Sentenza 6 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/08/2001, n. 10856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10856 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2001 |
Testo completo
1 0856/ 01 ее 68931 REPUBBLICA I RTE UPREMA DI CASSAZIONE Oggettɔ Sezione Tributaria hele CANTILLO Presidente rico PAPA Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere R.G. N. 420/00 Consigliere Cron.23476 Dott. Aldo CECCHERINI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Achille MELONCELLI ha pronunciato la seguente Ud. 16/03/01 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, DI CASSAZIONE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo CIVILE CORTE SUPREMA rappresenta e difende ope legis;
CAMPION ricorrente e da UFF REGISTRO NAPOLI, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente contro 2001 AM VE;
522 - intimata -1- avverso la sentenza n. 241/98 della Commissione tributaria regionale di NAPOLI, depositata il 29/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/03/01 dal Consigliere Dott. Achille MELONCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- RGN 6420/00 Svolgimento del processo 1. A seguito della denuncia di successione presentata dalla signora RA NO il 30 luglio 1982, l'Ufficio del registro successioni di Napoli rettifica i valori de- nunciati elevandoli da lire 311.000.000 circa a lire 1.125.000.000 circa.
2. Il ricorso della contribuente è rigettato dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli con senten- za 3 maggio 1993, n. 721, depositata il 21 giugno 1993. 3. L'appello della contribuente, proposto il 27 marzo 1997, è parzialmente accolto dalla Commissione tributaria regionale di Napoli con sentenza 4 dicembre 1998, n.241/32/98, depositata il 29 gennaio 1999, è così motiva- ta: anzitutto è da ritenere ammissibile il gravame proposto dall'appellante giusta l'interpretazione, che correttamente può darsi del secondo comma dell'art. 72 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, nella formulazione risultante dalle modifiche apportate dall'art.
2.1.i), DL 16 maggio 1996, n. 259, con- vertito nella L. 24 ottobre 1996, n. 556; infatti, tale normativa ha eliminato, fermo restando il riferimento tem- porale della data di insediamento delle commissioni tribu- tarie, la previsione dell'inapplicabilità, per l'individua- zione dei termini pendenti, dell'art. 327.1 cpc, per cui, come eccepito dal ricorrente, deve riconoscersi a tale eli- minazione valore retroattivo;
per quanto riguarda il merito della controversia, è illegittima la tassazione dell'avvia- mento commerciale, non riscontrandosi nel caso concreto la sua esistenza.
4. Il Ministero delle finanze e l'Ufficio del registro di Napoli notificano alla signora RA NO un ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributa- ria regionale di Napoli 4 dicembre 1998, n. 241/32/98, ad- ducendo come unico motivo la violazione e la falsa applica- dell'art. 72.2 DLgs 31 dicembrezione dell'art. 327 срс, 1992, n. 546, e del loro combinato disposto, in relazione all'articolo 360.1, n. 3, cpc. Il ricorrente conclude chiedendo la cassazione della sentenza impugnata, con ogni ulteriore conseguenza di leg- ge. Motivi della decisione Il Ministero delle finanze ricorre adducendo come 1. unico motivo, a sostegno della richiesta di cassazione del- la sentenza impugnata, la violazione e la falsa applicazio- ne dell'art. 327 cpc, dell'art. 72.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546, e del loro combinato disposto, in relazione al- l'art. 360.1, n. 3, cpc. A tal fine il ricorrente, premesso che la sentenza della Commissione tributaria di primo grado è stata deposi- tata il 21 giugno 1993 e che l'appello è stato proposto il 27 marzo 1997, mette in evidenza che, alla data di insedia- mento delle Commissioni tributarie, cioè al 1° aprile 1996, non può ritenersi ancora pendente ed operante il termine lungo ex art. 327 cpc per la proposizione dell'appello. Il ricorso in appello è, pertanto, inammissibile per violazio- ne del termine fissato dall'art. 327.1 cpc. né il sistema così delineato risulta scalfito e modificato dall'articolo 72.2 DLgs 31 dicembre 1992, n. 546; infatti, tale disposi- zione, avente natura transitoria e certamente non interpre- tativa, e implicitamente l'art. 12.1.i), DL 16 maggio 1996, n. 259, convertito in L. 24 ottobre 1996, n. 556, hanno un campo di applicazione assolutamente ben definito e ristret- to alle controversie, i cui termini siano pendenti alla da- ta di insediamento delle commissioni tributarie, cioè al 1° aprile 1996; i principi esposti sono stati assolutamente pretermessi dai giudici di merito, che hanno respinto l'ec- cezione di inammissibilità del gravame ritualmente solleva- ta dall'ufficio tributario. Il motivo è fondato. Infatti, a partire dal 1992 (sen- tenze della Corte di cassazione, Sezioni unite, 20 gennaio 1992, n. 668 e n. 669, cui sono seguite le sentenze della cassazione 3 luglio 1993, n. 7311 e 14 giugno Corte di 1995, n. 6724), si è consolidato l'orientamento giurispru- denziale secondo il quale: A) una delle funzioni della legge processuale è quella di prevedere i rimedi contro la sua inosservanza e di rego- lare gli effetti di un atto difforme rispetto alla previ- sione della legge;
B) nella legge processuale deve, quindi, trovarsi il rimedio per qualsiasi situazione patologica, dovuta alla sua inosservanza, la quale impedisca che sia conseguito lo processo consistente nella formazione del giudi-scopo del cato entro tempi definiti, sottratti al potere dispositivo M delle parti e/o alla disfunzione degli organi ausiliari;
è, infatti, un corollario del principio di certezza e stabili- tà dei rapporti giuridici l'esigenza che le sentenze diven- gano immutabili entro un tempo soggettivamente circoscritto indipendentemente dalla notificazione delle parti о dalla comunicazione processuale degli organi ausiliari;
C) se tale rimedio non è fornito dalla legge speciale del processo tributario, dal momento che non è codificato alcun divieto dell'analogia, si utilizza l'istituto genera- le modellato dal codice di procedura civile, senza che sia di ostacolo l'articolo 39 DPR 26 ottobre 1972, n. 636, rin- viante alle norme contenute nel Libro I del codice di pro- cedura civile;
D) nel regime del processo tributario ex DPR 26 otto- bre 1972, n. 636, non è disciplinata l'ipotesi che non si adotti l'operazione di conoscenza - notificazione di parte comunicazione processuale della Segreteria della Commis- sione tributaria necessaria per l'inizio della decorrenza del termine;
E) nell'ordinamento processuale comune esiste una nor- contenuta nell'art. 327 cpc, che, soddisfacendo l'esi- ma, genza di attribuire certezza alle situazioni giuridiche de- finite nel processo, può esser utilizzata analogicamente in virtù dell'art. 12.2 Disposizioni sulla legge in generale, premesse al Codice civile;
F) l'art. 327 cpc, del resto, contiene una norma che ha la natura di principio generale, per cui la regola della decadenza dal potere di impugnazione entro il decorso di un termine obiettivo, decorrente dalla pubblicazione della sentenza, con conseguente rimozione, in tempi ragionevoli, dell'incertezza connessa all'impugnabilità del provvedimen- to, si applica a tutti i casi, diversi da quelli in essa esplicitamente menzionati, che siano espressione della stessa esigenza di certezza di stabilità dei rapporti giu- ridici oggetto di controversia processuale. La giurisprudenza della Corte di cassazione è, dunque, consolidata nel senso che essa è ispirata, nell'interpreta- zione delle norme processuali in tema di termini di impu- gnazione, al principio di certezza dei rapporti giuridici, il quale è un'applicazione del principio dello Stato di di- ritto accolto nel nostro ordinamento attraverso la clausola generale dell'art.2 della Costituzione.
2. Le spese seguono la soccombenza e sono determinate come da dispositivo.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio e condan la contribuente al pagamento delle spese processuali per 7.200.000 (settemilioni e duecentomila), di cui £ 7.000.00 (sette milioni) per onorari e £ 200.000 (duecentomila) Q spese, oltre alle spese prenotate a debito. Così deciso in Roma il 16 marzo 2001 Il relatore Навалиц IL CANCELIERE C1 Innocenzo Dattista DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 6 AGO. 2001 Oggi IL CANCELLIERE 01