Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 30937
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Sentenza 10 giugno 2015

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Il terzo creditore assistito da ipoteca iscritta sul bene in data antecedente alla confisca di prevenzione può essere ammesso al pagamento del credito a norma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, qualora abbia presentato istanza di ammissione entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge anche se l'iscrizione non è stata rinnovata prima del decorso del termine di venti anni dalla data in cui fu eseguita, laddove detto termine sia giunto a maturazione dopo il 31 dicembre 2012, in quanto, a tale data, ai sensi dell'art. 1, comma 197, del testo normativo citato, si è verificata l'estinzione delle ipoteche gravanti sui beni anteriormente alla loro confisca, e, conseguentemente, non può ritenersi incombere sul creditore un onere di rinnovazione dell'ipoteca già estinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2015, n. 30937
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30937
    Data del deposito : 10 giugno 2015

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