Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2003, n. 14815
CASS
Sentenza 2 ottobre 2003

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'articolo 3 Cost., degli articoli 34 e 35 del D.Lgs. n. 274 del 2000 nella parte in cui escludono, in ordine ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, la facoltà di avvalersi dei riti speciali del giudizio abbreviato e del patteggiamento, in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, avuto riguardo alla lieve offensività dei reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace, di apprestare un trattamento parzialmente differenziato, sia sul piano procedimentale che su quello sanzionatorio, introducendo istituti non previsti per i reati di competenza del giudice ordinario, quali la particolare tenuità del fatto e l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie.

È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del D.Lgs. n. 274 del 2000, nella parte in cui esclude, per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, l'applicabilità della sospensione condizionale della pena, in quanto il legislatore, nella sua discrezionalità, ha ritenuto, per ragioni di politica criminale, di dover privilegiare, in tale ipotesi, il principio dell'effettività della sanzione penale e tale scelta non concreta alcun irragionevole trattamento discriminatorio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/10/2003, n. 14815
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14815
    Data del deposito : 2 ottobre 2003

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