Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2002, n. 7830
CASS
Sentenza 29 maggio 2002

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In materia di contratti agrari, gli accordi in deroga alle norme vigenti stipulati con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole sono validi a condizione che il rappresentante svolga un'attività effettiva di consulenza e di indirizzo, e la sua partecipazione non si risolva in atto di mera presenza. (Nel caso, la S.S. ha confermato la decisione del giudice di merito, il quale aveva escluso che il rappresentante di categoria si fosse limitato ad una presenza meramente passiva sulla base del rilievo che il medesimo aveva, nell'interesse del proprio assistito, <> insieme alle parti - concedente ed affittuario - e ne aveva <> con le medesime il contenuto, facendo tra l'altro presente che il canone d'affitto concordato gli appariva <<alto rispetto ai parametri fissati dall'Ispettorato dell'Agricoltura>> ).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2002, n. 7830
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7830
    Data del deposito : 29 maggio 2002

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