Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 2
La riproduzione di singole opere o brani di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie, di cui all'art. 68 L. n. 633 del 1941 e successive modifiche, è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale.
Il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, ove la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, essendo la condanna, nella parte concernente la provvisionale, immediatamente esecutiva per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/11/2008, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 19/11/2008
Dott. TERESI Alfredo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 2366
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 08994/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'GE TR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo in data 13.12.2007 che ha confermato la condanna alla pena della reclusione e della multa inflittagli nel giudizio di primo grado per il reato di cui alla L. n. 633 del 1941, art. 171 ter, comma 1, lett. b) e c);
Visti gli atti, la sentenza denunziata, il ricorso e la memoria della parte civile SIAE;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Alfredo Teresi;
Sentito il P.M. nella persona del P.G., Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza limitatamente alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della provvisionale e il rigetto, nel resto, del ricorso;
Sentito il difensore della parte civile, avv. MANDEL Maurizio, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi, il ricorso con la condanna del ricorrente al pagamento delle ulteriori spese processuali sostenute dalla parte civile.
OSSERVA
Con sentenza in data 13.12.2007 la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna alla pena della reclusione e della multa inflitta nel giudizio di primo grado a TR D'LO, quale colpevole di avere duplicato e detenuto per la vendita 27 libri di testo universitari abusivamente riprodotti in copia fotostatica e sprovvisti del contrassegno della SIAE, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento, entro il termine di 180 giorni dalla pronuncia del dispositivo, della somma liquidata a titolo di provvisionale.
Proponeva ricorso per cassazione l'imputato denunciando:
- violazione dell'art. 165 c.p. per essere stata la sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento della provvisionale riconosciuta alla parte civile prima del passaggio in giudicato della sentenza;
- violazione di legge sull'affermazione di responsabilità sulla scorta delle sole dichiarazioni del maresciallo della Guardia di Finanza Sciavarello, che aveva eseguito un accertamento esauritosi in circa 15 minuti senza rinvenire elementi di prova a suo carico non essendo egli titolare della copisteria e non avendo effettuato, presenti i finanzieri, vendite delle fotocopie dei testi universitari.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Il motivo sull'affermazione di responsabilità, che va per primo esaminato, è infondato.
Va, anzitutto, rilevato che il reato de quo è configurabile alla stregua del superamento della soglia - stabilita dalla L. n. 633 del 1941, art. 68 - relativamente ai testi universitari sequestrati,
integralmente fotocopiati, e del rinvenimento delle apparecchiature usate per la riproduzione stante che "lo riproduzione di singole opere o brani di opere dell'ingegno effettuata mediante fotocopie (L. n. 633 del 1941, ex art. 68 come modificato dalla L. n. 248 del 2000, art. 2) è consentita solo se limitata al quindici per cento di ogni volume, se sia corrisposto un compenso forfettario a favore degli aventi diritto e se effettuata per uso personale" (Cassazione n. 20769/2002, Menchicchi, RV. 221613). Tanto premesso, sfugge alle censure difensive la decisione del giudice d'appello, che richiamando le argomentazioni della sentenza di primo grado, ha ritenuto, per averlo direttamente costatato gli agenti della Guardia di Finanza, che l'imputato gestiva, di fatto, la copisteria intestata alla moglie nella quale sono state rinvenute le copie integrale di 27 testi universitari, con le apparecchiature per la riproduzione e intratteneva rapporti con studenti circa la disponibilità di suddetti testi.
È stata così accertato che le opere letterarie e scientifiche erano state riprodotte non per uso personale, come desumibile dal numero delle copie denotante che l'abusiva riproduzione era effettuata a fini commerciali.
Anche il secondo motivo non è puntuale perché secondo la prevalente giurisprudenza di questa Corte "il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato dal giudice, nel caso la condizione attenga al pagamento di una provvisionale in favore della parte civile costituita, al versamento della somma dovuta entro un termine anteriore al passaggio in giudicato della sentenza, atteso che la condanna, nella parte concernente la provvisionale, è immediatamente esecutiva a norma dell'art. 540 c.p.p., comma 2" (Cassazione Sezione 1, n. 0 5568/2004 RV. 229831; conf. 1996/0 8392 RV. 205562; conf. 1996/ 10022 RV. 206366; conf. 1998/ 870 RV. 210576). Il rigetto del ricorso comporta l'onere delle spese processuali e la rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute in questo grado dalla parte civile, liquidate complessivamente in Euro 1.550,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 19 novembre 2008. Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2009