Sentenza 15 ottobre 2008
Massime • 1
È configurabile il reato di contraffazione di impronta di una pubblica autenticazione o certificazione ancorché essa sia apposta su un atto inesistente sotto il profilo giuridico, in quanto ciò che rileva a tal fine è l'effettività della contraffazione, indipendentemente dall'esistenza di un falso documentale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/10/2008, n. 43088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43088 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2008 |
Testo completo
Ле Udienza pubblica del 15-10-08 SENTENZA N.371P
43 0 88 / 08 REGISTRO GENERALE
N. 20595/08
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE V PENALE
Composta dai seguenti magistrati:
Presidente Dott. Domenico Nardi
Consigliere 1. Dott. Renato Calabrese
2. " Arturo Carrozza "
3. 11 Giuliana Ferrua "
"4. Antonio Didone
2 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da OR IN nato il [...]
avverso la sentenza emessa il 4-10-07 dalla Corte di appello di Genova.
Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Mario
ev
Udito il difensore, avv. Michele Continiello, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione.
Con sentenza 8-4-05 il Tribunale di Sanremo, sez. dist. di Ventimiglia, dichiarava
OR IN responsabile di falso ex artt. 110, 112 c. 1, 476, 482 c.p. (per avere, con altri soggetti separatamente giudicati, contraffatto una procura speciale che falsamente certificava l'autorizzazione da parte del OR a favore di LI Fatiha
a vendere la di lui autovettura, procura priva di numero di repertorio, apparentemente rilasciata dal notaio Capaccioni Fabio;
capo A) e di falso ex art 110, 112, 469 c.p. (per avere, con altri soggetti separatamente giudicati, contraffatto l'impronta di pubblica certificazione del citato notaio o comunque fatto uso della stessa;
capo B): con la continuazione e le attenuanti generiche equivalenti lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Tale decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Genova con pronuncia 4-
10-07, avverso la quale ha proposto ricorso per cassazione l'imputato nei termini infradescritti
1 - Violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità con riguardo al reato sub A, per essersi attribuita valenza di prova a semplici elementi indiziari e per inadeguata indagine sulle dichiarazioni dei soggetti esaminati.
2 -Violazione di legge e vizio di motivazione in punto responsabilità con riferimento al reato sub B, in particolare deducendosi che si verteva in ipotesi di falso grossolano.
La Corte osserva.
Per quanto concerne l'addebito di falso di cui al capo A si impongono ai sensi dell'art. 129 c.p.p. le seguenti decisive considerazioni.
Come risulta dallo stesso provvedimento impugnato la procura a vendere incriminata
An manca della sottoscrizione del rilasciante e nessuna dichiarazione di autentica da parte del notaio è ravvisabile sul relativo documento, né del resto questa poteva rinvenirsi, vista la suddetta assenza di firma: si verte all'evidenza in ipotesi di atto non già nullo,
ma inesistente in relazione al quale nessun falso è configurabile.
L'impugnata sentenza va pertanto annullata senza rinvio per il citato capo, perché il fatto non sussiste.
Diversa è la situazione con riferimento l'addebito di cui a capo B.
Il delitto di contraffazione o di uso di impronta contraffatta è in effetti configurabile anche se questa viene apposta su un atto inesistente dal punto di vista giuridico, rilevando l'effettività della contraffazione o comunque dell'utilizzazione, a prescindere dalla sussistenza di un falso documentale.
Con riguardo alla fattispecie de qua è pregiudiziale segnalare la circostanza, evidenziata in sentenza con precipuo richiamo ad una informativa del Consiglio
dell'ordine notarile, che la legenda dell'apposto sigillo fosse priva di un elemento formale e quindi anomala;
a fronte dell'impostazione difensiva secondo cui si trattava di falso grossolano, il Tribunale si è limitato ad affermare testualmente "ciò che qui conta è che il OR era perfettamente consapevole dell'uso che di tale atto sarebbe stato fatto...": l'argomento utilizzato non risponde all'obiezione ed è, pertanto, evidente il vizio di motivazione sul punto, specie considerata la menzionata anomalia in relazione all'incidenza della quale si imponeva ulteriore e specifica indagine. Nè vale ad escludere la possibile grossolanità il fatto che sia stato necessario interpellare il
Consiglio notarile posto che i chiarimenti furono chiesti anche per la procura che pure all'evidenza è inesistente;
d'altro canto in tema di contraffazione di impronte, onde verificare l'idoneità di queste a creare confusione, si palesa necessario proprio ottenere chiarimenti da soggetti qualificati.
La sentenza impugnata per il reato sub B deve quindi essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Genova la quale dovrà procedere a nuovo esame della fattispecie, verificando innanzitutto la ricorrenza o meno di falso grossolano;
а ogni ulteriore questione rimane assorbita e potrà essere riproposta al giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte,
annulla la sentenza impugnata senza rinvio per il reato sub A perché il fatto non sussiste;
annulla la predetta sentenza per il reato sub B con rinvio ad altra sezione della
Corte di appello di Genova per nuovo esame
Roma, 15-10-08
Il Presidente
Боти overy Il Cons. est.
Depositata in Cancelleria Roma, 11
JELLIERE
Carmela Lanzuise R
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