Sentenza 2 luglio 2003
Massime • 1
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'ambito di operatività dell'art. 34 del D.L.gs. n. 274 del 2000 - il quale prevede che, se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la parte offesa non si oppongono - non è circoscritto alle ipotesi di reato in cui vi sia la parte offesa, dato che con tale previsione il legislatore ha semplicemente previsto la necessità della non opposizione dell'imputato e della parte offesa, evidentemente se presente. Ne consegue che è legittima la declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto pronunciata nelle ipotesi di reato nelle quali manchi la parte offesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/07/2003, n. 36980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36980 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. D'Urso Giovanni Presidente
1. Dott. Costanzo Enzo Consigliere
2. Dott. Perna La Torre Ernesto Consigliere
3. Dott. Marzano Francesco Consigliere
4. Dott. Brusco Carlo Giuseppe Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna;
nei confronti di
SA MA, nato il [...];
avverso sentenza del 3 ottobre 2002, Giudice di Pace di Bologna. Visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Perna La Torre Ernesto;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. G. Veneziano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Martire che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice di Pace di Bologna con sentenza del 3 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 34 D.Lvo. 28 agosto 2000 n. 274, dichiarava non doversi procedere nei confronti di AN MA per il reato di cui all'art. 186 secondo comma CdS per essere il fatto di particolare tenuità.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Bologna che deduce erronea applicazione della legge penale perché il Giudice di Pace ha esteso le cause di non punibilità prevista dal citato art. 34 "fuori dalle ipotesi tassativamente previste dalla legge medesima", considerato che la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata soltanto se l'imputato e la persona offesa non si oppongono. Di conseguenza nell'ipotesi, come nella specie, ove non è ravvisabile un soggetto passivo del reato ai sensi e nei termini dell'art. 120 cod. pen., deve ritenersi esclusa l'applicabilità di detta scriminante.
Il ricorso è infondato.
Il terzo comma dell'art. 34 D.Lvo. 28 agosto 2000 n. 274 prevede che "se è stata esercitata l'azione penale la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la parte offesa non si oppongono".
Ciò premesso, deve escludersi che possa trovare accoglimento l'interpretazione restrittiva di tale norma formulata dal ricorrente. Ed infatti, deve osservarsi che ove il legislatore avesse inteso, con la disposizione innanzi richiamata, limitare alle sole ipotesi di reato in cui vi è la parte offesa il principio generale contenuto nella intestazione di detto articolo "l'esclusione delle procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto" lo avrebbe stabilito esplicitamente mediante una puntuale normativa, mentre nella specie non ha fatto altro che prevedere la necessità della non opposizione dell'imputato e della parte offesa - ovviamente se sussistente, alla declaratoria di particolare tenuità del fatto. Di conseguenza deve affermarsi che è del tutto legittima la declaratoria di improcedibilità per particolare tenuità del fatto pronunciata in quelle ipotesi di reato nelle quali manca la parte offesa.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.