Sentenza 28 febbraio 2014
Massime • 1
La confisca facoltativa delle cose servite o destinate a commettere il reato - prevista dall'art. 240, comma primo, cod. pen. - è legittima quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, che è configurabile quando la prima è collegata al secondo da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile, e non da un rapporto di mera occasionalità. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui era stata disposta, in relazione al reato di furto di materiale edile da un cantiere, il furgone il cui utilizzo si era reso necessario per le dimensioni del materiale sottratto).
Commentario • 1
- 1. L'istituto della confisca nel Testo Unico sugli stupefacentiAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 18 ottobre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/02/2014, n. 21882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21882 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SAVANI Piero - Presidente - del 28/02/2014
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 251
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - rel. Consigliere - N. 49176/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO CO N. IL 21/05/1980;
avverso la sentenza n. 3273/2013 TRIBUNALE di TORINO, del 15/06/2013. sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;
Letta la requisitoria in data 18/12/2013 del Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 15/06/2013, il Tribunale di Torino ha applicato a IC CO, imputato del reato di cui agli artt. 110 e 624 c.p., art. 625 c.p., comma 1, n. 2, perché, in concorso con altra persona, al fine di trarne profitto, sottraeva del materiale edile (bobine di cavo elettrico e imballi di lana di roccia per coibentazione), asportandolo dal cantiere nel quale si era introdotto forzando la catena e il lucchetto che ne chiudevano l'ingresso, la pena dallo stesso richiesta ex art. 444 cod. proc. pen.. Il Tribunale ha disposto la confisca del furgone il cui utilizzo si era reso necessario per le dimensioni del materiale sottratto. Avverso la sentenza indicata ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di IC CO, il difensore avv. Giovanni Nigra, chiedendo l'annullamento della statuizione relativa alla confisca del veicolo e denunciando la violazione dell'art. 240 cod. pen.. La circostanza che la lana di vetro oggetto del furto sia voluminosa non può prevalere sul fatto che il veicolo in questione (acquistato dall'imputato nel 2004, con contratto di leasing in 60 rate mensili) sia stato e sia oggi utilizzato per un'attività lavorativa. Il veicolo non ha subito modificazioni finalizzate alla predisposizione in vista dell'attività criminosa: al contrario, nel 2010 era stato adattato dall'imputato, munendolo di cassettone in alluminio, adattamento, questo, che ha reso visibile il materiale trasportato e, quindi, il furgone teoricamente meno adatto alla commissione di furti. Vi è una nettissima sproporzione tra il valore del mezzo, soprattutto dopo l'intervento di adattamento, e il valore dei beni rubati. Nel caso di specie, sussiste tra la cosa e il reato un rapporto di mera occasionalità e non uno stretto nesso strumentale rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività illecita.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere accolto, nei termini di seguito indicati. Muovendosi nel solco del tradizionale insegnamento secondo cui la confisca è una misura di sicurezza patrimoniale, fondata sulla pericolosità derivante dalla disponibilità di alcune cose che servirono o furono destinate a commettere il reato ovvero delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, sicché l'istituto tende a prevenire la commissione di nuovi reati (Sez. U, n. 1 del 22/01/1983 - dep. 26/04/1983, Costa, Rv. 158681), la giurisprudenza di questa Corte ritiene legittima la confisca facoltativa quando sia dimostrata la relazione di asservimento tra cosa e reato, dovendo la prima essere collegata al secondo non da un rapporto di mera occasionalità, ma da uno stretto nesso strumentale, rivelatore dell'effettiva probabilità del ripetersi di un'attività punibile (Sez. 6, n. 13049 del 05/03/2013 - dep. 21/03/2013, Spinelli, Rv. 254881; conf.: Sez. 3, n. 11603 del 06/03/2012 - dep. 26/03/2012, Criscuolo, Rv. 252496). In altri termini, ai fini della confisca, mentre non è sufficiente il semplice impiego della res nella realizzazione del reato, la relazione di asservimento tra cosa e reato deve rivelare effettivamente "la probabilità del ripetersi di un'attività punibile" (Sez. 6, n. 13176 del 29/03/2012 - dep. 05/04/2012, Hamr El Hank, Rv. 252591, che ha fatto riferimento a modifiche strutturali apportate al veicolo o, comunque, al costante inserimento di esso nell'organizzazione esecutiva del reato). Nel far esclusivo riferimento all'utilizzo del veicolo, resosi necessario, nella realizzazione del reato, per le dimensioni del materiale sottratto, la statuizione della sentenza impugnata in ordine alla confisca del veicolo stesso non ha fatto buon governo dei principi indicati e, in particolare, non ha messo in luce lo stretto nesso strumentale richiesto dalla giurisprudenza richiamata;
pertanto la sentenza in parte qua deve essere annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamene alla confisca del veicolo, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Torino. Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2014