Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/04/2001, n. 5080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5080 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
O 4 L 7 L 3 ) . O E N B C , E 1 A E 9 P r.g. n. 12839/9615080 /01 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 E A - 1 R C 2 I T S . D A L U I G ' E D 6 N 4 E . T . ud. pubbl. 13.12.2000 T T N S T E I S ( R E A oggetto : giudizio di equità ( art. 113 cpv. c.p.c. ) Go4 10844 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati : dott. Angelo GIULIANO Presidente;
dott. Francesco SABATINI rel. Consigliere;
' dott. Renato PERCONTE LICATESE "1 ' dott. Francesco TRIFONE " " dott. Antonio SEGRETO ' ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da D'IE IN elett. ' dom. in Roma- Ostia ' via C. del Greco n. 34 ' presso gen. Felice Barbati e ' rappresentata e difesa dall'avv . Mario Siciliano in virtù di procura a margine del ricorso E ricorrente contro 1 2047 CA FA e TI OV elett. viale B. Buozzi n. 51 , presso lodom. in Roma ' rappresentati studio dell'avv. Eduardo D'Elia e ine difesi dagli avv. Leone e Mario Ruberto virtù di procura a margine del controricorso controricorrenti avverso la sentenza n. 24 in data 19-30 aprile 1996 del Giudice di Pace di CI ( r.g. n. 53/95 ) • Udita nella pubblica udienza del 13 dicembre 2000 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini . Sentito il P.M. in persona del sost. procuratore generale dott. Dario Cafiero che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso . SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione del 7 ottobre 1995 NA D'EN convenne FF DE e NI TI dinanzi al Giudice di Pace di CI e ne chiese la condanna al risarcimento del danno indicato in lire 1.330.000 prodotto dall'allagamento di un proprio fondo agricolo allagamento a suo dire cagionato dai ' i quali avevano artificialmente creato convenuti ' dei riponi O rilevati di terreno di 30-40 cm. 2 superiori al livello stradale con conseguente convogliamento delle acque piovane nel fondo suddetto . Resistendo i convenuti con la sentenza ora ' gravata , l'adito giudice ha respinto la domanda : ' mancava la prova del secondo tale decisione nesso causale tra la condotta dei convenuti che avevano depositato il terreno di riporto all'interno dei fondi e dunque fuori della sede - ed il danno lamentato stradale ' e ostavano altresì all'accoglimento la posizione del fondo ' non contiguo a quelli dei convenuti dell'attrice e da questi distante circa 90 metri , e la circostanza che l'allagamento si era verificato quando il 70% della raccolta dei pomodori dell'attrice era già avvenuta ed il noceto della stessa non era ancora in produzione . Per la cassazione di tale decisione la D'EN ha proposto ricorso affidato ad unico motivo ' cui gli intimati resistono con controricorso poi illustrato con memoria MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo del ricorso la ricorrente ' con riferimento all'art. 360 nn. 3 e 5deduce le c.p.c. omesso esame di punto decisivo ' omessa 3 pronuncia e violazione di legge , addebita alla malgoverno delle risultanzesentenza gravata p rocessuali ed afferma che il danno non si sarebbe verificato se i convenuti non avessero immutato il naturale decorso delle acque , e che al momento del fatto ella aveva raccolto solo il 30% della produzione di pomodori . Il motivo è inammissibile . Con sentenza del 15 ottobre 1999 n. 716 S.U. le sezioni unite di questa C.S. componendo il contrasto determinatosi nelle sezioni semplici novellato art. 113 cpv. sulla interpretazione del hanno infatti affermato che nella c.p.c. ' decisione di controversia di valore non superiore a lire due milioni - quale la presente - ' il giudice di pace non deve procedere alla previa individuazione della norma di diritto applicabile alla fattispecie ma deve giudicare facendo immediata applicazione dell'equità c.d. formativa ( o sostitutiva ) non correttiva ( o integrativa ) fondata su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico con osservanza , ai sensi dell'art. ' 311 c.p.c. delle norme processuali nonché di ' quelle in cui la regola del giudizio è contenuta in una norma di procedura che rinvia ad una norma 4 sostanziale ' senza obbligo di rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento ' ma osservando le norme costituzionali nonché quelle comunitarie quando siano di rango superiore a quello ordinario . Il ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza costituisce impugnatione di sentenza di equità - abbia il giudice dichiarato di avere applicato una norma equitativa о una norma di legge perché rispondente ad equità ' о sia sia limitato ad applicare una norma di legge - ed è ammissibile ' per violazione di norme processuali nel senso ' esposto ( art. 360 comma primo n. 1 2 e 4 c.p.c. ' ) , laddove la censura di violazione di legge ' attinente alla decisione di merito è consentita ' per violazione di norme costituzionali e di norme comunitarie di rango superiore alla norma ordinaria mentre la pronuncia secondo equità non esclude poi la configurabilità di censure ai sensi dell'art. 360 n. 4 c.p.c. nei casi di inesistenza della motivazione ovvero ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c. allorché l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiato da un vizio che ' attenendo ad un punto decisivo della controversia " si risolva in un'ipotesi di mera apparenza o di 5 contraddittorietà della radicale ed insanabile motivazione • Nella specie non vengono denunciati vizi rientranti nel ristretto sindacato di legittimità consentito avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace giaccké , per quanto premesso non rilevano le dedotte violazioni della legge sostanziale mentre attraverso la censura di '' 'cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. in realtà la ricorrente mira ad una diversa ed inammissibile valutazione delle risultanze processuali in ordine a questioni di fatto , quali il nesso causale tra condotta ed evento dannoso ed effettiva sussistenza come tali rimesse al giudice deldel danno ' merito e nella specie decise con motivazione sufficiente e , pertanto , incensurabile Il ricorso è dunque infondato con le conseguenze di legge ( art. 91 c.p.c. ) quanto alle spese del giudizio di cassazione
p.q.m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione 67.000 # liquidate in lire oltre lire 6 f 1.000.000 ( unmilione ) di onorari in favore dei controricorrenti . Così deciso in Roma nella camera di consiglio 2000 . della Corte il 13 dicembre Il Consigliere est. Il Presidente Franse subtitl IL CANCELLEDP 01 Concetta Ammanaqla to In -5 APR. 2001 IL COLLECORATE CELLERIA OGGI, Cone Ampendola) ( I S T . U E N G I C I D I D E E C A P ) O L O L C R A S T I R E G A T E D E N E S R A . T E 6 - L . 4 9 T 3 3 2 1 9 - 1 1 . 1 , N 1 9 4 7 7