Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2013, n. 50097
CASS
Sentenza 25 settembre 2013

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Ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 388, primo comma, cod. pen., l'ingiunzione ad adempiere, che costituisce condizione di punibilità del reato, può consistere anche in una richiesta di adempimento informale o addirittura implicita, purché inequivoca e non semplicemente supposta. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'ingiunzione ad adempiere nel contegno del figlio che, ottenuta giudizialmente l'assegnazione di una casa di abitazione a soddisfazione del diritto di credito al mantenimento nei confronti del genitore, si era opposto alle successive azioni da questi intentate per sfrattarlo dall'immobile, fino ad ottenerne il sequestro preventivo in sede penale).

È configurabile il tentativo con riferimento al reato di omessa prestazione dei mezzi di sussistenza, trattandosi di illecito commissivo. (Fattispecie in cui un genitore, obbligato a prestare il mantenimento al figlio minore nelle forme della messa a disposizione di una casa di abitazione, aveva simulato un contratto di cessione dell'usufrutto dell'immobile in favore di terzi e, poi, sulla base di questo atto, aveva agito davanti al giudice per ottenere lo sfratto dell'avente diritto, non riuscendo nell'intento per il sequestro giudiziario del cespite).

Integra gli estremi del tentativo del reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nella forma dell'elusione della misura cautelare a difesa del credito, a norma degli artt. 56 e 388, secondo comma, cod. pen., la condotta del genitore che, al fine di eludere il provvedimento emesso ex art. 700 cod. proc. civ. a tutela del diritto del figlio di ricevere il mantenimento mediante la messa a disposizione di una casa di abitazione, simula un contratto di alienazione dell'immobile in favore di terzi e, sulla base di questo atto, agisce davanti al giudice per ottenere lo sfratto dell'avente diritto, non riuscendo nell'intento per il sequestro giudiziario del bene.

Commentario1

  • 1Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice
    https://www.filodiritto.com/

    1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2013, n. 50097
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 50097
Data del deposito : 25 settembre 2013

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