Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
Le spese legali sostenute durante le fasi del giudizio di cognizione conclusosi con l'assoluzione non possono trovare riconoscimento in sede di equa riparazione per ingiusta detenzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2005, n. 46267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46267 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio Presidente del 14/10/2005
Dott. MARZANO Francesco rel. Consigliere SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio Consigliere N. 1706
Dott. ROMIS Vincenzo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato Consigliere N. 47106/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CA IE N. IL 21/03/1953;
contro
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 08/10/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Giovanni D'Angelo che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
TO IE veniva tratto in arresto a seguito di ordinanza di custodia cautelare in carcere con la contestazione di violazione della legge sugli stupefacenti, ivi compresa l'accusa di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di droga. Il TO veniva successivamente scarcerato ed infine assolto per insussistenza del fatto con sentenza passata in giudicato. Con domanda presentata alla Corte di Appello di Reggio Calabria il TO chiedeva quindi l'equa riparazione, per l'ingiusta detenzione subita.
La Corte d'Appello adita, provvedendo con ordinanza depositata il 16/11/2004, escludeva che nella condotta dell'istante fossero riscontrabili connotazioni di colpa tali da far apparire la condotta stessa idonea ad aver dato causa, o concorso a dar causa, alla custodia cautelare subita, e liquidava in favore del TO la somma di Euro 93.000,00, precisando che la stessa doveva ritenersi riferibile ad un periodo di detenzione pari a giorni 394, posto che, come comunicato dalla Procura Generale, il periodo di custodia cautelare sofferto tra il giorno 8 giugno 1997 ed il giorno 25 settembre 1997 (giorni 106) era stato computato, dalla stessa Procura Generale, nella determinazione della misura di altra pena. La Corte territoriale - dopo aver sottolineato la natura di indennizzo della somma liquidata per ingiusta detenzione, e dopo aver ricordato i principi enunciati da questa Corte circa i criteri per la quantificazione dell'importo - evidenziava le circostanze valutate ai fini della determinazione del "quantum", e precisamente: a) il parametro aritmetico costituito dal rapporto tra il tetto massimo dell'indennizzo, di cui al secondo comma dell'art. 315 c.p.p., ed il termine massimo della custodia cautelare di cui all'art. 303 c.p.p., comma 4, lett. c), espresso in giorni (pari ad Euro 235,82 "pro die"), moltiplicato per il periodo, anch'esso espresso in giorni, di ingiusta detenzione subita;
b) la durata della detenzione sofferta dal TO;
c) le sofferenze materiali e morali patite dall'interessato in conseguenza della detenzione, nonché a cagione del danno all'immagine (derivato da imputazione grave ed infamante), pur se riferibile a soggetto già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza. Avverso detto provvedimento ha presentato ricorso per Cassazione lo letto deducendo vizio motivazionale in ordine all'entità della somma liquidata, da ritenersi a suo avviso esigua anche perché scaturita dall'applicazione del solo criterio aritmetico.
Il ricorso deve essere rigettato per l'infondatezza delle censure dedotte.
Giova ricordare innanzi tutto che questa Corte, come peraltro ricordato dalla Corte distrettuale nell'impugnato provvedimento, ha elaborato alcuni parametri per conferire fondamento razionale ed equilibrato alla determinazione equitativa. Tali parametri riguardano, in particolare, la durata della privazione della libertà, la cifra massima fissata dal legislatore con l'art. 315 c.p.p., comma 2, e il limite massimo di durata complessiva della custodia cautelare, indipendentemente (come precisato dalle Sezioni Unite con la sentenza Caridi del 9 maggio 2001) dal titolo del reato in concreto contestato. La stessa giurisprudenza ha chiarito - in conformità al principio enunciato in materia dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza N. 1 del 31 maggio 1995, proc. Castellani (RV. 201035) - che i dati aritmetici, in tal modo ottenuti, possono subire aggiustamenti che tengano conto di particolari aspetti soggettivi ed oggettivi del caso concreto, in ordine ai quali, peraltro, il giudice di merito è ovviamente tenuto a fornire adeguata e congrua motivazione, anche circa le regole di esperienza che ne hanno suggerito l'adozione. Nella concreta fattispecie, la Corte distrettuale ha individuato ed applicato i criteri, aritmetici ed equitativi (avendo esplicitamente richiamato le sofferenze morali e materiali - in cui vanno evidentemente ricomprese anche le conseguenze negative sull'attività lavorativa - scaturite dalla detenzione, nonché il danno all'immagine subito dall'interessato) quali sopra ricordati, pervenendo in tal modo alla determinazione della somma liquidata;
e, così facendo, si è ispirata correttamente ai principi enunciati al riguardo nella giurisprudenza di legittimità, posto che il parametro aritmetico giornaliero - ottenuto dal rapporto tra l'importo massimo riconosciuto dalla legge e la durata massima della custodia - non è, come detto, vincolante in assoluto, ma rappresenta il criterio base della valutazione del giudice della riparazione: quest'ultimo ben può derogarvi in senso ampliativo (ovviamente nei limiti del tetto massimo stabilito dalla legge) o riduttivo, a condizione che, in un caso o nell'altro, dia adeguatamente conto della valutazione dei relativi parametri di riferimento, e ciò pur nel contesto di una delibazione ispirata al metodo equitativo.
Quanto al sindacato in sede di legittimità, come ripetutamente affermato da questa Corte, nei procedimenti per la riparazione per l'ingiusta detenzione, in forza della norma di cui all'art. 646, c.p.p., cpv. 2, - da ritenersi applicabile per il richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 c.p.p. - la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, ovviamente anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, e non al merito: orbene appare all'evidenza che l'"iter" motivazionale seguito dalla Corte di merito, nel caso in esame, deve ritenersi assolutamente incensurabile in quanto caratterizzato da argomentazioni pienamente rispondenti a criteri di logicità ed adeguatezza.
Deve ancora sottolinearsi che, per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, le spese legali sostenute durante le fasi del giudizio di cognizione conclusosi con l'assoluzione (la cui mancata valutazione il ricorrente ha censurato nella parte conclusiva dell'atto di gravame), non possono trovare riconoscimento in sede di equa riparazione per ingiusta detenzione (così, "ex plurimis", Sez. 1, n. 2628/1991, cc. 04/06/1991, RV. 188336), e che correttamente la Corte d'Appello non ha tenuto conto del periodo di detenzione imputabile a causa diversa dal titolo custodiale da cui è scaturita l'ingiusta detenzione oggetto della richiesta di equo indennizzo (cfr. Sez. 4, n. 1370/1996, imp. Benvenuto, RV. 205143). Al rigetto del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento. Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2005