Sentenza 10 giugno 2015
Massime • 1
Il terzo creditore assistito da ipoteca iscritta sul bene in data antecedente alla confisca di prevenzione può essere ammesso al pagamento del credito a norma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, qualora abbia presentato istanza di ammissione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge anche se l'iscrizione non è stata rinnovata prima del decorso del termine di venti anni dalla data in cui fu eseguita, laddove detto termine sia giunto a maturazione dopo il 31 dicembre 2012, in quanto, a tale data, ai sensi dell'art. 1, comma 197, del testo normativo citato, si è verificata l'estinzione delle ipoteche gravanti sui beni anteriormente alla loro confisca, e, conseguentemente, non può ritenersi incombere sul creditore un onere di rinnovazione dell'ipoteca già estinta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 30937 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30937 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 10/06/2015
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1198
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 48910/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ITALFONDIARIO S.P.A.;
avverso il decreto n. 98/2013 TRIBUNALE di CATANZARO, del 02/07/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DIOTALLEVI GIOVANNI;
lette le conclusioni del PG Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catanzaro.
Letto il ricorso proposto dal difensore di ITALFONDIARIO Avv. prof. PREZIOSI Stefano, e che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Italfondiario S.p.a. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Catanzaro, n. 98/2013 G.M.P. e n. 87/2013 Reg. C.C., pronunciato in data 2 luglio 2014, depositato il 9 settembre 2014 e notificato alla ricorrente il 30 settembre 2014. Il provvedimento impugnato ha rigettato l'istanza con cui l'odierna ricorrente aveva chiesto, con riferimento al procedimento di prevenzione che aveva portato alla confisca dei beni di RE OR ed in applicazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194, 197, 198 e 199, di essere ammessa al pagamento del credito vantato nei confronti di quest'ultimo, in virtù di un'ipoteca giudiziale iscritta, con nota del 17 maggio 1993, su un'unità immobiliare dello stesso RE, situata nel Comune di Lamezia Terme. Tale rigetto è stato motivato sulla base della rilevata inefficacia dell'ipoteca vantata dall'instante, dovuta alla scadenza, in data 17 maggio 2013, del termine ventennale di durata dell'iscrizione della medesima ipoteca, di cui all'art. 2847 c.c.
2. Il ricorso si articola in due distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si deduce l'erronea applicazione dell'art. 1, comma 198, della L. n. 228 del 2012, nonché degli artt. 2847 e
2878 c.c., n. 2). Più precisamente, si afferma che il giudice a quo avrebbe confuso la mancata rinnovazione con la cancellazione dell'ipoteca, ricollegando alla prima un effetto estintivo del titolo ipotecario previsto dalla legge unicamente come conseguenza della seconda. Pertanto, il suindicato giudice avrebbe dovuto ammettere l'instante al pagamento del credito da questi vantato, non potendosi ravvisare l'estinzione nè del credito stesso ne' del relativo titolo ipotecario. Inoltre, si evidenzia che l'art. 1, comma 197, della precitata L. n. 228 prevede espressamente l'estinzione di diritto di ogni peso od onere trascritto sui beni oggetto di confisca anteriormente al provvedimento ablativo;
muovendo da questo rilievo normativo, il ricorrente giunge a sostenere che l'attualità dell'iscrizione nei pubblici registri immobiliari della richiesta ipoteca non rientrerebbe tra i requisiti alla cui presenza la legge subordina la tutela del terzo creditore. Si rileva infine che sarebbe del tutto assurdo porre in capo al terzo creditore l'onere di rinnovare l'iscrizione dell'ipoteca su un bene nel frattempo confiscato e, in quanto tale, definitivamente acquisito al patrimonio dello Stato, specie a fronte dell'estinzione ex lege di tutti i pesi preesistenti disposta dal summenzionato art. 1, comma 198.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta l'insufficienza ed illogicità della motivazione, relativamente alla ritenuta estinzione dell'ipoteca per mancata rinnovazione nel termine prescritto dall'art. 2847 c.c. Nello specifico, si argomenta che la statuizione giudiziaria secondo cui l'ipoteca dell'Italfondiario non sarebbe stata rinnovata nei termini risulterebbe apodittica, dal momento che il Tribunale avrebbe potuto affermare soltanto che agli atti non risultava la nota di rinnovazione dell'ipoteca e, conseguentemente, avrebbe dovuto accertare, eventualmente d'ufficio, ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 5, richiamato dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200,
l'attuale permanenza dell'iscrizione.
3. Con requisitoria scritta depositata il 24 marzo 2015, il P.G., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GIALANELLA Antonio, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, stante la fondatezza del primo motivo, previo rigetto del secondo e pregiudiziale motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso deve essere accolto.
2. Prima di passare all'esame, nel merito, dei motivi proposti dalla parte impugnante, si rende necessario svolgere alcune brevi precisazioni circa il campo di applicazione e la portata della normativa che assume rilievo nell'ambito del presente giudizio di legittimità.
Come noto, l'intera materia della confisca di prevenzione e la disciplina, a questa connessa, dell'eventuale intervento dei terzi creditori che vantino un diritto reale di garanzia sul bene o sui beni sequestrati è confluita nel c.d. "Codice antimafia" (D. Lgs. n. 159 del 2011). Tuttavia, le previsioni contenute nel decreto in questione trovano applicazione, per espressa previsione del relativo art. 117, unicamente nei confronti dei procedimenti di prevenzione che abbiano avuto inizio a far data dal 13 ottobre 2011. La necessità di stabilire una disciplina unitaria per gli interventi dei terzi creditori che insistano su beni confiscati nell'ambito di procedimenti avviati anteriormente al suindicato dies a quo della nuova normativa ha quindi trovato risposta nell'art. 1, commi 194 e segg., della L. n. 228 del 2012 ("Legge di stabilità per il 2013"). La questione sottoposta all'attenzione di questa Suprema Corte deve quindi essere risolta proprio alla luce della legislazione da ultimo richiamata, dal momento che il provvedimento ablatorio da cui origina la vicenda su cui il presente Collegio è chiamato a pronunciarsi risale al 16 dicembre 2004, come esposto nel ricorso.
3. Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi la piena ammissibilità del ricorso oggetto di trattazione. Sul punto, il Collegio condivide quanto affermato, nella propria requisitoria scritta, dal P.G., che, richiamando un precedente di questa Corte (Sez. 1^, 5 giugno 2014, dep. 20 giugno 2014, Italfondiario S.p.a., n. 26850, rv. 259921), ha sottolineato come l'art. 1, comma 200, della citata L. n. 228 stabilisca che il giudice dell'esecuzione debba provvedere sulla richiesta di ammissione al pagamento del proprio credito presentata dal terzo ai sensi dell'art. 666 c.p.p., commi da 2 a 9, e, quindi, con un provvedimento ricorribile per cassazione.
4. Venendo al merito delle questioni sollevate, il primo motivo di ricorso fa emergere due distinti profili di censura, che meritano di essere valutati separatamente.
4.1. Quanto al primo dei detti profili, deve ravvisarsene l'infondatezza.
Con esso, si sostiene, essenzialmente, che la presunta cessazione di efficacia dell'ipoteca iscritta a favore dell'attuale ricorrente sull'immobile confiscato, legata alla mancata rinnovazione nei termini dell'iscrizione, non avrebbe fatto comunque venir meno la legittimazione del medesimo ricorrente ad essere ammesso al pagamento del proprio credito ipotecario, dal momento che la menzionata cessazione sopravvenuta dell'efficacia dell'ipoteca, la differenza dell'estinzione della stessa, non avrebbe estinto il titolo ipotecario e avrebbe reso ancora possibile una nuova iscrizione dell'ipoteca de qua.
L'argomento non tiene in debito conto il fatto che l'art. 1, comma 198, della L. n. 228, cit., ammetteva l'intervento nell'ambito di un procedimento di prevenzione unicamente a vantaggio dei creditori "... muniti di ipoteca iscritta sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione". Ciò che contava, quindi, non era semplicemente la possibilità di far valere un titolo che potesse fondare un'iscrizione di ipoteca, ma la titolarità di un'ipoteca efficace e iscritta nei pubblici registri immobiliari in un momento precedente rispetto alla trascrizione del provvedimento che aveva disposto il sequestro di prevenzione. In particolare, non può dubitarsi che questa seconda condizione fosse destinata a venire meno a seguito della scadenza del termine di validità dell'ipoteca in discorso successivamente alla trascrizione del provvedimento pocanzi menzionato;
questo perché la mancata rinnovazione nei termini dell'ipoteca, secondo la normativa civilistica che disciplina questo istituto, fa sì che una sua eventuale nuova iscrizione non possa più considerarsi precedente alla detta trascrizione, dal momento che la prima prende grado dalla data in cui sia stata posta in essere (v. art. 2848 c.c., comma 2; nello stesso senso qui enunciato, si veda Cass. pen., Sez. 1^, 19 febbraio 2015, dep. 30 aprile 2015, Italfondiario S.p.a., n. 18241, rv. 263205).
4.2. Il secondo profilo appare, viceversa, fondato. Correttamente la parte ricorrente invoca a proprio favore la L. n. 228, art. 1, comma 197, cit., che dispone l'estinzione di diritto di tutti "... gli oneri e pesi iscritti o trascritti sui beni di cui al comma 194 anteriormente alla confisca...". Una siffatta statuizione normativa, in effetti, porta ad escludere che sul terzo creditore, interessato ad essere ammesso al pagamento del proprio credito sui beni interessati da un procedimento di prevenzione, gravasse un onere di rinnovazione dell'ipoteca precedentemente iscritta e che fosse venuta a scadenza in un momento posteriore al suindicato effetto estintivo legislativamente previsto. Il citato comma 197 deve essere dunque letto congiuntamente ai successivi commi 198 e 199, sempre dell'art. 1 della L. n. 228. Il primo dei due commi da ultimo menzionati, come si è già avuto modo di vedere, fissava le condizioni per l'ammissione dei terzi al pagamento dei loro crediti ipotecari, mentre il secondo prevedeva che l'istanza di ammissione debba essere presentata entro il termine decadenziale di 180 giorni, decorrenti dalla data di entrata in vigore della stessa L n. 228 (1 gennaio 2013).
Ora, dal combinato disposto di queste previsioni può agevolmente ricavarsi che, ai fini dell'ammissione al pagamento dei propri diritti di credito, i creditori erano tenuti a dimostrare la titolarità di un'ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del provvedimento giudiziale di confisca dei beni immobili ed ancora efficace alla data del 31 dicembre 2012; difatti, a partire dal 1 gennaio 2013, dies a quo dal quale decorrevano gli effetti normativi della L. n. 228, cit., siffatte ipoteche erano da considerarsi estinte e, pertanto, non si sarebbe potuto richiedere ai predetti creditori ipotecari di rinnovare le medesime, qualora esse avessero originariamente come data di scadenza, come è accaduto nel caso sottoposto all'attenzione di questo Collegio (in cui la scadenza dell'ipoteca fatta valere da Italfondiario S.p.a. coincide con la data del 17 maggio 2013), un momento successivo al prodursi del ricordato effetto estintivo, essendo medio tempore venuto meno l'oggetto stesso della rinnovazione.
L'unico onere gravante sui creditori in discorso, nel periodo successivo all'entrata in vigore della L. n. 228, era costituito dalla presentazione dell'istanza di ammissione entro 180 giorni decorrenti sempre dalla data del 1 gennaio 2013; onere questo che è stato tempestivamente assolto dall'odierno ricorrente, che, come emerge dagli atti di causa, ha presentato la propria istanza in data 20 giugno 2013.
4.2.1. I principi di diritto qui enunciati non entrano in alcun modo in conflitto con la precedente giurisprudenza in terminis di questa Suprema Corte.
Si fa riferimento, in particolare, alla sent. n. 18241 del 2015 della Sez. I, citata supra, dove si è chiaramente affermato che la mancata rinnovazione dell'ipoteca iscritta sull'immobile confiscato prima della scadenza del termine ventennale di efficacia della stessa impedisce, ai sensi dei commi 194 e ss. della L. n. 228 del 2012, art. 1, di considerare l'ipoteca de qua come anteriore alla trascrizione del provvedimento ablatorio e, di conseguenza, preclude l'ammissione del creditore istante al pagamento del proprio diritto di credito.
Il contrasto tra la presente pronuncia ed il dictum appena richiamato è in realtà soltanto apparente, dal momento che, nel caso deciso da quest'ultimo, l'ipoteca che veniva in considerazione era scaduta il 26 marzo 2005, ben prima quindi della data ultima in corrispondenza della quale, alla stregua della L. n. 228, cit, il creditore era chiamato a dimostrare di essere stato titolare di un'ipoteca valida e pienamente efficace. In altre parole, il caso scrutinato dalla sent. n. 18241 ed il caso preso in esame da questo Collegio differiscono rispetto ad un elemento fattuale essenziale e ciò giustifica la difformità dei relativi esiti decisori.
5. L'accoglimento del primo motivo di ricorso, nei limiti e per le ragioni che si sono indicati, determina l'assorbimento dell'ulteriore motivo di censura.
6. In accoglimento del ricorso deve disporsi l'annullamento del decreto con cui il Tribunale di Catanzaro ha rigettato la richiesta di ammissione al pagamento del credito avanzata dalla odierna ricorrente, sul presupposto della mancata rinnovazione nei termini dell'ipoteca scaduta posteriormente all'entrata in vigore della L. n. 228 del 2012, con rinvio al medesimo giudice per un nuovo giudizio;
nello specifico, nel giudizio di rinvio, fermo restando quanto stabilito da questa sentenza, dovranno svolgersi gli accertamenti previsti dalla L. n. 228, art. 1, comma 200, citata.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 giugno 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 luglio 2015