Sentenza 31 gennaio 2008
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'improcedibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta, sussistendone in concreto le condizioni, anche con riguardo al reato di guida in stato di ebbrezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 31/01/2008, n. 12350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12350 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 31/01/2008
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 176
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 017093/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IA NI, N. IL 03/04/1968;
avverso SENTENZA del 02/02/2006 GIUDICE DI PACE di VARESE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
sentito il Procuratore Generale in persona del Dr. D'ANGELO Giovanni che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
La Corte:
OSSERVA
1) IA NI ha proposto ricorso contro la sentenza 2 febbraio 2006 del Giudice di pace di Varese che l'ha condannato alla pena di euro 775,00 per il reato di guida in stato di ebbrezza alcolica (art. 186 C.d.S., comma 2).
A fondamento del ricorso si deduce la mancanza di motivazione sia sulla responsabilità dell'imputato che sulla mancata applicazione dell'istituto previsto dal D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 34 malgrado l'espressa richiesta in tal senso.
2) Il ricorso è infondato e deve conseguentemente essere rigettato. È vero che, nella motivazione della sentenza impugnata, si compie un mero rinvio alle prove documentali e testimoniali acquisite ma, nella parte destinata allo svolgimento del processo, viene precisato il contenuto delle prove acquisite ed in particolare il risultato dell'alcooltest che il ricorrente non contesta come non contesta di essersi trovato alla guida di un' autovettura.
3) Parimenti infondato è il secondo motivo.
Com'è noto il D.Lgs. cit., art. 34, ha introdotto la causa di esclusione della procedibilità in casi di particolare tenuità del fatto che va stabilita avuto riguardo alle caratteristiche indicate nell'art. 34, comma 1; è importante sottolineare che le censure di costituzionalità proposte contro questa previsione sono state dichiarate manifestamente infondate (v. Cass., sez. 7^, 25 giugno 2003 n. 2674, Pitimada;
2 ottobre 2003 n. 14815, Zedda). La tipologia del reato non condiziona l'applicabilità dell'istituto (in particolare la natura contravvenzionale del reato: v. Cass., sez. 4^, 8 aprile 2003 n. 25917, Ritucci) che è applicabile anche nelle ipotesi di reati nelle quali difetti la persona offesa (così Cass., sez. 4^, 2 luglio 2003 n. 36980, Tomesani), anche se un precedente della terza sezione di questa Corte (sentenza 19 aprile 2007 n. 23114, Fonti, rv. 237069) ha escluso l'applicabilità dell'istituto al reato di guida in stato di ebbrezza.
A fronte dell'esplicita richiesta dell'imputato - di cui viene dato atto nella stessa sentenza impugnata - di applicazione della causa di improcedibilità il giudice era quindi tenuto a motivare sull'esistenza o inesistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 34 ricordato.
Questa motivazione non è contenuta nella parte dedicata ai motivi della decisione ma la motivazione su questo punto può considerarsi implicita perché - anche in questo caso nella sede impropria dello svolgimento del processo - vengono indicate circostanze (in particolare una precedente condanna per ubriachezza richiamata dal P.M. nell'esprimere il parere contrario) idonee a fondare il diniego sulla richiesta di applicazione della causa di esclusione della procedibilità.
4) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione quarta penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008