Sentenza 6 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/05/2002, n. 6457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6457 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2002 |
Testo completo
072306 6 E ITA06 4 5 7 /02 8 N 9 UBBLICA 1 A O / I I 4 Z R / 6 A A 2 R IN NOME DEL POPOLO IT T . T - R U S . I B P B . I G . TE SUPREMA DI CASSAZIONE D E L R L R L # E A D A I O D S SEZIONE QUINTA CIVILE A A N I T E E R T S 1 E 3 I N 1 Sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: A E T Comp S . A E N M R.G.N.20571/2000 Presidente Dott. Pasquale REALE Consigliere Dott. Enrico PAPA Cron. 18419 Consigliere Dott. Vittorio Glauco EBNER DI NUBILA Consigliere Rep. Dott. Vincenzo Ud. 15/01/2002 DI BLASI Rel. Consigliere Dott. Antonino ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi - Processo. SEN TENZA Motivi ricorso appello Specifi- sul ricorso proposto da: cità Esigenza. Mancanza- Effetti AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende per تشان legge;
ricorrente -
contro
FALLIMENTO G.B. di BE IO, in persona del dall'Avv. Curatore in carica, rappresentato e difeso Giorgio Cecchi con Studio in Prato, giusto mandato in calce al controricorso, ed elettivamente domiciliato in 7 8 Roma, Via Silvio Pellico n.24 presso lo Studio dell'Avv. Cesare Romano Carello;
controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Firenze Sez. 26 n.242/26/99 del 9-11-1999, depositata il 18-04-2000. Udito, per 1'Amministrazione ricorrente l'Avv. De Bellis dell'Avvocatura Generale dello Stato;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15-01-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, che ha concluso per 1 l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Curatela del fallimento G.B. di BE IO, presentava con la dichiarazione dell'anno 1988, richiesta di rimborso dell'IVA portata a credito, che veniva, però, respinta dal competente Ufficio di Prato, a motivo della relativa non rimborsabilità. La contribuente impugnava tale provvedimento, sostenendo la legittimità della pretesa, ancor quando avanzata con la dichiarazione infrannuale, e la Commissione Tributaria provinciale di Prato, con decisione n. 46/06/97, ne disponeva il relativo accoglimento. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Tanto l'Ufficio, come pure la Curatela, Richiesta STORE proponevano in epigrafe dal Sig. 1155 appello, e la C.T.R., con la decisione 8 MHG. 2002per diritti € indicata, dichiarava inammissibile, per genericità dei il IL CANCELLIERE motivi, quello dell'Amministrazione, ed infondato, quello della Curatela. Il Ministero, con ricorso notificato il 19-10-2000, ed CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE affidato ad un mezzo, ha chiesto la cassazione della Richiesta copia studio PSOA dal Sig. sentenza di appello. per diritti € 18 MAG. 2002 controricorso notificato il 23-11-2000, la Con il IL CANCELLIERE pregiudiziale ha eccepito Curatela, in via l'inammissibilità del ricorso per nullità della relativa,e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto per infondatezza. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Collegio, preliminarmente, avuto riguardo agli effetti, in ipotesi, ricollegabili al relativo accoglimento, ritiene di dover esaminare l'eccezione relativa alla dedotta nullità del procedimento di notificazione del ricorso, sollevata dalla controricorrente. Trattasi di eccezione priva di fondamento, che Va decisa alla luce dell'ormai pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS.UU. n. 925 del 22-12-1999), secondo cui ove la notifica dell'atto sia stata eseguita nei confronti del procuratore costituito, in luogo diverso da quello desumibile dagli atti, ma che abbia, comunque, qualche riferimento con il destinatario, si ha mera nullità della notificazione e non inesistenza, con la come tale sanabile caso, trova applicazione la conseguenza che, in tal disposizione dell'art. 291 c.p.C., ed il giudice deve disporre la rinnovazione della notifica, sempre che tale necessità non sia superata dalla costituzione della parte, che avendo effetti sananti "ex tunc" rispetto ai vizi inerenti la notificazione, rende superflua la rinotifica dell'atto, per conseguimento del relativo scopo. In applicazione di tali principi la dedotta nullità di notifica del ricorso, che risulta effettuata al procuratore costituito Avv. Donatella Lucchetti, in Prato, Via Nistri n.13 - luogo peraltro indicato quale deve, comunque, ritenersi sanata ex sede dello Studio - tunc, in esito alla rituale notifica del controricorso ad opera della Curatela. Con l'unico motivo del ricorso principale 1'Amministrazione censura l'impugnata decisione per falsa applicazione dell'art.53, primo comma, D. Legs 31/12/1992 n.546 e dell'art.112 c.p.c. in relazione all'art.360, primo comma n.3 e 4 C.p.C. ed all'art. 62, primo comma, del D.L. n.546 del 1992. La ricorrente deduce 1'erroneo operato della nel dichiarareCommissione Tributaria Regionale inammissibile, per genericità dei motivi, l'appello dalla stessa proposto avverso la sentenza di primo grado, rilevando che, nel caso, l'atto era a ritenersi ossequioso del disposto dell'art.53 citato, in quanto dal relativo contenuto si evinceva che l'operato della Commissione Tributaria Provinciale veniva censurato perché, riconoscendo alla Curatela fallimentare la possibilità di richiedere il rimborso di eventuali eccedenze di imposte mediante la dichiarazione fallimentare di cui all'art.74 bis del DPR n.633/72, in buona sostanza, aveva assimilato tale dichiarazione a quella annuale, così incorrendo nel denunciato vizio, h posto che, la normativa vigente ed applicabile, C considera strumento utile per avanzare la richiesta solo quest'ultima. Trattasi di doglianza priva di fondamento. L'indicazione di specifici motivi di impugnazione, invero, costituisce un requisito essenziale dell'atto di appello, posto che la relativa funzione è proprio quella di indicare esattamente i limiti della devoluzione, così consentendo non solo di individuare le questioni costituenti l'oggetto e l'ambito del riesame, richiesti al giudice di secondo grado ma, altresì, di evidenziare gli errori commessi dal primo giudice e la relativa connessione causale con il provvedimento impugnato, e, quindi, identificare le concrete ragioni per cui se ne invoca la riforma (Cass. n.9270/99; n.1147/99; n. 6335/98). Questa Corte ha, pure, chiarito (Cass. n. 3539/2000; n.9803/99; n.464/99) che il grado di specificità richiesto ai motivi di appello, che nel processo tributario trovano, peraltro, espressa previsione nel richiamato art.53 del D. Legs. n.546/1992, debba essere valutato in base al raffronto tra le ragioni della censura e quelle che nella sentenza sorreggono il punto oggetto di impugnazione. Tale rigoroso orientamento, che si condivide, e dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi, è stato da ultimo autorevolmente (Cass. SS.UU. Sent. n.16 del 29-01-2000) riaffermato, nella considerazione che, in difetto, l'atto di appello, non può ritenersi idoneo a rimettere in discussione la struttura logico-giuridica della decisione. Alla stregua delle citate norme e dei richiamati principi, la decisione dei giudici di appello Va condivisa, e resiste alle prospettate censure. Con l'atto di appello, infatti, l'Amministrazione si è limitata a chiedere la riforma della sentenza di primo grado con riferimento al contenuto di una risoluzione ministeriale ( Min. Finanze n. 181/E del 12-07-1995), senza svolgere specifiche argomentazioni sottese ad incrinarne il fondamento logico-giuridico. A fronte, invero, di una sentenza di primo grado, che dava contezza dell'iter decisionale seguito esplicitando con pregevoli argomentazioni, le ragioni per le quali la dichiarazione presentata dal Curatore fallimentare relativamente alle operazioni registrate nel periodo compreso tra l'inizio dell'anno solare e la data di apertura del procedimento concorsuale, agli effetti della richiesta di rimborso, fosse assimilabile a quella annuale, e le incongruenze, in ipotesi, connesse ad una diversa interpretazione, appellante si è limitata alla mera1'Amministrazione trascrizione di passi della citata risoluzione Ministeriale, senza esporre, con specifico riferimento alla ratio della decisione, ed alle valutazioni effettuate dalla C.T.P. in merito agli elementi dalla stessa presi in considerazione per affermare l'idoneità della dichiarazione a costituire utile strumento per la richiesta di rimborso, le ragioni, alla cui stregua, l'impugnata decisione era a ritenersi erronea e, quindi, non meritava condivisione (Cass. n.5924/2000; 3805/99; 80/3/98). Il ricorso va, dunque, rigettato. stono giusti motivi per compensare le spese del izio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. deciso in Roma il 15 Gennaio 2002. Il Presidente Reфора тори Dott. Pt Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Blasi Hista DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCE HERE C1 2002 IL CANCELLIERE C1 Oggi CE BA