Sentenza 12 febbraio 2001
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- 1. Astensione, quando il rinvio è obbligatorio? (Cass. 40187/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 6 marzo 2020
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Sentenza 14 marzo - 29 settembre 2014, n. 40187 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - Dott. FRANCO Amedeo - rel. Consigliere - Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - ha pronunciato la seguente: sentenza sul ricorso proposto da: L.A., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 17/07/2012 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, la sentenza impugnata e il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 2002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2002 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
-.020 02 /0 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE REPUBBLICA ITALIANA 3,000 per diritti*2" FEB. 2001 In nome del popolo italiano IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G.N.10448/98 4182 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. -Rep. " Fabrizio Miani Canevari Consigliere Rel. -Ud. 28.11.2000 " Bruno Battimiello . -Oggetto: AE OG FL IN - Lavoro CANCELLERIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da ON AR RE, ON NN e BR MA, quali eredi di ON IO, elett.te dom.ti in Roma alla via Cola di Rienzo n. 28 presso l'avv. Salvatore Cabib- bo che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale a margine del ricorso ricorrenti
contro
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE -- INPS, in per- sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e dis feso, giusta procura speciale in calce al controricorso, da- 4906 gli avv.ti. Carlo De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido, con domicilio eletto in Roma in via della Frez- za n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto controricorrente per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Brescia n° 204/98 in data 22 gennaio/9 febbraio 1998 (R.G. 5908/97). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 novembre 2000 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Carlo De Angelis;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Vincenzo Gambardella, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 3. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Brescia, ON IO, assumendo di aver lavorato per oltre 10 anni nel settore dell'amianto, chiedeva la condanna dell'INPS alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione dell'anzianità contributiva in proporzione all'indice moltiplicatore 1,5, così come previsto dall'art. 13, comma 8, della legge n.257 del 1992. La domanda, accolta dal Pretore, è stata respinta in appello dal Tribunale, il quale ha interpretato la invocata disposizione nel senso della sua finalizzazione a favorire l'esodo dal settore dell'amianto dei lavoratori in esso occupati per scongiurare le prevedibili ripercussioni sul piano della sicurezza (in termini di salute collettiva) dell'avvenuta esposizione a rischio, traendo quindi, da tale interpretazione, la conclusione della non applicabilità del beneficio contributivo ai lavoratori già pensionati al momento della entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modificazioni. Gli intestati eredi di ON IO chiedono la cassazione di questa sentenza con ricorso fondato su un unico motivo al quale resiste l'INPS con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo i ricorrenti deducono violazione dei commi 7 e 8 dell'art. 13 della legge 27 marzo 1992 n.257, come modificati dall'art.1, comma 1, del d.l. 5 giugno 1993 n.169, convertito, con modificazioni, con legge 4 agosto 1993 n.271, nonché dell'art. 12 disp.prel. (in relazione all'art. 360 n.3 c.p.c.). Assumono che la "ratio" individuata dal Tribunale risulta estranea alla norma oggetto di interpretazione, la quale, espressamente riferendosi ai lavoratori "che abbiano contratto...", "che siano stati esposti...", 1 intende con tutta evidenza concedere un beneficio a tutti coloro che abbiano subito nel tempo l'usura provocata dalla frequenza con l'amianto. Non contrasta, secondo i ricorrenti, con l'estensione del beneficio ai soggetti già pensionati né il riferimento legislativo a un periodo minimo di esposizione di almeno 10 anni, né la (presunta dal Tribunale) mancanza di copertura finanziaria, né l'uso del termine "lavoratori" e dell'espressione "ai fini delle prestazioni pensionistiche", ad entrambi dovendo attribuirsi valenza generale e onnicomprensiva. Il ricorso non è fondato. La Corte si è già pronunciata sulla questione con numerose decisioni (Cass. 7 luglio 1998 n.6605, 7 luglio 1998 n. 6620, 28 luglio 1998 n.7407 e altre successive conformi, tra cui, da ultimo, sent. 10 agosto 2000 n.10557), le quali hanno ritenuto che l'art.13, commi 7 e 8, della legge 27 marzo 1992 n.257, nel testo di cui all'art. 1 d.1. 5 giugno 1993 n.169, come modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993 n.271, deve essere interpretato nel senso che la maggiorazione secondo il periodi lavorativi comportanti coefficiente 1,5 dei esposizione all'amianto compete ai "lavoratori" e non invece a coloro che, al momento della entrata in vigore della legge n.257 del 1992 e successive modifiche, erano titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità. Tanto, sul rilievo che, mentre scopo generale della legge è il sostegno ai lavoratori pregiudicati nelle loro possibilità occupazionali dalla soppressione delle lavorazioni dell'amianto, i benefici di cui al comma settimo (relativo ai soggetti affetti da specifica malattia professionale) e al comma ottavo (relativo all'ipotesi di esposizione ultradecennale) dell'art.13 mirano specificamente ad agevolare il pensionamento di vecchiaia O di anzianità dei soggetti esclusi dal beneficio del prepensionamento (previsto dal comma 2 secondo), per la mancanza del requisito dei trent' anni di contribuzione o dell'attualità del rapporto di lavoro. D'altra parte si sottolinea ancora nelle ricordate - contrastano con l'ipotesi interpretativa decisioni - dell'estensione del beneficio ai pensionati di vecchiaia e di anzianità elementi quali: l'inesistenza nei confronti dei medesimi dell'esigenza della specifica protezione a cui mira la legge (che non intende dare rilievo in sé alla prestazione di lavoro in un'attività insalubre); la mancata previsione della decorrenza del beneficio nei confronti dei soggetti già pensionati e della presentazione di una domanda da parte degli interessati;
la mancanza di una copertura finanziaria relativamente agli oneri derivanti dall'art.13. A questi principi, non contrastanti con gli artt. 3, 32 e 38 Cost. (cfr. le già citate sentenze n. 6620/1998 e n.10557/2000) risulta conforme la sentenza impugnata e da essi il Collegio non ha ragione di discostarsi, posto che gli argomenti portati dai ricorrenti a sostegno della contraria tesi interpretativa non sono diversi da quelli già esaminati e disattesi nelle ricordate pronunce della Corte. Resta da aggiungere che della questione concernente l'applicabilità del beneficio previsto dall'art. 13 cit. ai titolari di pensione о assegno di invalidità questione pure esaminata (e positivamente risolta) dalla sentenza n. 6620/1998 la Corte non deve in del 1998 questa sede occuparsi, atteso che, a fronte della sentenza del Tribunale, che fa generico riferimento al fatto che il de cuius fosse "pensionato INPS", i ricorrenti non hanno dedotto, né nel ricorso né successivamente, che il ON IO beneficiava di uno dei suindicati trattamenti. In conclusione, il ricorso va rigettato, mentre nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione, 3 ricorrendo i requisiti per l'applicazione dell'art.152 disp.att. c.p.c.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 Il Cons.estensore Il Presidente Brune Battiniello lumin. Pravagan Stel e IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria 12 FEB. 2001 oggi, D IL COLLABORATORE I DI CANCELLERIA D , A S O S 0 L 1 L A 3 . T O 3 , T B 5 R A I S 'A D . E L P N A S L T I E S 3 IN D -7 O I G P S 8 O - IM N 1 A E 1 D S A I E D E , A I G O T R O G N T T E E S IT L I G H IR E A D R L L O E D