CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 08/06/2026, n. 21094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21094 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OP OR nato il [...] a [...] avverso la sentenza in data 29/10/2025 della CORTE DI APPELLO DI ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLO A.M. FIORE, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Corrado Profeti, per mezzo di procuratore speciale, impugna la sentenza in data 29/10/2025 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 07/07/2023 del Tribunale di Viterbo, che lo aveva condannato per il reato di truffa, contestato al capo C), commesso il 25/01/2015. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., per la mancata declaratoria di prescrizione del reato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21094 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 08/05/2026 Il ricorrente premette che la corte di appello ha rigettato l’istanza difensiva di declaratoria della prescrizione osservando che era stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata, con il conseguente aumento di due terzi del massimo edittale della pena. Il ricorrente obietta che applicando al contempo l’aumento di due terzi sul massimo edittale della pena previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. e l’aumento di due terzi previsto dall’art. 160 cod. pen. in presenza di fatti interruttivi, il termine massimo di prescrizione era pari a dieci anni, così che il reato doveva ritenersi prescritto sin dal 25/01/2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L’unico motivo d’impugnazione richiede di stabilire se la Corte di appello abbia correttamente applicata la disciplina normativa che stabilisce quale sia il tempo necessario alla maturazione della prescrizione, in relazione al delitto di truffa aggravato dalla recidiva contestata e ritenuta ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen.. In tale prospettiva, bisogna premettere che il reato è stato pacificamente commesso il 25/01/2015. La pena edittale massima comminata per la truffa dall’art. 640 cod. pen. è pari a tre anni di reclusione. Tale massimo edittale deve essere aumentato di due terzi (ossia di due anni) ai sensi dell’art. 99, quarto comma cod. pen., per effetto della recidiva specifica e reiterata contestata e ritenuta nei confronti dell’imputato. Si perviene così alla pena edittale massima pari a cinque anni di reclusione, rispetto alla quale l’art. 157 cod. pen. prevede che il tempo necessario alla maturazione della prescrizione sia di sei anni. Ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., tale tempo va aumentato di due terzi (quattro anni) per effetto degli atti interruttivi e per la presenza della recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.. Tanto comporta che il tempo necessario per la maturazione della prescrizione per la truffa aggravata dalla recidiva ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. è pari a dieci anni.
Considerato che
il reato è stato commesso il 25/01/2015, i dieci anni vanno a scadere il 25/01/2025. Occorre ancora aggiungere i periodi di sospensione che, nel caso di specie, sono pari a 46 giorni, in ragione del rinvio dell’udienza del 15/05/2020 disposto per l’emergenza COVID-19, in applicazione di quanto disposto dall’art. 83, comma 7, lett. g) e comma 9, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità chiarite dalle Sezioni Unite, che hanno puntualizzato che «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" 2 dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate)» (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280432 - 03). Alla luce di quanto esposto, aggiungendo 46 giorni di sospensione, il reato deve considerarsi prescritto sin dal 12/03/2025, in una data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, datata 29/10/2025. Il ricorso è, dunque, fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così è deciso, 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PAOLO A.M. FIORE, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini, secondo quanto disposto dagli articoli 610 co. 5 e 611 co. 1 bis e ss. C.p.p. RITENUTO IN FATTO 1. Corrado Profeti, per mezzo di procuratore speciale, impugna la sentenza in data 29/10/2025 della Corte di appello di Roma, che ha confermato la sentenza in data 07/07/2023 del Tribunale di Viterbo, che lo aveva condannato per il reato di truffa, contestato al capo C), commesso il 25/01/2015. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., per la mancata declaratoria di prescrizione del reato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 21094 Anno 2026 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 08/05/2026 Il ricorrente premette che la corte di appello ha rigettato l’istanza difensiva di declaratoria della prescrizione osservando che era stata contestata e ritenuta la recidiva specifica e reiterata, con il conseguente aumento di due terzi del massimo edittale della pena. Il ricorrente obietta che applicando al contempo l’aumento di due terzi sul massimo edittale della pena previsto dall’art. 99, quarto comma, cod. pen. e l’aumento di due terzi previsto dall’art. 160 cod. pen. in presenza di fatti interruttivi, il termine massimo di prescrizione era pari a dieci anni, così che il reato doveva ritenersi prescritto sin dal 25/01/2025. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. L’unico motivo d’impugnazione richiede di stabilire se la Corte di appello abbia correttamente applicata la disciplina normativa che stabilisce quale sia il tempo necessario alla maturazione della prescrizione, in relazione al delitto di truffa aggravato dalla recidiva contestata e ritenuta ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen.. In tale prospettiva, bisogna premettere che il reato è stato pacificamente commesso il 25/01/2015. La pena edittale massima comminata per la truffa dall’art. 640 cod. pen. è pari a tre anni di reclusione. Tale massimo edittale deve essere aumentato di due terzi (ossia di due anni) ai sensi dell’art. 99, quarto comma cod. pen., per effetto della recidiva specifica e reiterata contestata e ritenuta nei confronti dell’imputato. Si perviene così alla pena edittale massima pari a cinque anni di reclusione, rispetto alla quale l’art. 157 cod. pen. prevede che il tempo necessario alla maturazione della prescrizione sia di sei anni. Ai sensi dell’art. 161, comma secondo, cod. pen., tale tempo va aumentato di due terzi (quattro anni) per effetto degli atti interruttivi e per la presenza della recidiva di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen.. Tanto comporta che il tempo necessario per la maturazione della prescrizione per la truffa aggravata dalla recidiva ai sensi dell’art. 99, comma quarto, cod. pen. è pari a dieci anni.
Considerato che
il reato è stato commesso il 25/01/2015, i dieci anni vanno a scadere il 25/01/2025. Occorre ancora aggiungere i periodi di sospensione che, nel caso di specie, sono pari a 46 giorni, in ragione del rinvio dell’udienza del 15/05/2020 disposto per l’emergenza COVID-19, in applicazione di quanto disposto dall’art. 83, comma 7, lett. g) e comma 9, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, secondo le modalità chiarite dalle Sezioni Unite, che hanno puntualizzato che «in tema di disciplina della prescrizione a seguito dell'emergenza pandemica da Covid-19, per i procedimenti rinviati con udienza fissata nella "prima fase" 2 dell'emergenza (periodo dal 9 marzo all'11 maggio 2020) si applica per intero la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, pari a sessantaquattro giorni, ma non anche la disciplina della sospensione di cui al comma 9 del citato art. 83, dettata per la seconda fase dell'emergenza (periodo dal 12 maggio al 30 giugno 2020), che concerne i soli procedimenti, rinviati d'ufficio, per i quali l'udienza fosse già stata fissata in tale successivo periodo. (In motivazione, la Corte ha precisato che i periodi di sospensione previsti dal comma 4 e dal comma 9 dell'art.83, d.l. n.18 del 2020, si sommano esclusivamente qualora, per la trattazione del procedimento, sia stata fissata udienza in entrambi i periodi rispettivamente considerati dalle disposizioni citate)» (Sez. U., n. 5292 del 26/11/2020, dep. 2021, [...], Rv. 280432 - 03). Alla luce di quanto esposto, aggiungendo 46 giorni di sospensione, il reato deve considerarsi prescritto sin dal 12/03/2025, in una data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata, datata 29/10/2025. Il ricorso è, dunque, fondato e la sentenza va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione. Così è deciso, 08/05/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 3