e 5 c.p.c." [evidentemente al posto di 413 - trattasi di lapsus - deve leggersi 213] esponendo, in sintesi, quanto segue. La Corte ha attribuito valore di prova documentale inconfutabile alle informazioni fornite dal OL suddetto in violazione e/o falsa applicazione dell'art. 213 c.p.c.; la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è consentita soltanto nel caso in cui le informazioni riguardino atti e documenti della stessa amministrazione e non quando costituiscano il risultato di particolari indagini sui fatti della causa. Nella specie al OL era stato delegato il compimento di atti istruttori;
ed inoltre il primo Giudice aveva attribuito valore di prova documentale alla risultanze di informazioni assunte attraverso improbabili telefonate con soggetti non meglio identificati e non su atti precostituiti. Un accertamento effettuato dall'autorità amministrativa senza le garanzie prescritte dall'ordinamento processuale, prima tra tutte quella del 4 contraddittorio, non può assurgere a fonte di prova, sulla quale il giudice possa fondare la sua decisione. Il motivo (nella sua parte essenziale e cioè quella concernente l'asserita violazione di norme e principi di carattere processuale) è inammissibile in quanto non ha costituito ritualmente oggetto del giudizio di secondo grado. Infatti nell'atto di appello il PE non aveva fatto valere le doglianze ora in questione ma (in sintesi) l'inattendibilità (per ragioni che, per la parte dotata del requisito della specificità, appaiono avere natura non processuale) delle risultanze rilevando in particolare che il OL d'Italia non ha fornito alcuna informazione che risultasse acquisita sulla scorta di indagini dirette...". Per la parte che sembrerebbe concernere ragioni di carattere non processuale (e comunque per la parte residua) il motivo è parimenti inammissibile in quanto privo del requisito della specificità. Con il secondo motivo il PE denuncia "Violazione dell'art. 1697 c.c.; con riferimento all'art. 360, 3 e 5 c.p.c." [la parte ricorrente nel citare l'art. 1697 c.c è incorsa in un evidente lapsus, intendendo invece riferirsi all'art. 2697 c.c] esponendo, in sintesi, le seguenti doglianze. I coniugi RI non avevano provato il difetto della qualifica di coltivatore diretto della parte ricorrente;
mentre quest'ultima aveva prodotto in primo grado un certificato di residenza storico del comune di Adrano ed un certificato rilasciato dal Servizio del Contributi Agricoli Unificati della Provincia di Catania;
e in appello anche un certificato sullo stato di famiglia e quattro dichiarazioni sostitutive di atto notorio;
inoltre aveva chiesto l'ammissione di prova per testi. La Corte, considerando ininfluenti i documenti, ha violato i principi di diritto circa la loro efficacia probatoria, ed è incorsa in contraddittorietà allorquando non ha ammesso la prova testimoniale. Circa la valutazione dei documenti predetti, il motivo è privo di pregio in 5 quanto il Giudice di secondo grado ha esposto una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione (sembra opportuno 66ricordare il seguente principio di diritto: Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico - formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998). Per ciò che concerne la mancata ammissione dei capitoli di prova per testi si rileva che la Corte di Appello l'ha ritenuta “ molto generica...", evidentemente ed implicitamente alludendo (oltre che al fatto “... che l'appellante non ha in alcun modo tentato di smentire l'origine delle informative date al OL (telefonata fatta dallo stessi PE), ma ha solo tentato di distorcere il senso della informativa che, di per sé, non può dare adito ad equivoci....", anche) all'inidoneità dei capitoli medesimo a provare la sussistenza di tutti i presupposti necessari per la sussistenza del diritto al riscatto (tra l'altro anche per l'insufficiente identificazione dei fondi citati nei capitoli stessi, identificati con la mera contrada). 6 Così (rettamente) inteso, anche questo punto della motivazione deve ritenersi immune dai vizi denunciati. Il ricorso va dunque respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma il 9.2.2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE Abr. Depositata in Cancellert 14 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta mendola Agenzia delle Entrate Ufficio di R1 Repm2 / 11 Iscritto a ruolo il .. Art. n. 10000 ма 290000 7