Sentenza 12 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/02/2001, n. 1997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1997 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' EL997 /0 1 REPUBBLICA IT 01 LA CORTE SUPLEMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Ettore MERCURIO Presidente R.G.N. 15640/98 Cron.4122 Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Giovanni AMOROSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SEN TENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig..IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 LA EC NC, elettivamente domiciliata in ROMA # 12 FEB. 2001 IL CANCELLIERE presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato CANCELLERIA SPAMPINATO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2000 rappresentato e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 5158 CARLO, DI LULLO MICHELE, PESOSOLIDO GABRIELLA, giusta -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato di la sentenza n. 145/98 del Tribunale avversO NICOSIA, depositata il 10/06/98 R.G.N. 313/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- r.g.n. 15640/98 ud. 1 dicembre 2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso depositato in data 22/8/95, CE LA EC conveniva in giudizio innanzi al Pretore di Nicosia 1'INPS chiedendone la condanna al pagamento di quanto dovuto a seguito della sentenza n. 495/93 della Corte Costituzionale in materia di integrazione al minimo di trattamenti pensionistici. Resisteva l'Ente convenuto. Nelle more del giudizio veniva emanata la legge n. 662/96. Il Pretore, applicando la normativa di cui alla suddetta legge, dichiarava estinta la causa e compensava le spese del giudizio. Avverso tale sentenza proponeva appello CE LA EC. Deduceva che l'estinzione del processo, legislativamente imposta, si sarebbe presentata incostituzionale, tant'è che vi erano state delle ordinanze di remissione innanzi alla Corte costituzionale. Chiedeva, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, la condanna dell'Istituto alla corresponsione della prestazione e degli accessori. Si costituiva l'INPS il quale chiedeva il rigetto dell'appello l'erogazione della prestazione da partesostenendo che dell'Istituto è avvenuta o avverrà, qualora vi siano i requisiti in conformità e con le modalità dellastabiliti normativamente, legge 662/96. Con sentenza del 18 marzo 1998 il tribunale di Nicosia rigettava 3 l'appello. Avverso tale pronuncia, notificata il 13 luglio 1998, il La Greca poponeva ricorso per cassazione con quattro motivi di ricorso con atto notificato il 9 settembre 1998. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. deduce laCon il primo motivo di ricorso il ricorrente violazione dell'art. 1, commi 181-184, legge 23 dicembre 1996 n. 662. In particolare si duole del fatto che la sentenza del Tribunale di Nicosia omette di motivare in ordine alla rilevanza e manifesta fondatezza delle numerose questioni di costituzionalità sollevate dal ricorrente e peraltro accolte da altri giudici, all'esame della stessa Corte questioni attualmente costituzionale.
2. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente deduce ancora la violazione dell'art. 1, commi 181-184, legge 23 dicembre 1996 n.662. In particolare si duole del fatto che la sentenza del Tribunale di Nicosia omette di motivare in ordine alla rilevanza e manifesta fondatezza della questione di costituzionalità sollevata dal ricorrente e comunque rilevabile d'ufficio relativa all'art. 1 comma 182 L. n. 662/96 nella parte in cui esclude dalla determinazione dell'importo maturato al 31.12.1995 gli interessi e rivalutazione monetaria, violando gli artt. 3, 36 e 4 38 Cost. poiché l'applicabilità dell'art. 36 alle prestazioni previdenziali, il cui adempimento è necessario ad assicurare ai soggetti beneficiari i bisogni essenziali della vita, rappresenta un principio ormai consolidato nel nostro ordinamento (Corte cost. n. 204/89, 156/91), • 3. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente deduce ancora la violazione dell'art. 1, commi 181-184, legge 23 dicembre 1996 n.662, sotto il profilo che la sentenza del tribunale di Nicosia omette di motivare in ordine alla rilevanza e manifesta fondatezza della questione d'ufficio relativa all'art. 1 comma 183 L. n. 662/96 nella parte in cui, violando gli artt. 3, 24, 38 Cost., è prevista l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti con compensazione di spese tra le parti e inefficacia dei provvedimenti giurisdizionali non passati in giudicato.
4. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente deduce ancora la violazione dell'art. 1, commi 181-184, legge 23 dicembre 1996 n.662 nonché la nullità del procedimento. Ripropone la questione di legittimità costituzionale di tale normativa nella parte in cui prevede l'estinzione dei giudizi in corso e l'inefficacia dei provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. nei suoi quattro motivi, che possono 5. Il ricorso essere in quanto connessi trattati congiuntamente ed anzi sostanzialmente ripetitivi- è infondato. 5 L'estinzione ex lege del giudizio ha riguardato giudizi concernenti l'attuazione delle pretese vantate dagli interessati sulla base delle due note sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, con cui la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, rispettivamente, dell'art. 22 1. 21 luglio 1965, n. 903 ("nella parte in cui non prevede che la pensione di riversibilità sia calcolata in proporzione alla pensione diretta integrata al trattamento minimo già liquidata al pensionato o che l'assicurato avrebbe comunque diritto di percepire") e dell'art. 11, -comma 22, 1. 24 dicembre 1993, n. 537 ("nella parte in cui nel caso di concorso di due о più pensioni integrate ° integrabili al trattamento minimo, delle quali una sola conserva il diritto all'integrazione ai sensi dell'art. 6, comma 3, d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv. in 1. 11 novembre 1983, n. 638, non risultando superati al 30 settembre 1983 i limiti di reddito prevede la riconduzionefissati nei commi precedenti all'importo a calcolo dell'altra o delle altre pensioni non più integrabili, anziché il mantenimento di esse nell'importo spettante alla data indicata, fino ad assorbimento degli aumenti della pensione-base derivanti dalla perequazione automatica"). E! sufficiente allora rilevare che la questione di costituzionalità sollevata dalla difesa della ricorrente è stata respinta con sent. n.310 del 2000, seguita dall'ord. n.464 del 2000. Con la prima pronuncia la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 183, 1. 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e dell'art. 36, comma 5, 1. 23 dicembre 6 1998, n. 448 (Misure urgenti di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), sollevate in riferimento agli - artt. 3, 24, 25, 38, 101, 102 e 113 Cost. nella parte in cui - prevedono l'estinzione d'ufficio, con compensazione delle spese, dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore delle rispettive leggi - aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182, della medesima legge n. 662 del 1996 e privano di effetto i provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato. In particolare la Corte ha riconosciuto che, quando si tratta di crediti che scaturiscono dalla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme che li escludevano o li limitavano, il legislatore può prevederne il soddisfacimento con modalità e in misura diverse rispetto ai casi normali. Inoltre in tal caso il legislatore può intervenire anche sui processi in corso, instaurati per chiedere il pieno soddisfacimento dei crediti medesimi, imponendone una definizione ex lege. E' però necessario che il nuovo assetto dato dal legislatore alla materia non si traduca in una sostanziale vanificazione dei diritti azionati, ma attui una nuova disciplina del rapporto, tale da far venire meno le basi del preesistente contenzioso, in quanto realizzi nella misura e con le modalità ritenute dal legislatore compatibili con i limiti, ragionevolmente apprezzati, consentiti dalle circostanze nelle quali esso si è trovato ad operare - le pretese fatte valere dagli interessati. Ed è quanto si è verificato anche con la disciplina censurata. 7 Pertanto il ricorso va integralmente respinto. Non occorre provvedere in ordine alle spese di giudizio trattandosi di controversia previdenziale (v. art. 152 disp. att.C.P.c.).
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso;
nulla sulle spese. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2000 Il Consigliere estensore Il Presidente ите присный (Giovanni Amoroso) Продами сово (Ettore Mercurio) - اصم ееее 1. COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellaria 12 FEB. 2001 oggi, IL COLLABORATOR DI CANCELLERN I , D LLO SSA BO , TA 10 I T. I SPESA D 533 R STA ELL'A . O N GN P D IM 3 O SI 1-8-7 A A SEN D D O, E TE 1 I ESEN A E REGISTR O G IRITT EG L D LLA O E D 8