Sentenza 2 ottobre 2003
Massime • 2
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 Cost., degli articoli 34 e 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui escludono, in ordine ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, la facoltà di avvalersi dei riti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento, in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, avuto riguardo alla lieve offensività dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, di apprestare un trattamento parzialmente differenziato, sia sul piano procedimentale che su quello sanzionatorio, introducendo istituti non previsti per i reati di competenza del giudice ordinario, quali la particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, per ragioni di politica criminale, di dover privilegiare, in tale ipotesi, il principio dell'effettività della sanzione penale e tale scelta non concreta alcun irragionevole trattamento discriminatorio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2003, n. 14815 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14815 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO NN Presidente del 02/10/2003
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano Consigliere N. 1261
Dott. DE BIASE Arcangelo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BIANCHI Luisa Consigliere N. 031197/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZE PA NN n. il 16.8.1980
avverso sentenza del 8.7.2002 GIUDICE DI PACE di Trieste;
Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario;
Che ha concluso per la declaratoria di manifesta infondatezza delle questioni di incostituzionalità prospettate e per il rigetto per il resto del ricorso.
OSSERVA
ZE PA NN propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza dell'8.7.2002 con la quale il Giudice di Pace di Trieste lo aveva condannato alla pena di euro mille di ammenda per il reato guida in stato di ebbrezza (art. 186 Cod. Strad.).
Deduce la illegittimità costituzionale degli artt 60, 34 e 35 per violazione dell'art. 3 della Costituzione, nonché dell'art. 52 del D. legislativo n. 274/2000 per violazione dell'art. 27, 1^ comma, della Costituzione evidenziando in particolare che:
1) l'art. 60 determinava una ingiustificata discriminazione fra i cittadini laddove escludeva la possibilità si sospensione condizionale della pena per tutti i reati assegnati alla giurisdizione del Giudice di Pace;
2) gli artt. 34 e 35 determinavano analoga discriminazione in quanto non consentiva agli imputati nei procedimenti assegnati al Giudice di Pace di avvalersi dei riti speciali del giudizio abbreviato o del patteggiamento di pena;
3) l'art. 52, 2^ comma, aveva stravolto il costituzionale principio della personalità della responsabilità penale attraverso quello - ad esso correlato - della individualità ed individuabilità della sanzione per ogni singolo fatto e per ogni singolo reo, accorpando in sanzioni pecuniarie di varia ma vaga entità le differenziate e differenti pene (già) in precedenza previste per una moltitudine di reati di natura contravvenzionale.
Deduce nel merito erronea applicazione della legge prospettando che nè in dispositivo ne' nella parte motiva appariva operata la riduzione di pena per le concesse attenuanti generiche, come anche non era indicata la pena base.
Deduce infine inesistenza di motivazione laddove il Giudice di Pace infliggendo sanzione notevolmente superiore al minimo edittale aveva fatto esclusivo richiamo alla pericolosità del reato, espressione questa non assolutamente esaustiva e di incomprensibile interpretazione.
Le prospettate questioni di legittimità costituzionale non hanno assolutamente fondamento.
Il legislatore ha ritenuto di dovere fare in relazione a determinati reati, in considerazione della loro lieve e modesta offensività in trattamento differenziato prevedendo un procedimento in parte diverso da quello ordinario e un sistema sanzionatorio altrettanto diverso per delitto e contravvenzioni, introducendo, oltre all'ammenda e in alternativa a questa, la permanenza domiciliare o il lavoro di pubblica utilità.
E ciò nell'ottica di una scelta di politica criminale che riguarda tutti coloro che rispondono di reati di minore offensività e come tali assegnati alla competenza del Giudice di Pace.
Di guisa che non può sostenersi che l'adottata procedura che non prevede il ricorso ai riti alternativi costituisca ingiustificato discrimine per coloro che sono sottoposti a procedimento penale e dovendosi pur considerare le "provvidenze" previste da D. Legislativo n. 274 del 2000 quali esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto ed estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie, provvidenze queste non previste per i reati "maggiori" di competenza del Giudice ordinario.
Trattamento, quindi, addirittura di favore se si considera poi, come dianzi detto, il trattamento sanzionatorio.
Nessuna violazione all'art. 3 della Costituzione è pertanto, ravvisabile a in siffatto contesto sanzionatorio di minor rigore non è contro la norma costituzionale se l'art. 60 del richiamato decreto per detti reati escluda il beneficio della sospensione condizionale della pena, avendo ritenuto il legislatore, sempre per ragioni di politica criminale, di dover dare prevalente rilievo al principio della effettività della sanzione.
Nè, infine, è dato comprendere perché mai l'accorpamento di varie sanzioni in relazione a ben individuati reati (art. 52 del citato decreto) possa confliggere con il primo comma dell'art. 27 della Costituzione e cioè ledere il principio per il quale la responsabilità penale è personale.
Va, per le anzidette ragioni, dichiarata la manifesta infondatezza delle dedotte questioni di costituzionalità.
Non ha infine fondamento la doglianza circa la mancata indicazione della pena base e della misura della detrazione operata per le concesse attenuanti generiche, come anche quella relativa all'omessa motivazione circa la pena inflitta.
Vale all'uopo rilevare che la misura della pena è indicata nella parte motiva e nel dispositivo e se pure determinato in maniera comprensiva, è risultato di calcolo necessariamente fatto in modo implicito, con riferimento ad una pena base e conseguente diminuzione per le concesse attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p.. Il che non ha comportato alcuna incertezza o illegalità dell'ammenda, inflitta non al di fuori del limite tra minimo e massimo previsti.
Come anche vale rilevare che nell'esercizio del suo potere discrezionale il giudice ha motivato, sia pure al quanto sinteticamente, la misura della pena avendo egli fatto richiamo alla pericolosità "del reato", intendendosi riferire con tale locuzione alla pericolosità del fatto.
Il ricorso, per tale parte, va, quindi, rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, dichiara manifestamente infondate le dedotte questioni di legittimità costituzionalità;
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2004