Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9270
CASS
Sentenza 3 settembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Quando il contratto concluso dal rappresentante con se stesso è stato concluso in adempimento di un contratto preliminare non opera la presunzione di conflitto di interessi che l'art. 1395 cod. civ. pone per il caso in cui il rappresentante è tale nei confronti di due diversi soggetti e regola i rapporti tra questi. In tal caso, infatti, il contenuto del contratto non solo è determinato, ma è anche obbligato, con la conseguenza che in relazione a tale contenuto non è neppure ipotizzabile un conflitto d'interessi rilevante ai sensi della citata disposizione.

L'onere della specificazione dei motivi previsto dall'art. 342 cod. proc. civ. ha la duplice funzione di delimitare l'ambito di esame consentito al giudice di appello, in conformità del principio del "tantum devolutum tantum appellatum" e di consentire il puntuale e ragionato esame delle critiche mosse alla decisione impugnata. Tale onere si può ritenere assolto quando l'atto di appello esprime articolate ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado. Non è pertanto sufficiente, in relazione ad un autonomo capo della sentenza impugnata, il generico rinvio alle difese svolte in primo grado.

Commentari2

  • 1Conflitto d'interessi del rappresentante
    https://www.brocardi.it/

  • 2Conflitto d'interessi del rappresentante
    https://www.brocardi.it/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 03/09/1999, n. 9270
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9270
Data del deposito : 3 settembre 1999

Testo completo