Sentenza 26 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/08/2003, n. 12488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12488 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2003 |
Testo completo
Aula B' 124 88 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOM DEL OPOLO TAL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE - Presidente - R.G.N. 6248/01 n.26370 Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere Cro Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere - Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 10/03/03 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: AS TO vedova MASCIANA' 1- quale coniuge dufficio superstite di AN AE elettivamente-1 domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDELE DI CRISTINA, FABRIZIO MOBILIA, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA DIPENDENTI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA;
- intimato 2003 la sentenza n. 831/99 del Tribunale di 1432 avversO -1- MESSINA, depositata il 02/03/00 R.G.N.743/94; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/03/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Messina del 18/5/92 AN AE, già dipendente comunale collocato a riposo in data 26/5/82, conveniva in giudizio l'INADEL e faceva presente che la indennità premio di fine esercizio gli era stata erogata in più soluzioni, in ritardo rispetto al 120° giorno successivo alla data del pensionamento;
sciogliendo la riserva espressa in altro analogo giudizio presso la medesima Pretura, R.G.N. 4683/88, chiedeva la condanna dell'istituto ai danni per il ritardato pagamento della somma di £ 6.563.937 erogata in data 10/11/82. Il Pretore rilevata una irregolarità nella notificazione, per incertezza sulla persona cui era stato consegnato l'atto, disponeva la rinnovazione della notifica entro il 10/4/93, e quindi alla successiva udienza dell'11/11/93 dichiarava l'estinzione del giudizio, non avendo il ricorrente provveduto a rinotificare l'atto introduttivo del giudizio. Il Tribunale di Messina, investito in sede di appello su ricorso del AN, con sentenza del 10/12/99 - 10/11/00, nelia contumacia dell'DA, subentrato all'INADEL, dichiarava la regolarità della notifica del ricorso introduttivo di primo grado, ma rigettava l'originaria domanda. Rilevava innanzi tutto il giudice del riesame la regolarità della prima notificazione del ricorso, in quanto dalla cartolina di ritorno emergeva che l'atto era stato recapitato presso la sede legale dell'Ente e sulla stessa vi era il timbro datario intestato all'Ente medesimo e la firma della persona che l'aveva ricevuto ,che non era proprio illeggibile, in quanto appariva chiara la firma "Liviani"; questi elementi erano sufficienti, in mancanza di qualunque contestazione dell'altra parte, a fondare la presunzione “juris tantum" che l'atto fosse stato ricevuto da persona abilitata a riceverlo. Nel merito, però, la domanda era infondata, in quanto dal prospetto di liquidazione dell'indennità premio fine servizio, prodotto in atti, emergeva che l'importo richiesto di £ 6.563.937 corrispondeva all'importo lordo ivi indicato, mentre quello al netto di IRPEF liquidato era pari a £ 6.364.305, indicate nel mandato di pagamento del 25/10/92; non c'era prova dell'effettivo pagamento, che secondo l'assunto sarebbe stato effettuato il 10/11/92. Il giudizio fra le stesse parti, n. 4683/88, aveva ad oggetto proprio il risarcimento del danno derivante dal ritardato pagamento della suddetta indennità e si era concluso con l'accoglimento della domanda ed il riconoscimento dei danni e quindi del diritto al cumulo di rivalutazione ed interessi, con sentenza passata in cosa giudicata. In quel giudizio non c'era riserva per il pagamento di ulteriori danni e quindi la domanda doveva essere rigettata per intervenuto giudicato, non essendo stati forniti "elementi probatori volti a comprovare che l'azione de qua ha ad oggetto somme ulteriori rispetto a quelle indicate nell'altro giudizio”. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione Basile Antonia, ved. AN, fondato su un solo motivo, illustrato con memoria. L'DA non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2909. c.c. e 2 dei principi in tema di rilevabilità d'ufficio della eccezione di giudicato (art. 112 CPC), nonché erronea valutazione dei fatti e contraddittoria motivazione (art. 360 n. 3, 4 e 5 CPC), deduce la ricorrente che la preclusione da giudicato esterno, in quanto eccezione in senso proprio, non può essere fatta valere in sede di legittimità, né essere rilevata d'ufficio (Cass. n. 14107/99; 2141/00; 1370/00; 1228/00; 4374/99; 1509/97). L'ente è rimasto contumace in entrambi i gradi del giudizio e non ha proposto alcuna eccezione;
ciò (ai sensi dell'art. 112 CPC) preclude ogni pronuncia in merito al giudicato. In ogni caso dall'altro giudizio emerge che il risarcimento del danno è stato chiesto per il ritardato pagamento di altre somme e precisamente £ 1.268.708 versate il 26/5/83 e di £ 4.848.779 versate il 9/2/85. Per la somma di cui alla presente causa, versata il 10/11/92,non è mai stato chiesto alcun risarcimento e quindi la pronuncia è stata emessa anche in violazione dell'art. 2909 c.c.. Il ricorso è fondato nei limiti appresso specificati. La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "poiche' nel nostro ordinamento vige il principio della rilevabilita' di ufficio delle eccezioni, derivando invece la necessita' dell'istanza di parte solo dall'esistenza di una eventuale specifica previsione normativa, l'esistenza di un giudicato esterno, e', al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d'ufficio, ed il giudice e' tenuto a pronunciare sulla stessa qualora essa emerga da atti comunque prodotti nel corso del giudizio di merito. Del resto, il giudicato interno e quello esterno, non solo hanno la medesima autorita' che e' quella 3 ▬▬▬▬ - ▬ - prevista dall'art. 2909 cod. civ., ma corrispondono entrambi all'unica finalita' rappresentata dall'eliminazione dell'incertezza delle situazioni giuridiche e dalla stabilita' delle decisioni, i quali non interessano soltanto le parti in causa, risultando l'autorita' del giudicator riconosciuta non nell'interesse del singolo soggetto che lo ha provocato, ma nell'interesse pubblico, essendo essa destinata a esprimersi - nei limiti in cui cio' sia concretamente possibile - per l'intera comunita'. Piu' in particolare, il rilievo dell'esistenza di un giudicato esterno non e' subordinato ad una tempestiva allegazione dei fatti costitutivi dello stesso, i quali non subiscono i limiti di utilizzabilita' rappresentati dalle eventualmente intervenute decadenze istruttorie, e la stessa loro allegazione puo' essere effettuata in ogni stato e fase del giudizio di merito. Da cio' consegue che, in mancanza di pronuncia o nell'ipotesi in cui il giudice di merito abbia affermato la tardivita' dell'allegazione e la relativa pronuncia sia my stata impugnata -,il giudice di legittimita' accerta l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena, che si estende al diretto riesame degli atti del processo ed alla diretta valutazione ed interpretazione degli atti processuali, mediante indagini ed accertamenti, anche di fatto, indipendentemente dall'interpretazione data al riguardo dal giudice del merito (Cass. S. U. n. 226 del 25/5/01). Il Collegio condivide questo principio e quindi infondato, il ricorso nella parte in cui si sostiene che la preclusione da giudicato esterno non sia rilevabile d'ufficio. Nel merito, però, si rileva che dagli atti, che la Corte ha il potere dovere di esaminare essendo stato denunciato un vizio in procedendo, risulta che nell'altro giudizio fra le medesime parti (indicato nell'atto introduttivo del giudizio), contraddistinto col n. 4683/88 della Pretura di Messina, era stato richiesto il risarcimento dei danni per il ritardato pagamento di altre somme "corrisposte rispettivamente: in quanto a £ 1.268.708 il 26/5/1983 e in quanto a £ 4.848.779 il 9/2/1985"; il processo si è concluso con sentenza del Pretore in data 22/6/89, depositata il 24/6/89, con cui si riconosce il diritto al risarcimento del danno per il “ritardato pagamento delle somme indicate nel ricorso introduttivo del giudizio, da quantificarsi sommando agli interessi moratori previsti dall'art. 1224 c.c. l'importo occorrente a ricostituire il potere di acquisto...". La sentenza, che si assume essere passata in cosa giudicata, riguarda quindi somme diverse da quelle per le quali il pensionato ha agito nel presente giudizio. Per questa parte il ricorso va accolto e la sentenza cassata, con rimessione ad altro giudice che si individua nella Corte di Appello di Catania. Il giudice del rinvio deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Catania. Roma 10 marzo 2003 ✗L CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE регро намои Francesco M aiorano мехо CANCEL Sanalla IL CANCECELLIERE Depositato in Cancelleria Boggi, 26 AGO. 2003 s CCANCECANCELLIE