Sentenza 26 giugno 2001
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell'art. 111 Cost., le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, per cui il rimedio non è esperibile per denunziare l'inadeguatezza, l'insufficienza o la contraddittorietà dell' "iter" argomentativo che sorregge il "decisum", a meno che tali vizi non consistano nella totale mancanza o nella mera apparenza della motivazione, così da risolversi essi stessi in violazione di legge sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 26/06/2001, n. 8747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8747 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente Aggiunto -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23007/2000 R.G. proposto da DI DOMENICO Avv. Mario, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Trevi n. 86, presso lo studio degli Avv. Mania Teresa Barbantini e Goffredo Barbantini i quali, unitamente all'Avv. Cesidio Di Gravio, lo difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso,
- ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA, in persona del suo Presidente pro tempore,
- intimato -
per la cassazione della decisione 13 maggio-20 settembre 2000 n. 76/2000 del Consiglio Nazionale Forense. Udita la relazione della causa svolta, nella pubblica udienza del 15 febbraio 2001, dal Cons. Dott. Cristarella Orestano;
Sentito, per il ricorrente, l'Avv. Goffredo Barbantini che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Sentito il Pubblico Ministero, in persona del Proc. Gen. Dott. NI Iannelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decisione del 6.10.1999 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma inflisse al proprio iscritto Avv. Mario Di NI la sanzione disciplinare della cancellazione dall'Albo, avendolo ritenuto responsabile dei seguenti addebiti risalenti al periodo tra il 21 giugno 1995 e il 7 ottobre 1996: A) Avere approfittato della fiducia derivante dal rapporto professionale instaurato con il Sig. MA AR e delle cattive condizioni di salute dello stesso per indurlo a vendergli un terreno del valore di molte centinaia di milioni al prezzo di un vitalizio annuo di L. 6.000.000, somma che, per altro, aveva versata solo per il primo semestre, rendendosi poi inadempiente e rivendendo il terreno al prezzo di L. 230.000.000, senza che lo AR potesse rivalersi del proprio diritto a causa della omessa trascrizione dell'ipoteca sul bene a garanzia del pagamento del vitalizio;
B) Avere abusato della fiducia accordatagli dall'Avv. Dario Di Gravio, del quale era collaboratore di studio e che gli aveva affidato il cliente MA AR per la soluzione di alcune controversie tra questi e il fratello ER, nulla comunicando a detto Avv. Di Gravio circa i rapporti instaurati col cliente al di fuori del mandato professionale e circa l'induzione dello stesso alla vendita del terreno;
C) Aver violato, così, i doveri di probità ed aver compromesso la propria dignità e quella dell'Ordine forense.
Tale pronuncia - nella quale si teneva conto dell'assenza di precedenti disciplinari in capo all'incolpato e del suo stato psicologico alterato derivante dalla sua situazione familiare per escludere la più afflittiva sanzione della radiazione di cui egli, secondo il C.O.A., sarebbe stato altrimenti meritevole - fu fatta oggetto di rituale e tempestivo gravame da parte del Di NI, ma ha trovato integrale conferma nella decisione, come precisata in epigrafe, del Consiglio Nazionale Forense il quale, pur convenendo col ricorrente sulla inopportunità di certe espressioni troppo colorite ed offensive usate dal Consiglio locale per stigmatizzare il suo comportamento, ha ribadito la gravità di tale comportamento, osservando quanto segue:
- Nessun credito meritava l'assunto dell'incolpato secondo il quale era stato lo AR ad approfittare delle condizioni di disagio psicologico in cui egli versava in seguito al recente fallimento del proprio matrimonio per indurlo ad acquistare la proprietà dell'area, poiché lo AR, assai anziano, affetto da gravi patologie e sottoposto a quattro ricoveri ospedalieri nonché ad un intervento chirurgico di sostituzione dell'aorta, non era certamente in grado di esercitare pressioni su chicchessia per qualsivoglia ragione, tanto meno nei confronti di un giovane e qualificato professionista quale il Di NI, mentre, per converso (anche se un preciso accertamento al riguardo era irrilevante), era lui a versare, a causa di quelle gravi patologie, in condizioni di menomata capacità che gli impedivano di valutare appieno la portata economica dell'atto negoziale che si apprestava a compiere ed il significato della propria rinuncia alla garanzia ipotecaria, tanto importante in un contratto nel quale la sua prestazione si esauriva nell'immediato, col trasferimento della proprietà, mentre quella di controparte era diluita in un lungo periodo di tempo;
- Di scarsa rilevanza era il problema concernente l'edificabilità dell'area e, quindi, il valore della stessa che era comunque cospicuo, mentre di ben maggiore rilievo era il comportamento del professionista consistito nel sottrarsi, quando aveva rivenduto l'immobile, alla garanzia ipotecaria mediante la rinuncia fatta sottoscrivere allo AR, evitando così il rischio di un annullamento del contratto o di una sua risoluzione per inadempimento, e nel lasciare inadempiuta la propria modestissima obbligazione di pagamento delle rate del vitalizio, con grave danno per i coniugi AR-Onorati che, dopo aver perduto la proprietà del bene, non avevano ricevuto in cambio neppure quel piccolo assegno mensile di L. 500.000 nel quale confidavano;
- Gli ulteriori fatti della vicenda, quali la scrittura privata con cui il professionista si impegnava ad assistere gratis e vita natural durante i suddetti coniugi e a concedere ipoteca sul proprio appartamento, impegni pure rimasti inadempiuti, confermavano, ove ce ne fosse bisogno, che il Di NI aveva portato avanti un disegno mirante al proprio personale arricchimento in danno dello AR e della di lui moglie, riuscendo con tali espedienti a ritardare la loro possibile reazione;
- Circa il valore da assegnarsi al decreto 27.11.1997 di archiviazione di un'indagine penale per appropriazione indebita a carico del Di NI, a parte l'impossibilità di individuare, attraverso l'esame della copia prodotta, i fatti posti a base di detta indagine, andava osservato che ad un provvedimento del genere non poteva essere attribuita la stessa rilevanza di una sentenza di proscioglimento;
- Di nessun significato, poi, era la permanenza di rapporti professionali con lo studio degli Avv. Di Gravio, parenti dell'ex capostudio del Di NI, come pure insignificanti erano le pubblicazioni di argomento giuridico fatte da costui. Ricorre per cassazione il Di NI sulla base di due motivi. Nessuna attività difensiva svolge in questa sede il Consiglio dell'ordine intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denunciano eccesso di potere in ordine all'interpretazione dei fatti e motivazione perplessa, muovendosi le seguenti censure alla decisione impugnata:
- Aver confermato che era stato il Di NI ad indurre lo AR all'atto negoziale, benché costui avesse testualmente precisato, nel verbale di dibattimento del 24.9.1998 davanti al C.O.A., che era stato lui a fare la "proposta" al professionista, la qual cosa avrebbe dovuto convincere della veridicità dell'assunto dell'incolpato di avere solo accettato quella proposta in un momento fortemente condizionato della sua vita di relazione nel quale egli agiva in condizioni valutative fortemente viziate a causa del suo stato depressivo irrazionale per il fallimento del proprio matrimonio;
- Aver negato qualsiasi considerazione alla prodotta documentazione comprovante l'infondatezza dell'assunto di cui capo B) dell'incolpazione, secondo il quale l'Avv. Di Gravio aveva dovuto rinunciare ai mandati professionali conferitigli dallo AR;
- Aver considerato con sufficienza ogni sforzo posto in essere dall'incolpato per dimostrare il proprio ravvedimento operoso attraverso la propria produzione professionale e giuridica;
- Non aver tenuto conto del decreto di archiviazione dell'accusa in sede penale, archiviazione che, ai sensi dell'art. 653 cod. proc. pen., contrariamente all'indirizzo anche pregresso del C.N.F., aveva la stessa autorità del giudicato "quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso", cioè equivaleva ad una sentenza di assoluzione e, anzi, rappresentava qualcosa in più, avendo il P.M. riscontrato prima facie l'infondatezza della querela;
- Aver omesso di confrontare la tesi dell'attuale ricorrente con quella di MA AR a proposito della titolarità, esclusiva o meno, del compendio immobiliare in capo al secondo;
- Non aver tenuto conto della disponibilità dichiarata dal Di NI con riguardo all'iscrizione ipotecaria.
Con il secondo motivo, intitolato "conferma dell'assunto di cui al punto 1; comunicazioni ulteriori a chiarimento dei fatti", si accenna genericamente e poco comprensibilmente ad una "folgorante smentita" dell'accusa da parte dello RR.
Il ricorso si conclude con alcune "deduzioni in diritto" volte a dimostrare gli errori valutativi in cui sarebbe incorso il giudice a quo.
Nessuna delle su esposte censure è meritevole di accoglimento. Secondo il costante insegnamento di queste Sezioni Unite, dal quale non v'è ragione qui di discostarsi, le decisioni del Consiglio Nazionale Forense in materia disciplinare sono ricorribili per cassazione, ai sensi dell'art. 56 del R.D.L. n. 1578 del 1933, convertito nella legge n. 36 del 1934, e dell'art. 111 Cost., soltanto per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, per cui il rimedio non è esperibile per denunziare l'inadeguatezza, l'insufficienza o la contraddittorietà dell'iter argomentativo che sorregge il decisum, a meno che tali vizi non consistano nella totale mancanza o nella mera apparenza della motivazione, così da risolversi essi stessi in violazione di legge sotto il profilo dell'inosservanza dell'obbligo, imposto al giudice dall'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., di esporre concisamente i motivi in fatto e in diritto della decisione (v. sent. 1152/93, 5603/95, 4360/96, 764/98, 289/99, 819/99). Altro principio incontrastato è quello secondo il quale non è consentito sollecitare, attraverso il ricorso per cassazione e col pretesto di carenze e vizi motivazionali della decisione impugnata, un ulteriore esame del merito della controversia, cioè una diversa ricostruzione dei fatti e una più favorevole valutazione degli stessi e del materiale probatorio acquisito, trattandosi di compiti strettamente riservati al giudice del merito col solo limite rappresentato dall'obbligo di dar conto del proprio convincimento, obbligo che, per altro, non implica la necessità di esaminare e vagliare uno per una le prove in atti e le deduzioni ed argomentazioni delle parti, dovendosi ritenere disattese per implicito quelle incompatibili con la decisione adottata (v., ex multis, sent. 685/95, 5748/95, 5169/97, 456/2000). Orbene, con l'odierno ricorso l'Avv. Di NI, denunciando, come si è visto, un preteso ed imprecisato eccesso di potere in ordine all'interpretazione dei fatti, nonché una non meglio chiarita perplessità della motivazione, non fa altro, appunto, che cercare di sostituire il proprio interessato punto di vista valutativo a quello del giudice disciplinare, adducendo elementi e circostanze già ampiamente vagliati in sede di merito e pretendendone una valutazione deontologica più consona ai suoi interessi e talvolta addirittura diametralmente opposta a quella datavi dal predetto giudice, per altro senza tenere presenti i sopra indicati limiti alla sindacabilità in questa sede, sotto il profilo dei vizi di motivazione, delle decisioni del C.N.F..
Del resto, non sarebbe neppure necessario, nella concreta fattispecie, invocare tali limiti, dal momento che il Consiglio, lungi dall'incorrere nel vizio di mancanza assoluta o di mera apparenza della motivazione, ha dato esaurientemente e logicamente conto del proprio giudizio di disvalore della condotta del professionista, non mancando neppure di tener conto, ovviamente ai limitati fini della scelta della sanzione da infliggere, della sua incensuratezza disciplinare e dei possibili riflessi psicologici derivanti dalla sua allegata situazione familiare. Nessuna consistenza, poi, può essere riconosciuta alla insistita tesi dell'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare del decreto di archiviazione pronunciato dal GIP della Pretura di Roma il 27.11.1997 in ordine al delitto di appropriazione indebita, e ciò per l'assorbente ragione che il C.N.F., prima ancora di affermare in linea di principio, per altro del tutto correttamente, che al suddetto decreto non può conferirsi in sede disciplinare la stessa rilevanza attribuita alla sentenza dibattimentale passata in giudicato (v. sent. 5132/95, 2516/95, 3535/96, 991/96, 10521798, 7344/99), ha osservato che attraverso la copia del provvedimento prodotta in atti non era possibile identificare i fatti cui esso si riferiva con quelli formanti oggetto dell'incolpazione disciplinare, in quanto non era dato desumerne altro che il nome dell'indagato ed il reato ascrittogli, specificato con il solo riferimento all'art. 646 cod. pen., rilievo, questo, che, essendo dirimente ed ormai intangibile perché non contestato in alcun modo coi motivi di ricorso, rende vana e quindi inammissibile la censura riguardante il valore da attribuire in astratto nel giudizio disciplinare al decreto di archiviazione emesso in sede penale.
Alla stregua delle osservazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento data l'assenza di attività difensive da parte del Consiglio dell'Ordine intimato.
P.Q.M.
LA CORTE A SEZIONI UNITE Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2001