Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 963
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Sentenza 21 gennaio 2004

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Ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, perché il lavoratore possa essere inserito nel programma di esodo è indispensabile che un organo qualificato dell'azienda di trasporti abbia dichiarato entro il 20 giugno 1986 la inidoneità del lavoratore rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza, giacché con tale dichiarazione l'azienda esprime la valutazione di sottoutilizzazione del lavoratore in dipendenza della sua inidoneità allo svolgimento delle mansioni di provenienza, non essendo invece sufficiente un qualsiasi accertamento di inidoneità con assegnazione a mansioni diverse da quelle di provenienza, potendosi, in assenza di dichiarazione di inidoneità, ragionevolmente presumere che l'azienda, nel valutare la idoneità lavorativa del dipendente, abbia ritenuto che la parziale incapacità non comportasse gli inconvenienti organizzativi ai quali l'istituto dell'esodo coatto avrebbe dovuto ovviare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 963
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 963
    Data del deposito : 21 gennaio 2004

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