Sentenza 21 gennaio 2004
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, perché il lavoratore possa essere inserito nel programma di esodo è indispensabile che un organo qualificato dell'azienda di trasporti abbia dichiarato entro il 20 giugno 1986 la inidoneità del lavoratore rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza, giacché con tale dichiarazione l'azienda esprime la valutazione di sottoutilizzazione del lavoratore in dipendenza della sua inidoneità allo svolgimento delle mansioni di provenienza, non essendo invece sufficiente un qualsiasi accertamento di inidoneità con assegnazione a mansioni diverse da quelle di provenienza, potendosi, in assenza di dichiarazione di inidoneità, ragionevolmente presumere che l'azienda, nel valutare la idoneità lavorativa del dipendente, abbia ritenuto che la parziale incapacità non comportasse gli inconvenienti organizzativi ai quali l'istituto dell'esodo coatto avrebbe dovuto ovviare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/01/2004, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'EL ON, elettivamente domiciliato in ROMA J VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI PELLETTIERI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ATAC S.p.A. (già ATAC ), elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE MURA PORTUENSI 33, presso lo Studio dell'avvocato COSIMO LODEVOLE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 17371/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 05/06/00 - R.G.N. 40510/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/07/03 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO;
udito l'Avvocato PELLETTIERI;
udito l'Avvocato LODEVOLE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso con correzione della motivazione della sentenza ex art. 384 secondo co. c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma NI D'IS, dipendente ATAC, premesso di essere inidoneo all'espletamento delle mansioni confacenti alla sua qualifica di operaio specializzato di 5^ livello e di essere stato adibito a mansioni inferiori di 8^ o 9^ livello, lamentava che l'Azienda non lo aveva inserito nel piano di esodo del personale in applicazione dell'art. 3 della legge n. 270 del 1988. Chiedeva pertanto che il Pretore, accertata la sussistenza delle condizioni richieste dalla predetta legge, lo dichiarasse inidoneo allo svolgimento delle mansioni di operaio specializzato del 5^ livello e dichiarasse l' ATAC tenuta ad inserirlo nelle liste di prepensionamento.
L' ATAC si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda rilevando che nei confronti del lavoratore non era stato mai emesso alcun formale provvedimento di inidoneità alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, ma era stata soltanto accertata l'inidoneità allo svolgimento di determinate lavorazioni (su impalcature ovvero lavori rumorosi o fumosi o lavori pesanti). Il Pretore, disposta una consulenza tecnica medico legale, con sentenza del 20 giugno 1996, respingeva il ricorso. L'appello proposto dal D'IS veniva respinto dal Tribunale di Roma con sentenza depositata il 5 giugno 2000. In motivazione il Tribunale osservava che non ricorrevano i presupposti previsti dall'art. 3 della legge n. 270 del 1988 per il prepensionamento in quanto nel caso di specie mancava del tutto un provvedimento formale di inidoneità da parte dell'Azienda, sicché doveva presumersi che il datore di lavoro, ritenendo insussistenti quegli inconvenienti organizzativi ai quali l'istituto del prepensionamento intendeva ovviare, aveva ritenuto che il D'IS, pur con le limitazioni operative stabilite dai sanitari aziendali (divieto di esposizione ad ambienti rumorosi o fumosi e di adibizione a lavori faticosi) fosse comunque ancora adeguatamente produttivo rispetto alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza.
Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore ha proposto ricorso con un motivo illustrato con memoria. L' ATAC resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo, denunciando violazione dell'art. 1 comma 4 Reg. All. A al r.d. n. 148 del 1931, della legge n. 30 del 1978, degli artt. 1362 e segg. c.c. in relazione all'Accordo 27 febbraio 1987, all'art. 2103 c.c. ed all'art. 3 primo comma della legge n. 270 del 1988, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, il ricorrente deduce che l'art. 3 della legge n. 270/1988 richiede solo la dichiarazione di inidoneità alle mansioni proprie della qualifica entro la data del 20.6.1986 senza individuare alcun atto o procedimento esclusivi, con la conseguenza che la predetta inidoneità può risultare da qualsiasi certificazione o accertamento. Il Tribunale, inoltre, avrebbe omesso di spiegare perché le mansioni di "scritturale" e di "addetto all'ufficio biglietti", e quella di addetto alla "manovra di carro ponte" cui il D'IS era stato adibito siano da ascriversi al 7^ livello, mentre nel CCNL del 1976 tali mansioni rientravano rispettivamente nel 9 e 8 livello.
Il ricorso è infondato.
L'art. 3 comma 1 della legge 12 luglio 1988 n. 270 imponeva alle Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto di predisporre un programma quinquennale di esodo dei lavoratori "dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza" entro il 20 giugno 1986 che abbiano maturato, o che maturino nel corso del quinquennio, almeno 15 anni di effettiva contribuzione. Il Tribunale ha ricordato le ragioni che hanno indotto il legislatore ad emanare detta disposizione (necessità di sollevare le Aziende dal costo del personale dichiarato inidoneo alle mansioni di appartenenza ed utilizzato in mansioni inferiori, pur conservando la retribuzione e la progressione della qualifica di provenienza), così come ha evidenziato l'intervento correttivo della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 60 del 1991 ha dichiarato l'illegittimità della norma nella parte in cui era applicabile anche ai dipendenti che, pur essendo stati dichiarati non idonei alle mansioni proprie della loro qualifica, erano stati adibiti a mansioni diverse, ma equivalenti o superiori rispetto a quelle di provenienza.
Ciò premesso il Tribunale ha affermato che nel caso in esame l'appellante non poteva essere ricompreso nel programma di esodo perché non era stato mai adottato nei suoi confronti un provvedimento formale di inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di provenienza.
La circostanza è del tutto pacifica poiché lo stesso lavoratore ammette che nei suoi confronti era stata adotta soltanto una "proposta di allontanamento" in ragione della accertata inidoneità allo svolgimento di determinate lavorazioni (lavori su impalcature, lavori rumorosi o fumosi lavori pesanti).
La questione sottoposta all'esame della Corte è se per l'inserimento del lavoratore nel programma di esodo fosse necessario un provvedimento formale dell'Azienda di inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie o fosse sufficiente un qualsiasi accertamento di tale inidoneità con l'assegnazione di mansioni diverse da quelle di provenienza.
Ritiene la Corte che la decisione del Tribunale sia corretta, per quanto la motivazione del provvedimento debba essere opportunamente integrata.
I presupposti normativi per l'inserimento del lavoratore nel programma di esodo, desumibili dall'art. 3 della legge n. 270/1988 e dalla sentenza n. 60/1991 della Corte Costituzionale sono due;
a) che i lavoratori siano "dichiarati inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986; b) che i medesimi lavoratori siano stati adibiti a mansioni inferiori rispetto a quelle di provenienza.
È la stessa legge, dunque, a richiedere una dichiarazione di inidoneità del lavoratore da parte dell'Azienda. Orbene, se è vero che la legge non indica quale debba essere tale provvedimento, ne' da quale autorità esso debba provenire, lasciandone la concreta determinazione all'Azienda, non è men vero che una dichiarazione di indoneità del lavoratore da parte di organo qualificato dell'Azienda medesima è in ogni caso necessario.
Non è pensabile, infatti, che, nel caso di parziale inutilizzabilità del lavoratore nelle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, come nella specie, possa prescindersi dalla valutazione dell'Azienda circa la utilizzabilità del lavoratore nelle residue mansioni della qualifica di provenienza ovvero in mansioni equivalenti o superiori di diversa qualifica, come ritenuto dalla Corte Costituzionale.
Una dichiarazione dell'Azienda di inidoneità del lavoratore è dunque presupposto indispensabile per l'operatività della normativa in esame in ogni caso, poiché la valutazione della sottoutilizzazione del lavoratore in dipendenza della sua inidoneità allo svolgimento delle mansioni di provenienza non può che essere rimessa allo steso datore di lavoro, salvo il successivo controllo giudiziario sollecitato dal lavoratore che ritenga di essere stato illegittimamente inserito nel programma di esodo. A maggior ragione detta dichiarazione è necessaria quando la inidoneità del lavoratore sia solo parziale, perché limitata ad alcune lavorazioni ricompresse nella qualifica di appartenenza. In mancanza di un siffatto provvedimento è ragionevole presumere che l'Azienda, nel valutare la idoneità lavorativa del dipendente, abbia ritenuto che la parziale incapacità non comportasse quegli inconvenienti organizzativi ai quali l'istituto dell'esodo coatto intendeva ovviare.
Nel caso di specie, con accertamento in fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità, perché congruamente motivato ed immune da vizi logici, il giudice di merito ha accertato che era mancata da parte dell'Azienda una dichiarazione di inidoneità del lavoratore ed ha interpretato tale mancanza come valutazione di idoneità del D'IS allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, reputando le modeste patologie di cui risultava affetto tali da influire in modo modesto sulle sua utilizzazione. Correttamente, dunque, il giudice di appello ne ha desunto che non ricorressero le condizioni di legge per l'inserimento del lavoratore nel programma di esodo.
Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere respinto. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese del giudizio di Cassazione, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 10,00 oltre ad euro duemila per onorari.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2004